Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5230

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5230



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANTONIO RUSSO

Delega al Governo per la disciplina del servizio sostitutivo
di mensa aziendale attraverso buoni pasto

Presentata il 12 agosto 2004


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni si è registrata in Italia una forte crescita del settore del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto sia nell'impiego privato che nell'impiego pubblico. Sempre più amministrazioni pubbliche, enti e imprese organizzano il servizio di mensa per i propri dipendenti utilizzando la rete degli esercizi commerciali convenzionati - bar, ristoranti, pizzerie - e assicurando ai lavoratori un servizio di ristorazione al di fuori dell'ambiente lavorativo.
      Gli operatori economici attivi nella fornitura del servizio sostitutivo di mensa sono le società che emettono i buoni pasto, i datori di lavoro che acquistano il servizio sostitutivo di mensa, i dipendenti che utilizzano i buoni pasto e, infine, gli esercizi commerciali convenzionati con le società emittenti. Queste ultime svolgono un ruolo centrale nelle dinamiche del mercato in esame: per un verso, concludono contratti di fornitura con i propri clienti, datori di lavoro pubblici e privati, e, per l'altro, siglano convenzioni con gli esercizi commerciali che costituiscono la rete presso cui i lavoratori utilizzano i buoni pasto. Il profitto delle società emittenti si ricava essenzialmente dalla differenza tra lo sconto, praticato dalla società emittente ai diversi datori di lavoro, rispetto al valore nominale del singolo buono e lo sconto praticato dall'esercizio commerciale convenzionato alla società emittente rispetto al valore nominale del buono.
      Nel mercato della fornitura dei buoni pasto, dal lato dell'offerta, si assiste oggi in Italia ad una tendenza alla concentrazione, causa ed insieme effetto dell'inevitabile rafforzamento delle imprese multinazionali di grandi dimensioni e in special modo di quelle sorte in Inghilterra e in Francia, cui si deve l'introduzione del servizio nel nostro Paese. Sono evidenti le incidenze negative sulla concorrenza di tale propensione del mercato, come mostrano
 

