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PDL 5071-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5071-A



 

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RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del Regolamento)

presentata alla Presidenza il 28 settembre 2004

(Relatore: RIZZI)

sul

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 16 giugno 2004 (v. stampato Senato n. 2880)

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

e con il ministro delle attività produttive
(MARZANO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2001 sul caffè, con Allegato, adottato a Londra il 28 settembre 2000

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 17 giugno 2004


      

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Onorevoli Deputati! - La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 5071 ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato al Senato, che viene allegata.

RIZZI, Relatore

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ALLEGATO

        L'istituzione della Organizzazione internazionale del caffè (ICO) è scaturita dalla necessità di disciplinare i mercati internazionali del caffè, nel quadro del «Programma integrato per i prodotti di base» adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD).
        L'ICO costituisce da diversi decenni un centro vitale di cooperazione internazionale per tale prodotto, dove confluiscono le aspettative e le esigenze dei Paesi produttori e dei Paesi consumatori e dove si forniscono le necessarie e dettagliate informazioni statistiche su produzione, commercio e consumo.
        In tale quadro è emersa la necessità di modificare l'Accordo sul caffè del 1994, attraverso un maggiore coinvolgimento del settore privato, un più ampio snellimento delle strutture dell'ICO ed una maggiore considerazione degli aspetti sociali ed ambientali.
        L'Italia, partecipando congiuntamente alla Comunità europea ed agli altri Stati membri, ha quindi condotto i negoziati per un nuovo Accordo sul caffè, tenendo ben presenti gli obiettivi sopramenzionati.
        Il nuovo Accordo consente il rafforzamento della già proficua collaborazione fra amministrazione pubblica ed imprese operanti nel settore, anche tramite un maggiore coinvolgimento di dette imprese nell'attività dell'ICO e ciò anche a beneficio del consumatore nazionale in un mercato interno in espansione e con una consolidata tradizione rivolto verso fasce sempre più estese di consumatori.
        Il contesto della cooperazione internazionale e dei mercati internazionali dei prodotti di base è profondamente mutato, anche rispetto a pochi anni fa in quanto si è avvertita profondamente l'esigenza di un ruolo più incisivo del settore privato nell'ambito della cooperazione internazionale sui prodotti di base e, quindi, anche nel caffè; è cresciuta l'esigenza di semplificare le strutture e i processi decisionali dei vari accordi e da più parti si è manifestata l'opportunità di rispecchiare negli accordi gli aspetti sociali ed ambientali.
        In tal senso, gli articoli che rivestono carattere innovativo del nuovo Accordo sono i seguenti:

            a) articolo 21 - Conferenza mondiale del caffè

        È prevista l'istituzione della Conferenza mondiale del Caffè (autofinanziata), composta da membri esportatori ed importatori, rappresentanti del settore privato ed altri partecipanti interessati anche di Stati non membri.
        La prima Conferenza mondiale sul caffè si è tenuta a Londra dal 17 al 19 maggio 2001;

            b) articolo 22 - Comitato consultivo per il settore privato

        È istituito un Comitato consultivo per il settore privato, che può fare raccomandazioni su qualunque consultazione richiesta dal Consiglio

 

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e può invitare il Consiglio a prendere in considerazione le materie connesse all'Accordo;

            c) articolo 34 - Promozione

        È istituito il Comitato di promozione, del quale fanno parte tutti i membri dell'ICO. Le attività promozionali sono finanziate con risorse che possono essere annunciate (pledged) dai membri dell'ICO, ma anche dai Paesi non membri, da altre organizzazioni e dal settore privato;

            d) articolo 39 - Economia caffearia sostenibile

        Con il richiamo al rispetto dei princìpi e degli obiettivi dello sviluppo sostenibile enunciati nella Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, svoltasi a Rio nel 1992, i membri dell'ICO hanno assunto l'impegno di tenere in debito conto la gestione sostenibile delle risorse di caffè e della sua trasformazione;

            e) articolo 40 - Livello di vita e condizioni di lavoro delle popolazioni

        Viene per la prima volta inserita una «clausola sociale», con la quale i membri dell'ICO si impegnano a prendere in considerazione il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni impegnate nel settore del caffè, in sintonia con i princìpi internazionalmente riconosciuti in materia.

