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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5245 |
1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti per neonati e specificamente sui pannolini, sugli omogeneizzati, sul latte in polvere, sui prodotti per l'igiene e sulle creme contro gli arrossamenti e le irritazioni della pelle è fissata al 4 per cento. Conseguentemente, alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto in fine, il seguente numero:
«41-quinquies) pannolini, omogeneizzati, latte in polvere, prodotti per l'igiene, creme contro gli arrossamenti e le irritazioni della pelle».
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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