Pag. 2

gli svariati interventi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata «Autorità garante», volti a prevenire e a reprimere pratiche abusive nel settore. Tali abusi possono consumarsi a danno non solo delle società emittenti, ma anche a danno degli esercenti, frequentemente costretti ad accettare condizioni contrattuali incerte e inadeguate. Un sistema così distorto tende a trasferire sui consumatori finali gli effetti dello squilibrio.
      In tale quadro emerge l'esigenza di un'apposita disciplina che garantisca un trasparente sviluppo delle dinamiche concorrenziali e, nel contempo, assicuri equilibrio e certezza agli operatori economici del settore.
      È evidente come la questione centrale sia rappresentata dalla tutela della concorrenza e in particolare della concorrenza per il mercato, poiché costituisce prassi diffusa, tanto nel settore dell'impiego privato quanto nel pubblico impiego, che le società emittenti si aggiudichino le commesse per la fornitura dei buoni pasto attraverso lo svolgimento di gare. Infatti, una struttura di mercato aperta, priva di dinamiche distorsive, di per sé agisce quale fattore di garanzia e di riequilibrio degli interessi in gioco. Il corretto svolgimento delle procedure di gara è quindi il fattore di base per garantire che le dinamiche concorrenziali non siano distorte agevolando strutture di mercato chiuse e non competitive.
      L'attuale prassi delle gare mostra come la contrazione della concorrenza nel settore, già indotta dall'attuale congiuntura economica che spinge le imprese a riorganizzarsi tramite fusioni, sia oggi ulteriormente favorita dal recente - e particolare - sviluppo del sistema di affidamento delle commesse attraverso bandi di gara che pongono regole non idonee ad arginare lo sviluppo di pratiche anticoncorrenziali.
      Il problema si pone nei medesimi termini sia nel settore pubblico che in quello privato, ancorché in quest'ultimo non sia configurabile, in senso stretto, un obbligo di procedere alla selezione delle società emittenti attraverso gare. Tuttavia, qualora un operatore privato decida di avviare una procedura concorsuale, esso assume una posizione in grado di condizionare il mercato e di incidere sulle dinamiche concorrenziali.
      Nel settore pubblico la questione, riguardante tutte le amministrazioni aggiudicatrici, ha assunto negli ultimi tempi, anche recentissimi, una portata macroscopica in ragione del ruolo di centrale di acquisto affidato alla società Consip del Ministero dell'economia e delle finanze.
      Gli acquisti centralizzati di buoni pasto sono organizzati generalmente tramite gare suddivise in pochi lotti di ingenti dimensioni, avvantaggiando così le grandi imprese e, nel contempo, spingendo le imprese di minori dimensioni ad associarsi per la partecipazione alla gara. Ciò con detrimento tanto del gioco della concorrenza nell'ambito della gara stessa, cui partecipano in tale modo un numero ridotto di concorrenti rispetto al più ampio numero potenziale, quanto delle imprese italiane di piccole e medie dimensioni, che si trovano a fronteggiare le multinazionali francesi e inglesi. La gara pubblica, in questi termini, cessa di essere strumento pro-concorrenziale, divenendo invece barriera all'ingresso nel mercato dei potenziali nuovi entranti. Tale situazione reca danno al benessere generale e a quello dei consumatori, producendo, per converso, un solo apparente e temporaneo effetto di contenimento della spesa pubblica, determinato dall'immediato raggiungimento di significative economie di scala, ma poi vanificato dalla compressione della concorrenza e dalla costituzione di posizioni dominanti indotte dalla struttura della domanda pubblica.
      Emerge dunque l'esigenza di introdurre una disciplina del settore della fornitura dei buoni pasto che miri a riequilibrare il settore stesso, mediante una tutela della concorrenza e una difesa delle imprese di minori dimensioni, nonché una disciplina degli operatori economici più deboli.
      La tutela della concorrenza e delle imprese di minori dimensioni deve essere assicurata (e può essere solo assicurata)
 

Pag. 3

stabilendo, come detto, regole che disciplinino l'accesso al mercato attraverso lo svolgimento di gare aperte (concorrenza per il mercato), trasparenti ed efficaci, in cui cioè sia garantita la massima partecipazione possibile di concorrenti e la par condicio tra gli stessi. A tale fine, il presente progetto di legge si propone in primis di eliminare gli aspetti distorsivi della concorrenza in modo da garantire la corretta esplicazione della finalità pro-concorrenziale della gara delegando al Governo di regolamentare l'accesso al mercato in una prospettiva antitrust.
      A tale finalità rispondono le disposizioni che disciplinano gli aspetti più salienti della gara, e in particolare quelli relativi alla suddivisione della gara in lotti e alla partecipazione in forma associata, ai criteri di aggiudicazione e di qualificazione, ferma restando l'applicazione in via residuale della disciplina di matrice comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi.
      Alla difesa degli operatori economici più deboli, e quindi al riequilibrio del settore in questione, sono invece dedicate le norme riguardanti i requisiti delle società di emissione e dei buoni pasto, il controllo sulla denuncia di inizio di attività da parte delle società emittenti, la fideiussione bancaria o assicurativa, alcuni elementi essenziali delle convenzioni tra società emittenti e titolari di pubblici esercizi, nonché la previsione di un termine di pagamento dei buoni pasto spesi presso gli esercizi commerciali convenzionati da parte delle società emittenti.
      Con riguardo alle norme volte alla tutela della concorrenza, si segnala innanzitutto l'articolo 7 con il quale la presente proposta di legge intende estendere le garanzie del Trattato CE e i princìpi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, a tutti gli appalti per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa aggiudicati attraverso gare, siano esse indette da soggetti tenuti ad agire attraverso procedure ad evidenza pubblica, siano esse risultato dell'opzione spontanea di soggetti privati svincolati da tale obbligo.
      La medesima norma, anch'essa dettata in una prospettiva antitrust, delinea in modo ampio l'ambito soggettivo di operatività dell'obbligo di gara attraverso il riferimento alla più ampia nozione di amministrazione aggiudicatrice operante nelle direttive comunitarie in materia di appalti (direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004).
      A tutela della concorrenza per il mercato, l'articolo 7, comma 2, lettera a), relativo alla suddivisione della gara in lotti, prevede che le gare vengano articolate, in considerazione delle specifiche circostanze del mercato, in un numero di lotti tale da permettere la partecipazione non in forma congiunta alla gara del maggior numero possibile di soggetti interessati. Infatti, dal punto di vista della concorrenza, l'individuazione del lotto acquista un'importanza centrale: in un mercato, come quello in esame, che tende alla concentrazione, la previsione di lotti di ampie dimensioni induce le imprese alla partecipazione congiunta e finisce per produrre l'effetto anticoncorrenziale di ridurre ulteriormente il numero dei partecipanti alla gara. Quindi, affinché la dimensione del lotto non costituisca una barriera all'accesso al mercato, la presente proposta di legge prevede che, attesa la struttura del mercato e le dinamiche concorrenziali in esso presenti, l'articolazione della gara sia effettuata in lotti tali da permettere la partecipazione del maggior numero di concorrenti e comunque di un numero idoneo a garantire il libero svolgersi del confronto competitivo, limite individuato nella partecipazione di almeno cinque imprese.
      Il medesimo risultato di chiusura del mercato può derivare dal consentire alle imprese, in via generalizzata, la partecipazione in forma congiunta alla gara mediante la costituzione di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) o di altre forme associative (consorzi, gruppi europei di interesse economico, eccetera). Come più volte segnalato dall'Autorità garante, il RTI dovrebbe essere ammesso solo per la sua valenza pro-concorrenziale, da valutare
 

