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PDL 5268

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5268



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PATARINO, BRIGUGLIO, CANNELLA, LAMORTE, ANGELA
NAPOLI, ANTONIO PEPE

Istituzione dell'Università degli studi di Taranto

Presentata il 16 settembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si vuole istituire il quarto ateneo pugliese con sede in Taranto.
      Tale istituzione avvierebbe, tra l'altro, il decongestionamento dell'ateneo di Bari codificato dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 5 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1999, che ha previsto, per le iniziative connesse al consolidamento della sede universitaria di Taranto, un parere di competenza dell'osservatorio per la valutazione del sistema universitario di cui all'articolo 4 del predetto decreto.
      Importante è considerare che da oltre dodici anni presso il polo universitario jonico sono attivati in Taranto, per effetto di istituzione ministeriale e dell'Università degli studi di Bari, corsi di studio con una frequenza crescente di studenti.
      Inoltre, il 22 maggio 2002 è stato stipulato un accordo per il consolidamento della sede universitaria di Taranto fra l'Università degli studi di Bari e la provincia di Taranto, il comune di Taranto, il consorzio universitario jonico per la provincia di Taranto e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con la messa a disposizione di risorse per la didattica e di prestigiose sedi per le attività universitarie. Altre sedi sono in via di assegnazione allo stesso polo universitario con atto di comodato in corso di definizione.
 

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      Sono centinaia i laureati presso i vari corsi di studio funzionanti a Taranto e, conseguentemente, l'Università degli studi autonoma diventerebbe strategica per lo sviluppo socio-economico dell'intero territorio, nell'ottica della razionalizzazione del sistema universitario pugliese, e funzionale allo stesso sviluppo della regione.
      A tale proposito la regione Puglia, con la legge 7 gennaio 2004, n. 1, tenuto conto dello sviluppo dell'università a Taranto che peraltro, oltre ai corsi di studio dell'Università degli studi di Bari, ha un forte insediamento con oltre 1.300 studenti frequentanti la II facoltà di ingegneria di Taranto del politecnico di Bari, ha istituito l'Ente per il diritto allo studio (EDISU) di Taranto comprendente le competenze dell'Ente per il diritto allo studio sia dell'università che del politecnico. E evidente che l'istituzione dell'EDISU di Taranto, da parte della regione Puglia, è sicuramente un significativo segnale politico nella prospettiva della nascita del quarto ateneo in Puglia.
      La proposta di legge consta di tre articoli.
      L'articolo 1 è istitutivo dell'Università degli studi di Taranto e definisce l'attivazione della sede decentrata da Bari con la trasformazione degli attuali corsi di studio in facoltà.
      L'articolo 2 stabilisce i criteri fondamentali per l'operatività dell'Università degli studi di Taranto.
      L'articolo 3 definisce gli oneri finanziari.
      Onorevoli colleghi, ci auguriamo si possa in tempi brevi approvare la presente proposta di legge per consentire alle giovani generazioni tarantine di frequentare la nuova Università degli studi di Taranto nella puntuale definizione del percorso degli studi con un forte impegno per la ricerca.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita l'Università degli studi di Taranto, di seguito denominata «Università», con sede in Taranto.
      2. Per tre anni accademici a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il polo universitario jonico è identificato come sede distaccata dell'Università degli studi di Bari, dotata di autonomia gestionale e con sede amministrativa in Taranto.
      3. All'attivazione della sede distaccata di cui al comma 2, con conseguente trasformazione dei corsi di studio operanti presso il polo universitario jonico in facoltà, in conformità ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2004, relativi alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006, e, dopo tre anni accademici, all'istituzione dell'Università, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con gli enti locali territoriali e con il consorzio universitario jonico della provincia di Taranto.

Art. 2.

      1. Nell'Università confluiscono i corsi dell'Università degli studi di Bari decentrati, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso il polo universitario jonico.
      2. L'Università subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Università degli studi di Bari, relativi al polo universitario jonico.
      3. Il personale tecnico e amministrativo in servizio, anche a tempo determinato,

 

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per un periodo complessivamente non inferiore a due anni, presso il polo universitario jonico, è inquadrato nell'Università.
      4. I professori e i ricercatori universitari sono inquadrati, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 3, nei ruoli del personale docente e ricercatore dell'Università.
      5. Per ulteriori esigenze didattiche e scientifiche, in sede di prima attuazione della presente legge, le corrispondenti facoltà dell'Università degli studi di Bari provvedono alle procedure di nomina e di conferimento degli incarichi di insegnamento.
      6. All'Università sono trasferiti le risorse, gli immobili e i finanziamenti già di pertinenza del polo universitario jonico.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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