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PDL 5259

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5259



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, in materia di finanziamenti per l'acquisto della prima casa

Presentata il 13 settembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Quando con la legge 30 luglio 2004, n. 191, è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, vi è stato secondo il proponente un errore di trascrizione sia nel decreto-legge che nella sua legge di conversione, relativo al comma 6 dell'articolo 1-bis, che introduce un comma aggiuntivo all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, in materia di aliquote per l'acquisto di casa. Pertanto dopo aver esaminato, attentamente, ciò che dissero il Governo e il relatore, c'è la necessità di dare una interpretazione autentica al famoso «2 per cento» sui finanziamenti per l'acquisto della casa, che sicuramente escludeva per questa ulteriore piccolissima tassazione la prima casa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il terzo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, introdotto dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, recante l'aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva pari al 2 per cento, si interpreta nel senso che tale aliquota maggiorata si applica esclusivamente ai finanziamenti per l'acquisto, per la costruzione o per la ristrutturazione dei soli immobili ad uso abitativo diversi dalla prima casa.


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