Pag. 4

in concreto in relazione alle caratteristiche del mercato. Ciò in quanto, in presenza di determinate dinamiche concorrenziali, il RTI può permettere la partecipazione alla gara di imprese che, altrimenti, in forma singola non potrebbero parteciparvi.
      Tuttavia, il RTI può essere strumento di pratiche collusive tra imprese che, ove possano partecipare in forma singola, utilizzano tale strumento al solo unico e possibile fine di ripartirsi il mercato.
      Occorre dunque prestare cautela nel consentire l'uso del RTI; a tale fine la proposta di legge in esame prevede che le imprese possano farvi ricorso soltanto qualora le medesime non potessero partecipare alla gara separatamente [articolo 7, comma 2, lettera e)]. Nello stesso senso antielusivo vanno lette le ulteriori disposizioni che regolamentano il RTI nel caso di più lotti di gara imponendo la medesima forma partecipativa, individuale o congiunta, alle diverse gare collegate (articolo 7, comma 2, lettera e), secondo periodo) e la disciplina del controllo [articolo 7, comma 2, lettera f)]. È utile rilevare in questa sede che le disposizioni in esame, che intendono incentivare la partecipazione in forma individuale e non associata alla gara, si integrano con la norma che sollecita l'articolazione della gara in lotti di piccole dimensioni.
      Corollario di tali regole è la previsione che intende introdurre limiti all'utilizzo del subappalto ad imprese che avrebbero potuto partecipare singolarmente alla gara [articolo 7, comma 2, lettera g)]. Infatti, la problematica generata da un uso distorto del RTI si presenta anche in riferimento al subappalto successivo all'aggiudicazione della gara. Anche il subappalto si presta infatti ad un impiego anticoncorrenziale qualora la commessa venga subappaltata ad un soggetto che avrebbe potuto partecipare singolarmente alla gara. In tale caso è intuitivo comprendere che tale soggetto, attuale o potenziale concorrente dell'aggiudicatario, si sottrae, tramite lo strumento del subappalto, al confronto competitivo danneggiando così il gioco della concorrenza nella gara.
      Un ulteriore ostacolo all'accesso al mercato deriva dalla previsione, assai diffusa nella prassi soprattutto degli enti locali, di criteri di aggiudicazione o di qualificazione non proporzionati rispetto all'oggetto della gara. Pertanto, al fine di prevenire un simile effetto di chiusura del mercato, alla luce di considerazioni attinenti alle caratteristiche tecniche del servizio e conformandosi alle disposizioni comunitarie in materia di appalti pubblici, la proposta di legge ha ritenuto opportuno prevedere che il numero degli esercizi convenzionati non costituisca criterio di aggiudicazione, ma, più razionalmente, un requisito di qualificazione [articolo 7, comma 2, lettera b)] e che la definizione di tale requisito sia proporzionata all'oggetto della gara, e in particolare al numero dei lavoratori che si avvarranno della fornitura in aggiudicazione.
      Nella medesima prospettiva antitrust, la proposta di legge prevede che anche il fatturato realizzato dall'impresa che intende partecipare alla gara debba costituire non un criterio di aggiudicazione ma un requisito di qualificazione da stabilire, in proporzione al numero dei lavoratori che si avvarranno della fornitura del servizio in gara, oltre che al valore del lotto [articolo 7, comma 2, lettera b)].
      Analogamente, si è preferito individuare nel prezzo più basso il criterio di aggiudicazione della gara [articolo 7, comma 2, lettera c)], superando il più discrezionale e non automatico criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Al riguardo, in linea con quanto affermato dall'Autorità garante, si deve notare che l'aggiudicazione fondata sul prezzo, in quanto costituente un criterio oggettivo e trasparente, favorisce un più pieno e corretto svolgimento del processo competitivo, rivelandosi più adeguata alle finalità di promozione della concorrenza, quando le caratteristiche qualitative del servizio in gara possono essere agevolmente individuate nel bando attraverso la fissazione di specifiche tecniche. Al contrario, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che associa al prezzo altri parametri, potrebbe rivelarsi
 