        Gli obiettivi generali del nuovo Accordo sono i seguenti:

            1) promuovere la cooperazione internazionale nel settore del caffè;

            2) fornire un foro di consultazioni intergovernative e, se necessario, di negoziati sul settore del caffè e sulle modalità per il raggiungimento di un ragionevole equilibrio tra domanda ed offerta mondiale, su una base che assicuri un'offerta adeguata di caffè a prezzi equi per i consumatori, con un mercato del caffè a prezzi remunerativi per i produttori per giungere ad un equilibrio di lungo termine tra produzione e consumo;

            3) fornire un foro di consultazioni con il settore privato;

            4) facilitare l'espansione e la trasparenza del commercio internazionale di caffè;

            5) agire quale centro per la raccolta, diffusione e pubblicazione di informazioni economiche e tecniche, di dati statistici, nonché la elaborazione di studi sulla ricerca e sullo sviluppo del settore del caffè;

            6) incoraggiare i membri a sviluppare un'economia sostenibile del caffè;

            7) promuovere, incoraggiare e accrescere il consumo di caffè;

 

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            8) fornire supporto per la predisposizione e la valutazione di progetti a beneficio dell'economia mondiale del caffè, e per la loro successiva sottoposizione ad istituzioni ed organismi finanziari;

            9) promuovere la qualità della produzione;

            10) promuovere i programmi di formazione e di informazione destinati al trasferimento di tecnologie nel settore del caffè.

        Per quanto riguarda l'Italia, sulla base dei dati ISTAT, nel corso del 2002, il volume delle importazioni italiane di caffè verde è risultato pari a 6.039.664 sacchi, con una leggera flessione rispetto al 2001.
        Le importazioni risultano, per Paese di origine, così distribuite: Brasile 34,14 per cento, Vietnam 14,98 per cento, India 10,51 per cento, Camerun 6,57 per cento, Uganda 4,94 per cento.
        Il volume di caffè verde trasformato nel nostro Paese è di circa 6 milioni di sacchi nel 2002, con un aumento dello 0,5 per cento rispetto al 2001.
        Il consumo di caffè in Italia nel corso del 2002 è stimato in circa 3.108 quintali, pari al 6,3 per cento di quello mondiale ed al 15,3 per cento di quello comunitario.
        Anche nel 2002 l'Italia si è collocata al secondo posto, dopo la Germania, fra i maggiori esportatori di caffè torrefatto, con circa 1.250.000 sacchi: i mercati di esportazione più importanti per il caffè torrefatto italiano sono Francia e Germania.
        In Italia il prezzo medio nazionale al consumo di caffè torrefatto, nel corso del 2002, è risultato di 10,68 euro al chilo.
        Le imprese che operano direttamente nella torrefazione del caffè sono in gran parte torrefazioni locali, piccole imprese a conduzione familiare operanti soprattutto nel canale dei pubblici esercizi.
        I principali canali distributivi sono il dettaglio alimentare (grande distribuzione, distribuzione organizzata e negozi alimentari tradizionali) ed i grossisti, cui si aggiungono le imprese cash and carry ed altri intermediari del commercio all'ingrosso.
        In tal senso, appare evidente il grande vantaggio che deriva, per il nostro Paese, dalla applicazione di un Accordo che assume anche il ruolo di un importante foro di cooperazione internazionale, in un settore significativo per la nostra economia.
        Dalla partecipazione italiana al predetto Accordo non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in quanto:

            -  le spese relative alla partecipazione italiana al bilancio amministrativo (articolo 24) ed alle attività operative (articoli 16, 19 e 31) dell'organismo gravano sul bilancio dell'Unione europea. Dalla decisione 2001/877/CE, del Consiglio, del 24 settembre 2001, relativa alla firma ed alla conclusione in nome della Comunità dell'accordo internazionale sul caffè, discende che tutti gli obblighi finanziari che derivano dalla partecipazione all'Accordo sono a carico della Commissione europea;

            -  la partecipazione italiana alle riunioni del Consiglio (articolo 9), del Comitato esecutivo (articolo 17) e di altri Comitati e gruppi di lavoro (articoli 10 e 19) è assicurata dall'addetto in materia di prodotti

 

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di base dell'Ambasciata d'Italia a Londra e da altri esperti inviati dal settore privato. Pertanto, nessun onere deriva dalle disposizioni contenute nei predetti articoli e non è necessaria alcuna quantificazione;

            -  dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'Accordo non deriva alcuna spesa aggiuntiva a carico del bilancio dello Stato e pertanto non si rende necessario predisporre la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 5071, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2001 sul caffè, con Allegato, adottato a Londra il 28 settembre 2000,

            rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            sul testo del provvedimento:

                preso atto dei chiarimenti del Governo per cui le cariche previste dall'Accordo hanno carattere onorario e non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

PARERE FAVOREVOLE

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale del 2001 sul caffè, con Allegato, adottato a Londra il 28 settembre 2000.

Art. 2.

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 45 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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