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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5070-A |
PACINI, Relatore
ALLEGATO
Origine dell'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET sono state le riunioni di coordinamento con Paesi con i quali già esistono importanti rapporti di collaborazione scientifica nei settori dell'astrofisica relativistica, mirate a promuovere lo sviluppo delle conoscenze scientifiche, lo scambio di ricercatori ed esperti ed a favorire nuove attività di ricerca, coordinate a livello internazionale.
Gli incontri tenuti con la Santa Sede e con la Repubblica di Armenia, entrambe in possesso di un Centro di osservazione, riconosciuto a livello mondiale, hanno consentito di pervenire ad un'ampia intesa internazionale, di sviluppare la materia dell'astrofisica nei settori teorici, sperimentali ed osservativi, di sostenere specifici progetti operativi di ricerca e di formazione.
L'Accordo prevede la costituzione del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET, quale Organizzazione internazionale indipendente, dotata di appropriata gestione, di personalità giuridica e di uno status internazionale, nonché di proprio statuto, quale parte integrante dell'Accordo (articolo I).
L'Accordo prevede, altresì, lo sviluppo delle attività scientifiche coordinate dall'ICRANET con la Santa Sede e la Repubblica di Armenia che hanno firmato l'Accordo e con gli altri Paesi ed organismi che saranno favorevoli ad aderire successivamente ed a fornire il loro supporto scientifico, tecnologico e finanziario per sostenere le previste attività di ricerca e di formazione.
All'ICRANET possono, infatti, aderire Paesi, organismi internazionali e centri di ricerca affiliati, interessati allo sviluppo della cooperazione scientifica internazionale e delle ricerche nel campo dell'astrofisica relativistica (articoli II e III).
Il Brasile ha già manifestato la propria disponibilità ad aderire.
Sul piano nazionale, si fa presente che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 22 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.204 del 31 agosto 1992, è stato costituito il Consorzio internazionale di astrofisica relativistica (ICRA) presso il Dipartimento di fisica dell'Università «La Sapienza», che opera con personalità giuridica nazionale e riceve un contributo finanziario dall'indicato Ministero dell'università per svolgere le attività di ricerca con gli istituti ed organismi di ricerca associati che collaborano a tale fine con l'Università «La Sapienza».
L'Accordo prevede il coordinamento delle attività di ricerca nei settori dell'astrofisica relativistica, utilizzando la sede di Pescara, per promuovere ulteriori collaborazioni con altri organismi e centri di ricerca delle varie Nazioni, che dispongono di strumentazioni ed attrezzature che hanno richiesto ingenti risorse finanziarie per i relativi investimenti.
Con il presente provvedimento si prevede, da parte italiana, l'apporto di un contributo continuativo per il sostegno delle attività amministrative ed operative del nuovo Organismo ICRANET, che svolge le indicate attività di ricerca e di coordinamento sul piano internazionale.
Articolo 2
L'articolo 2 indica l'ubicazione della sede dell'ICRANET nella città di Pescara. Infatti per lo svolgimento delle attività scientifiche, il Comune di Pescara metterà a disposizione dell'Organismo, in via gratuita, una sede adeguata di circa 1.200 metri quadri, interamente ristrutturata, ubicata in Piazza della Repubblica, n. 10; sono stati, altresì, identificati ulteriori locali per gli sviluppi futuri dei laboratori, da utilizzare per le attività di ricerca.
Articolo 3
L'articolo 3 indica gli scopi dell'Accordo, in particolare:
la promozione della cooperazione scientifica internazionale nel settore dell'astrofisica relativistica;
lo sviluppo delle attività di ricerca presso le organizzazioni scientifiche internazionali;
il coordinamento delle ricerche teoriche, sperimentali ed osservative con le università ed i centri di ricerca internazionali associati che operano nelle varie aree geografiche;
la messa a disposizione delle attrezzature già disponibili presso le istituzioni scientifiche degli Stati membri, per consentire la formazione dei ricercatori nazionali nonché la mobilità degli scienziati tra i Paesi aderenti.
Le attività operative dell'ICRANET, indicate nell'articolo 3 vengono così suddivise:
insegnamenti a livello di dottorato di ricerca e postdottorale;
programmi di formazione scientifica a breve ed a lungo periodo;
organizzazione di seminari e convegni internazionali;
programmi di scambio fra scienziati e personale associato;
concessione di borse di studio per programmi speciali di insegnamento;
sviluppo della comunicazione elettronica fra i centri di ricerca;
costituzione di banche dati integrate;
costituzione di banche dati integrate; sviluppo di nuove tecniche di comunicazione;
cooperazione scientifica e trasferimento tecnologico verso le industrie;
partecipazione in organizzazioni scientifiche internazionali che operano nei settori della cosmologia, astrofisica delle alte energie, fisica teorica e fisica matematica.