Pag. 5

preferibile, nella prospettiva della tutela della concorrenza, soltanto quando le caratteristiche qualitative del servizio non possano essere facilmente individuate dal bando. In relazione alle caratteristiche tecniche del servizio sostitutivo di mensa, non sembrano emergere caratteristiche qualitative tali da richiedere un complesso e costoso - anche in termini di contenzioso - intervento discrezionale della stazione appaltante, che sarebbe chiamata a valutare in tale modo anche gli aspetti tecnici dell'offerta. L'opzione del prezzo più basso (adottata anche dalla Consip) consente peraltro di realizzare un innegabile risparmio di spesa pubblica (valutato dall'andamento delle gare nell'ultimo anno nella misura del 5-10 per cento sull'importo di gara), laddove le esigenze relative alla qualità del servizio possono essere ugualmente garantite attraverso la previsione di idonei e proporzionati requisiti di qualificazione.
      Con riguardo alla difesa degli operatori economici più deboli e al riequilibrio dello svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori economici, l'articolo 4 della presente proposta di legge intende introdurre requisiti e condizioni per lo svolgimento dell'attività di emissione dei buoni pasto al fine di tutelare i soggetti contraenti con le società di emissione, ossia i datori di lavoro che si avvalgono del servizio sostitutivo di mensa per i propri dipendenti e gli esercenti dei pubblici servizi che forniscono il servizio stesso. A tale fine la norma prevede un controllo sulla solidità economica delle società emittenti, stabilendo che le medesime debbano assumere la forma giuridica di società di capitali con capitale sociale interamente versato non inferiore a 100.000 euro.
      È importante sottolineare inoltre che, prevedendo che le società emittenti possono iniziare la propria attività in seguito alla denuncia di inizio di attività ai sensi della disciplina di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, viene introdotto un importante ruolo di controllo sulla sussistenza dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività di emissione dei buoni pasto.
      L'articolo 5, nella medesima logica di tutela degli operatori più deboli, intende dettare limiti e princìpi in ordine alle caratteristiche dei buoni pasto in modo che essi non possano prestarsi ad un uso improprio assumendo la natura giuridica di titoli di credito.
      La norma prevede inoltre la possibilità di rimettere ad un regolamento ministeriale l'individuazione delle condizioni di emissione dei buoni pasto oltre ai meccanismi atti a garantire i soggetti interessati da eventuali falsificazioni e la misura, da stabilire in proporzione al valore dell'appalto aggiudicato o del contratto stipulato, della fideiussione bancaria o assicurativa.
      A rafforzare la tutela degli esercenti pubblici stanno le norme di cui all'articolo 6, concernenti l'obbligo per le società emittenti di prevedere nelle convenzioni tra società emittenti e titolari degli esercizi pubblici un congruo termine di pagamento dei buoni pasto spesi, accompagnato dalla prestazione di idonee garanzie fideiussorie o assicurative.
      Infine, considerati la tendenza concentrativa del mercato e i possibili effetti restrittivi della concorrenza, l'articolo 8 della presente proposta di legge prevede l'istituzione di una commissione con un ruolo di monitoraggio del settore; i componenti sono nominati dal Ministro delle attività produttive tra i rappresentanti delle organizzazioni professionali, sindacali e dei consumatori, nonché delle imprese emittenti i buoni pasto maggiormente rappresentative a livello nazionale. La centralità di tale commissione non può essere sottaciuta, svolgendo la medesima un importante ruolo non solo di controllo in ordine a eventuali non corretti funzionamenti del settore in questione ma anche di impulso nel segnalare a tutte le autorità competenti ulteriori profili rilevanti nel funzionamento delle dinamiche concorrenziali del settore. In tale senso, a titolo esemplificativo, essa potrà segnalare al Governo e al Parlamento, con finalità correttive, possibili modifiche della normativa del settore ovvero potrà segnalare all'Autorità garante eventuali illeciti concorrenziali.
 

