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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5234 |
1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta per indagare sull'Alitalia e sulle società da essa create, controllate o consociate, di seguito denominata «Commissione».
1. La Commissione è composta da dieci deputati e da dieci senatori nominati, rispettivamente, dai Presidenti della Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, in modo proporzionale rispetto ai gruppi parlamentari esistenti in ciascuno dei rami del Parlamento.
2. La Commissione nella prima seduta elegge a maggioranza assoluta dei componenti il presidente e due vice presidenti, di cui almeno uno appartenente alla coalizione di minoranza.
1. La Commissione ha il compito di:
a) svolgere indagini per conoscere e individuare i soggetti, le società e gli enti consociati o controllati dall'Alitalia;
b) raccogliere dati, delibere dei consigli di amministrazione, ordinanze, decreti e ogni altro elemento che la Commissione stessa ritenga opportuno per catalogare gli enti, i soggetti e le società di cui alla lettera a) e determinarne le rispettive spese;
c) ottenere entro trenta giorni dalla data della richiesta tutti gli atti di cui alla lettera b);
d) svolgere indagini atte a comprendere come si sia alimentato il deficit del bilancio dell'Alitalia;
e) avanzare proposte atte ad eliminare il fenomeno;
f) riferire alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ogni sei mesi per iscritto;
g) accertare i costi totali posti a carico del bilancio dello Stato per il ripianamento dei debiti societari nel periodo dal 1999 al 2004;
h) fare l'elenco dei maggiori sprechi;
i) individuare eventuali ipotesi di reato.
2. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso organismi amministrativi e non, copie di atti e documenti relativi ad indagini ed inchieste parlamentari e non, nonché ogni altro atto o documento che ritiene necessario ai fini dell'inchiesta.
2. Per il segreto di ufficio si applica la normativa vigente in materia.
1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti dalla Commissione.
1. La Commissione organizza i propri lavori con modalità da essa stessa stabilite.
2. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria nonché di consulenti di sua scelta. Può, altresì, avvalersi della collaborazione di esperti, estranei al personale delle Camere, scelti anche tra i magistrati.
3. I Presidenti delle Camere, di intesa tra loro, mettono a disposizione della Commissione personale, locali e strumenti operativi.
4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono posti a carico, in parti uguali, del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
1. La Commissione conclude i propri lavori entro il 31 dicembre 2005.
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