Articoli 4, 5, 6 e 7
Gli articoli 4, 5 e 6 indicano la struttura organizzativa, che prevede la costituzione del Comitato di direzione e le relative partecipazioni italiane, analiticamente indicate in precedenza, nonché le funzioni operative e le maggioranze richieste per le votazioni (articolo 7).
Articolo 8
Le disposizioni dell'articolo 8 prevedono la nomina del Direttore per il periodo di cinque anni, salva la possibilità del rinnovo, nonché le maggioranze necessarie per la nomina da parte dei membri che votano nel Comitato di direzione.
Articolo 9
L'articolo 9 disciplina in via analitica le funzioni attribuite ed i poteri previsti per il direttore, quale capo accademico ed amministrativo dell'ICRANET.
Articolo 10
L'articolo 10 prevede la costituzione del Comitato Scientifico, la relativa composizione e l'elezione del Presidente per un periodo di tre anni, rinnovabile.
Articolo 11
L'articolo 11 indica le funzioni di consulenza del Comitato Scientifico per le attività da realizzare, il necessario coordinamento delle ricerche, nonché l'adozione del previsto regolamento.
Articolo 12
Le disposizioni dell'articolo 12 prevedono la costituzione della Segreteria, nonché le procedure per l'assunzione del personale e le condizioni di impiego. Viene altresì prevista l'adozione di un regolamento in materia di parametri salariali, assicurazione, schemi pensionistici ed altre condizioni di impiego, in linea con quanto previsto dagli Organismi che operano nell'ambito delle Nazioni Unite.
Articolo 13
L'articolo 13 disciplina in via analitica le fonti finanziarie per il sostegno delle attività amministrative ed operative dell'ICRANET.
In merito alla possibilità prevista all'articolo 13, paragrafo quinto, di poter integrare il contributo nazionale in relazione alle necessità delle attività scientifiche dell'Organismo, si fa presente che tale possibilità è subordinata, in ogni caso, alla preventiva approvazione dei Paesi ed organismi contribuenti all'ICRANET secondo la disposizione stabilita all'articolo 6, numero V).
Sul piano nazionale e nel rispetto della normativa interna, qualora si verifichi la suddetta previsione, si evidenzia che in sede di predisposizione della clausola finanziaria per la copertura della spesa relativa alla partecipazione italiana alle attività dell'ICRANET, all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, viene indicato che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio per l'attuazione dell'indicato articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e trasmette alle Camere gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge n. 468 del 1978.
Le operazioni di gestione sono da includere in specifiche disposizioni del regolamento finanziario, da approvare da parte del Comitato di direzione, in conformità ai princìpi previsti dal sistema delle Nazioni Unite.
Si evidenzia l'impegno da parte italiana per assicurare la continuità delle attività operative. Viene previsto, con decorrenza dalla data
Articolo 14
L'articolo 14 prevede la stipula di accordi di collaborazione con altre organizzazioni, fondazioni ed agenzie internazionali, nazionali o regionali interessate.
Articolo 15
La materia relativa alla concessione dei diritti, privilegi ed immunità in favore dell'ICRANET sarà prevista da un apposito Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'ICRANET, secondo le disposizioni già adottate per altri organismi delle Nazioni Unite che operano sul territorio nazionale.
Articolo 16
L'articolo 16 disciplina la introduzione di emendamenti da apportare allo statuto medesimo, nonché le condizioni per la loro entrata in vigore.
Si evidenzia che la possibilità della revisione del testo dello statuto può essere attuata con l'accordo e con il voto unanime di tutte le Parti contraenti, in conformità a quanto previsto in precedenti e similari Accordi internazionali.
Articolo 17
Le disposizioni dell'articolo 17 riguardano la cessione, ovvero l'utilizzo dei beni dell'ICRANET disponibili nel Paese ospite ed in altri Paesi, qualora si verifichi lo scioglimento dell'organismo.
Articolo 18
L'articolo 18 prevede l'esclusione dei costi a carico delle Parti contraenti nell'ipotesi della chiusura dell'ICRANET.
La I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C.5070 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003,
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
La V Commissione,
sul testo del provvedimento:
preso atto dei chiarimenti del Governo per cui ad eventuali incrementi del contributo a carico dello Stato italiano che dovessero comportare maggiori oneri di consistente entità si farà fronte con appositi provvedimenti legislativi;
esprime
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo IV dell'Accordo stesso.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 1.550.330 annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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