Pag. 6


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo in materia di disciplina e regolamentazione del mercato relativo al servizio sostitutivo di mensa aziendale attraverso buoni pasto).

      1. Il Governo, al fine di assicurare l'efficienza funzionale e operativa del mercato dei buoni pasto e di garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore, l'equilibrato svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori economici, il contenimento della spesa pubblica e un efficiente servizio ai consumatori, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a definire il quadro normativo del servizio sostitutivo di mensa aziendale e a introdurre un regime speciale di gara per la fornitura del servizio, in conformità ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla medesima legge e, in particolare, dal comma 2.
      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo deve conformarsi alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, e ai princìpi fondamentali del Trattato istitutivo della Comunità europea, reso esecutivo dalla legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni, in materia di concorrenza, libera circolazione delle merci, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, nonché di parità di trattamento, non discriminazione, riconoscimento reciproco, proporzionalità e trasparenza nello svolgimento delle gare.

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

      1. Oggetto della delega di cui all'articolo 1 è il servizio sostitutivo di mensa

 

Pag. 7

aziendale attraverso buoni pasto emessi da società di capitali a tale scopo costituite, le quali operano mediante convenzioni concluse con i pubblici esercizi al fine di fornire il servizio sostitutivo ai dipendenti degli enti pubblici e privati che si rivolgono alle società emittenti.

Art. 3.
(Definizioni).

      1. Per servizi sostitutivi di mensa, resi dietro remunerazione dalle società emittenti tramite buoni pasto, si intendono:

          a) le somministrazioni di alimenti e di bevande effettuate dai pubblici esercizi di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e successive modificazioni, e dai pubblici esercizi in tale settore eventualmente individuati dalle leggi regionali vigenti in materia di commercio;

          b) le somministrazioni di alimenti e di bevande e le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate da rosticcerie e da gastronomie artigianali i cui titolari sono iscritti all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni;

          c) le somministrazioni di alimenti e di bevande effettuate dagli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e da quelli in tale settore individuati dalle leggi regionali vigenti in materia di commercio, ai quali è consentita la vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare;

          d) le somministrazioni di alimenti e di bevande e le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di generi alimentari effettuate dagli esercizi commerciali al dettaglio, dalle medie e grandi strutture di vendita previste dall'articolo 4, comma 1, lettere b), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, a ciò autorizzate sia su aree private sia su aree pubbliche e comunque le

 

Pag. 8

somministrazioni e le cessioni di prodotti di gastronomia e di generi alimentari al consumatore finale operate da ogni e qualsiasi operatore a ciò debitamente autorizzato.

