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PDL 5255

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5255



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Istituzione dell'albo professionale degli artisti

Presentata il 10 settembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Non esiste ancora oggi in Italia una disciplina legislativa organica per le attività musicali. Da ciò ne consegue che i nostri artisti non sono tutelati e così ogni giorno si trovano a scontrarsi con una copiosa concorrenza di oltralpe o di oltreoceano.
      Al giorno d'oggi il mondo dello spettacolo pullula di talenti che per lo più sono professionisti che esercitano un mestiere, quello dell'artista per l'appunto, che ha il pregio di parlare al cuore e al sentimento delle persone.
      È doveroso mettere ordine all'interno di un mondo già di per sé fatto di stravaganze e di curiosità ma che pur sempre rappresenta la dimensione lavorativa di centinaia e centinaia di persone.
      L'artista di professione, sia esso attore, cantante, musicista o danzatore, per vivere del suo lavoro investe in tempo e in denaro tutte le sue risorse con anni di esperienza e di sacrifici, così come avviene per qualsiasi altra professione che si rispetti. È evidente che l'artista, a seguito di quanto detto, eserciterà la sua arte in una dimensione economica.
      È logico e corretto che la categoria in questione sia riconosciuta nell'ordinamento italiano e sia posta nelle condizioni di potersi gestire autonomamente.
      Con la presente proposta di legge propongo l'istituzione dell'albo professionale degli artisti in modo da far sì che anche questi ultimi possano godere di diritti e garanzie.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito l'albo professionale degli artisti, di seguito denominato «albo», gestito a livello regionale.

Art. 2.

      1. Si definiscono artisti dello spettacolo i lavoratori autonomi e non che contribuiscono a creare un prodotto artistico di qualsiasi tipo, ovvero che interpretano o eseguono brani musicali o di prosa, traendo da tale professione la parte principale del loro reddito.

Art. 3.

      1. I lavoratori di cui all'articolo 2 sono divisi nelle seguenti categorie:

          a) autori e coreografi: coloro che, su propria iniziativa e ispirazione, compongono in qualsiasi modo le loro opere;

          b) cantanti e attori: coloro che eseguono o interpretano, in qualsiasi modo, testi realizzati, composti o adattati da altri;

          c) cantautori e orchestrali: coloro che interpretano ed eseguono opere da essi stessi composte.

Art. 4.

      1. Fermo restando i diritti relativi alle norme a tutela dell'ingegno, di cui agli articoli 2575 e seguenti del codice civile, e i diritti di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, l'esercizio della professione artistica è subordinato all'iscrizione all'albo, che garantisce la tutela delle opere realizzate e le prestazioni eseguite.

 

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Art. 5.

      1. Hanno diritto all'iscrizione all'albo i soggetti di cui all'articolo 3, che sono in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 9 ovvero che, pur non essendone in possesso, hanno superato l'esame attitudinale sostenuto davanti alla commissione di valutazione istituita ai sensi dell'articolo 7 ed esercitano l'attività da almeno tre mesi alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Hanno altresì diritto all'iscrizione all'albo i soggetti che, in mancanza del titolo di studio di cui all'articolo 9 alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno versato, per almeno due anni, i contributi dovuti per l'esercizio di attività nel settore dello spettacolo al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e successive modificazioni.

Art. 6.

      1. L'albo istituito presso ogni capoluogo di regione ai sensi dell'articolo 1, è tenuto da un collegio eletto dagli iscritti all'albo medesimo, composto da un numero di membri proporzionale al numero degli iscritti all'albo e rappresentativo delle categorie di cui all'articolo 3, secondo le proporzioni stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 8.
      2. Il collegio di cui al comma 1 decide sulle domande di iscrizione e di cancellazione dall'albo, propone e discute nelle sedi competenti il tariffario professionale dei compensi minimi e massimi per le prestazioni degli artisti e le eventuali deroghe, nomina i rappresentanti delle categorie nelle trattative con il Governo, con le categorie o con gli enti controparte, nomina i membri della commissione di valutazione di cui all'articolo 7 e gestisce l'ordinaria amministrazione.

