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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5233 |
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», al fine di indagare sugli sprechi degli enti locali.
2. I compiti della Commissione sono:
a) effettuare un'accurata indagine diretta ad individuare casi di inefficienza, di sprechi e di duplicazione, differenziando tra singoli episodi di spreco ed episodi di consolidata cattiva amministrazione, verificatisi negli anni dal 1995 al 2004 nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, nelle province e nelle regioni, ovvero nei casi segnalati sugli organi di stampa o a conoscenza del Parlamento;
b) richiedere e ottenere, entro un mese dalla richiesta, dati, delibere, ordinanze, decreti e ogni altro atto o documento necessario allo svolgimento dei lavori di indagine;
c) individuare e analizzare la portata e le conseguenze del fenomeno;
d) avanzare proposte, anche di natura legislativa, per contrastare il fenomeno stesso.
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari,
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso, la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.
3. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
4. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra
1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione stessa può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi direttamente dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni.
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