Art. 4.
(Requisiti per lo svolgimento dell'attività di emissione dei buoni pasto).

      1. Il Governo, ai fini dell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel definire i requisiti per lo svolgimento dell'attività di emissione di buoni pasto deve prevedere:

          a) che l'attività sia svolta esclusivamente da società di capitali costituite ai sensi degli articoli 2325, 2458 e 2462 del codice civile, aventi come oggetto sociale l'attività di emissione di buoni pasto finalizzata alla somministrazione di servizi per la ristorazione, con esclusione dello svolgimento di attività finanziarie;

          b) un limite minimo, non inferiore a 100 mila euro, di capitale sociale interamente versato;

          c) un regime di denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 5.
(Caratteristiche dei buoni pasto e sanzioni).

      1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono altresì definite le caratteristiche dei buoni pasto, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) i buoni pasti possono essere utilizzati esclusivamente per la fruizione del servizio sostitutivo di mensa aziendale, prevedendo anche le sanzioni amministrative per l'ipotesi di uso abusivo dei medesimi buoni pasto;

          b) i buoni pasto non costituiscono titoli di credito e non possono essere ceduti, a pena di nullità, né a titolo gratuito né a titolo oneroso;

 

Pag. 9

          c) i buoni pasto non concorrono alla formazione del reddito di lavoro subordinato, se non per la quota eccedente il valore facciale pari a quanto stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 1994, che è annualmente aggiornato sulla base della variazione dell'indice dell'Istituto nazionale di statistica dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

      2. I medesimi decreti legislativi di cui al comma 1 possono, altresì, rimettere ad appositi regolamenti ministeriali di individuare:

          a) le condizioni di emissione dei buoni pasto;

          b) i meccanismi atti a garantire i soggetti interessati da eventuali falsificazioni;

          c) la misura della fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata dai soggetti a ciò autorizzati ai sensi della legislazione vigente in materia, misura comunque che non può essere superiore al 10 per cento del valore annuale delle emissioni.

Art. 6.
(Termini e garanzie).

      1. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, deve, inoltre, prevedere:

          a) che le convenzioni tra società emittenti e titolari degli esercizi pubblici prevedano un congruo termine e adeguate modalità di pagamento dei buoni pasto;

          b) che, a tutela degli esercizi convenzionati, dei datori di lavoro e degli utenti, le società emittenti siano tenute a prestare una fideiussione bancaria o assicurativa a favore degli esercizi pubblici convenzionati quale garanzia di solvenza;

 

Pag. 10

          c) adeguate forme di garanzia e di tutela in ordine al recupero dei crediti vantati dalle società emittenti.

Art. 7.
(Disciplina delle gare).

      1. Il Governo, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disciplina le procedure di gara ad evidenza pubblica:

          a) definendo l'ambito soggettivo di applicazione dell'obbligo di gara ad evidenza pubblica attraverso il riferimento a tutte le amministrazioni aggiudicatrici come definite dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004;

          b) prevedendo una soglia minima di valore sopra la quale opera l'obbligo di procedere a mezzo di gara ad evidenza pubblica;

          c) dando facoltà ai soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a) di procedere attraverso gare ad evidenza pubblica;

          d) applicando e dando attuazione, ove si riferiscano ai servizi, agli articoli 2, 3, 28, 30, da 35 a 39, da 44 a 49 e 55 della citata direttiva 2004/18/CE.

