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PDL 5245

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5245



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PERROTTA, DANIELE GALLI

Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti
di prima necessità per l'infanzia

Presentata il 31 agosto 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Il nostro sistema di politica sociale ha un dovere verso le famiglie con reddito al di sotto della soglia di povertà e verso quelle monoreddito: rendere meno difficile fare figli a causa dei costi notevoli della loro crescita. Il costo per i bambini è oneroso per tutti: soprattutto fino al secondo anno di età i costi per pannolini, omogeneizzati, latte in polvere, cure e prodotti per l'igiene, incidono per almeno il 20 per cento sul menage familiare. Di qui la nostra proposta di legge di ridurre l'imposta sul valore aggiunto su tali prodotti dal 19 per cento al 4 per cento in modo da fare scendere i costi almeno del 15 per cento.
      Facciamo inoltre presente che la presente proposta di legge fa seguito ad una iniziativa dell'ASSOCONSUM di Napoli e di Novara.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti per neonati e specificamente sui pannolini, sugli omogeneizzati, sul latte in polvere, sui prodotti per l'igiene e sulle creme contro gli arrossamenti e le irritazioni della pelle è fissata al 4 per cento. Conseguentemente, alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto in fine, il seguente numero:

      «41-quinquies) pannolini, omogeneizzati, latte in polvere, prodotti per l'igiene, creme contro gli arrossamenti e le irritazioni della pelle».

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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