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PDL 5234

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5234



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PERROTTA, BIONDI, CUSUMANO, DELL'ANNA, FRAGALÀ, GRILLO, LOSURDO, FILIPPO MANCUSO, MANINETTI, MILANESE, PARODI, RAMPONI, SARDELLI, SARO, ALFREDO VITO, ZACCHERA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Alitalia

Presentata il 27 agosto 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Gli esempi di spreco delle aziende dello Stato, come l'Alitalia, messi in evidenza dalla stampa, denotano un costume di lassismo economico e una sicura alterazione della legislazione vigente, cosa quanto meno assurda rispetto alla necessità di buon governo.
      Gli esempi non mancano: costi di consigli di amministrazione aumentati soprattutto negli anni 1990-2001, emolumenti duplicati, benefit infiniti, rotte attive cedute, consulenze esterne, sprechi.
      Pertanto, senza delegittimare nessuno, è necessario capire: a) come è nato il problema; b) come è degenerato; c) quali sono stati i danni economici per la società; d) come evitarli in futuro.
      Questo è il motivo della richiesta di istituzione di una apposita Commissione parlamentare di inchiesta, anche perché nessun parlamentare, vista la farraginosità del modo di archiviare e catalogare gli atti sarebbe in grado di sapere e di conoscere l'entità degli sprechi. Di qui la necessità di una Commissione parlamentare di inchiesta che abbia gli stessi poteri, per la ricerca degli atti, della magistratura.
      Teniamo presente che l'Alitalia ha ingoiato migliaia e migliaia di miliardi di vecchie lire assumendo personale inutile con il consenso dei sindacati, i cui vertici spesso erano in collusione con gli amministratori.
      L'esame in Parlamento del recente decreto-legge n. 159 del 2004, convertito dalla legge n. 203 del 2004, recante «Misure urgenti per favorire la ristrutturazione e il rilancio dell'Alitalia», ha evidenziato da parte di molti parlamentari, di ogni schieramento, che sono intervenuti nel dibattito, la voglia di capire come si sia potuto sprecare tanto.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della Commissione).

      1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta per indagare sull'Alitalia e sulle società da essa create, controllate o consociate, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta da dieci deputati e da dieci senatori nominati, rispettivamente, dai Presidenti della Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, in modo proporzionale rispetto ai gruppi parlamentari esistenti in ciascuno dei rami del Parlamento.
      2. La Commissione nella prima seduta elegge a maggioranza assoluta dei componenti il presidente e due vice presidenti, di cui almeno uno appartenente alla coalizione di minoranza.

Art. 3.
(Compiti della Commissione).

      1. La Commissione ha il compito di:

          a) svolgere indagini per conoscere e individuare i soggetti, le società e gli enti consociati o controllati dall'Alitalia;

          b) raccogliere dati, delibere dei consigli di amministrazione, ordinanze, decreti e ogni altro elemento che la Commissione stessa ritenga opportuno per catalogare gli enti, i soggetti e le società di cui alla lettera a) e determinarne le rispettive spese;

 

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          c) ottenere entro trenta giorni dalla data della richiesta tutti gli atti di cui alla lettera b);

          d) svolgere indagini atte a comprendere come si sia alimentato il deficit del bilancio dell'Alitalia;

          e) avanzare proposte atte ad eliminare il fenomeno;

          f) riferire alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ogni sei mesi per iscritto;

          g) accertare i costi totali posti a carico del bilancio dello Stato per il ripianamento dei debiti societari nel periodo dal 1999 al 2004;

          h) fare l'elenco dei maggiori sprechi;

          i) individuare eventuali ipotesi di reato.

      2. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti).

      1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso organismi amministrativi e non, copie di atti e documenti relativi ad indagini ed inchieste parlamentari e non, nonché ogni altro atto o documento che ritiene necessario ai fini dell'inchiesta.
      2. Per il segreto di ufficio si applica la normativa vigente in materia.

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti dalla Commissione.

 

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      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.
(Organizzazione dei lavori
della Commissione).

      1. La Commissione organizza i propri lavori con modalità da essa stessa stabilite.
      2. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria nonché di consulenti di sua scelta. Può, altresì, avvalersi della collaborazione di esperti, estranei al personale delle Camere, scelti anche tra i magistrati.
      3. I Presidenti delle Camere, di intesa tra loro, mettono a disposizione della Commissione personale, locali e strumenti operativi.
      4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono posti a carico, in parti uguali, del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 7.
(Durata della Commissione).

      1. La Commissione conclude i propri lavori entro il 31 dicembre 2005.


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