      2. Ai fini della disciplina della procedura di gara ad evidenza pubblica di cui al comma 1, il Governo deve in ogni caso prevedere che:

          a) le gare siano suddivise in un numero di lotti tale da permettere, considerate le specifiche circostanze del mercato oggetto di gara, la partecipazione non in forma congiunta alla gara del maggior numero possibile di soggetti interessati e comunque di un numero non inferiore a cinque;

          b) costituiscono esclusivamente requisiti di qualificazione il livello di fatturato realizzato dai soggetti interessati a partecipare alla gara, il numero di esercizi convenzionati dai medesimi e il numero annuo di buoni pasto. Tali requisiti devono

 

Pag. 11

essere stabiliti in proporzione all'oggetto della gara e in particolare al numero dei lavoratori che si avvalgono della fornitura in aggiudicazione;

          c) l'aggiudicazione delle gare, aperte o ristrette, è effettuata esclusivamente secondo il criterio del prezzo più basso, ossia lo sconto maggiore sul valore nominale del buono pasto oggetto di gara, con applicazione della disciplina comunitaria relativa al controllo sull'anomalia dell'offerta;

          d) il bando di gara o la lettera d'invio non può prevedere limiti massimi o minimi di sconto sul valore nominale del buono pasto oggetto di gara;

          e) la partecipazione congiunta di più soggetti interessati alla gara mediante raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), consorzi ovvero qualsiasi altra forma giuridica associata è consentita soltanto nei casi, da valutare in relazione alle circostanze di mercato, in cui permette l'ammissione alla gara di imprese che altrimenti non potrebbero parteciparvi. Pertanto, deve essere fatto divieto, a livello di singolo lotto e a pena di esclusione dalla gara, di partecipazione associata tra due o più imprese in grado di concorrere da sole; nel caso in cui la medesima gara sia suddivisa in più lotti autonomi non è ammesso che la stessa impresa partecipi contemporaneamente a uno o più lotti singolarmente e quale componente di un RTI o di un consorzio o di una qualsiasi altra forma associativa, ovvero partecipi a più RTI o consorzi o altre forme associative. Il concorrente che intende partecipare a più di un lotto deve presentarsi sempre nella medesima forma, singola o associata, e nel caso di RTI, di consorzi o di altre forme associative o sempre con la medesima composizione. Tali divieti devono essere previsti nei bandi a pena di esclusione dalla gara dell'impresa, dei RTI o dei consorzi o delle altre forme associative e in relazione a tutti i diversi lotti;

          f) i bandi di gara devono fare divieto di partecipazione di un'impresa, anche in RTI o in consorzio o in altra forma

 

Pag. 12

associativa, che ha rapporti di controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, con altra impresa che partecipa alla gara singolarmente o quale componente di RTI o di consorzio o di altra forma associativa, pena l'esclusione dalla gara, sia dell'impresa controllante che dell'impresa controllata, nonché del RTI o del consorzio o di altra compagine associativa alla quale l'impresa eventualmente partecipa e, in casi di più lotti, in relazione a tutti i diversi lotti;

          g) i bandi di gara devono fare divieto ai soggetti aggiudicatari di affidare in subappalto la fornitura del servizio a imprese in grado di concorrere da sole alla gara.

Art. 8.
(Commissione di vigilanza).

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo deve altresì prevedere l'istituzione, presso il Ministero delle attività produttive, di una commissione, i cui componenti sono nominati dal Ministro delle attività produttive, la quale:

          a) è preposta al controllo del settore con funzioni di monitoraggio e di osservatorio permanente, i cui componenti sono nominati dal Ministro delle attività produttive tra i rappresentanti delle organizzazioni professionali, sindacali e dei consumatori, nonché delle imprese emittenti i buoni pasto maggiormente rappresentative a livello nazionale;

          b) svolge funzioni di segnalazione e di proposta al Governo, al Parlamento e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di garantire il corretto funzionamento del settore.

Art. 9.
(Parere delle Commissioni parlamentari).

      1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui

 

Pag. 13

all'articolo 1 devono essere trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché le competenti Commissioni parlamentari esprimano il parere sugli stessi, entro due mesi dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine i decreti legislativi sono comunque emanati.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su