 

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      3. Il collegio di cui al comma 1 dura in carica tre anni e, alla scadenza del mandato, è rinnovato dall'assemblea degli iscritti all'albo. Nessuno può essere eletto più di due volte.

Art. 7.

      1. Presso ogni collegio di cui all'articolo 6 è istituita una commissione di valutazione composta da un rappresentante per ciascuna categoria di cui all'articolo 3, da un rappresentante del pubblico cui il candidato intende sottoporre la propria opera artistica e da un rappresentante dei soggetti incaricati della diffusione dell'opera stessa, scelti dal collegio medesimo.
      2. La commissione di cui al comma 1 valuta, a maggioranza, l'idoneità del candidato ai fini dell'attribuzione della qualifica di cui all'articolo 2, e dell'inserimento nelle categorie di cui all'articolo 3. Avverso il parere della commissione il candidato può presentare ricorso entro quindici giorni dalla comunicazione del risultato al collegio nazionale, costituito da rappresentanti dei collegi di cui all'articolo 6 con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 8.

Art. 8.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, adotta, con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 9.

      1. Sono considerati titoli di studio idonei al fine dell'iscrizione all'albo i diplomi delle scuole di recitazione riconosciute dallo Stato, i diplomi dei conservatori di musica, degli istituti musicali pareggiati, degli istituti superiori per le industrie

 

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artistiche, i diplomi di liceo artistico, classico e scientifico, nonché gli attestati rilasciati dai corsi di formazione, di aggiornamento o di perfezionamento precedentemente approvati dal collegio di cui all'articolo 6 competente per territorio.

Art. 10.

      1. Ogni collegio di cui all'articolo 6 nomina al proprio interno una commissione di coordinamento composta da tre membri, al fine di curare i rapporti con gli altri collegi regionali.
      2. Le commissioni di cui al comma 1 costituiscono, nel loro insieme, il comitato di coordinamento, retto da un presidente, il quale ha il compito di promuovere e di coordinare le attività comuni a livello interregionale o nazionale, e di definire il tariffario professionale.
      3. Ai fini della determinazione del tariffario di cui al comma 2 gli artisti sono suddivisi nelle categorie di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

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Tabella A
(art. 10, comma 3)

Categorie degli artisti

1)  Orchestrali: componenti di gruppi e di orchestre di musica leggera e da ballo.

2)  Cantanti: soggetti che si esibiscono in pubblico con orchestre di musica leggera e da ballo.

3)  Pianisti di piano bar: musicisti che intrattengono il pubblico anche localmente.

4) Presentatori, imitatori prestigiatori e arti varie.

5) Ballerini moderni:

          a) esordienti;

          b) emergenti;

          c) affermati;

          d) di fama internazionale.

6) Ballerini classici:

          a) esordienti;

          b) emergenti;

          c) affermati;

          d) di fama internazionale.

7) Cantanti di musica leggera:

          a) esordienti;

          b) emergenti;

          c) affermati;

          d) di fama internazionale.

8)  Musicisti: coloro che hanno conseguito il diploma di conservatorio o di istituti musicali autorizzati:

          a) esecutori;

          b) solisti;

          c) direttori d'orchestra.

9) Cantanti lirici:

          a) esordienti;

          b) emergenti;

 

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          c) affermati;

          d) di fama internazionale;

          e) coristi.

10) Autori, coreografi e registi:

          a) esordienti;

          b) emergenti;

          c) affermati;

          d) di fama internazionale.

11) Attori:

          a) comparse;

          b) esordienti;

          c) emergenti;

          d) affermati;

          e) di fama internazionale;

          f) di consolidata esperienza.

12) Circensi.

13) Scenografi e costumisti.

14) Mimi.


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