Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5233

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5233




 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli sprechi degli enti locali

Presentata il 25 agosto 2004


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Gli esempi di sprechi, disfunzioni, duplicazioni nella gestione degli enti locali, messi in evidenza dagli organi di stampa (Libero, Il Giornale, eccetera), denotano un costume di lassismo economico ed una sicura alterazione dell'attuazione della legge Bassanini, cosa quanto meno assurda rispetto alle necessità di buon governo.
      Gli esempi sono numerosi: regioni che hanno un consigliere di amministrazione o un direttore generale ogni 500 abitanti; enti locali che pagano consulenti con stipendi nettamente superiori a quello del sindaco che li nomina; presidenti di regione che richiedono consulenze e conferiscono incarichi per migliaia di miliardi di vecchie lire, presidenti di provincia che elargiscono centinaia di milioni di vecchie lire per analizzare il proprio operato!
      Pertanto, senza delegittimare nessuno, è necessario capire: a) come sia nato il problema; b) come sia degenerato; c) quali siano stati i danni economici per la società; d) quali siano le soluzioni più idonee per risolvere il problema stesso.
      Questo è il motivo della richiesta di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta. Va infatti considerato che i consiglieri di qualsiasi ente locale, vista la farraginosità del modo di archiviare gli atti da cui emergono cosiddetti sprechi, non sono, di fatto, in grado di evidenziare tutti quelli che coinvolgono il proprio ente. Di qui la necessità di una Commissione parlamentare di inchiesta che abbia gli stessi poteri, per la ricerca degli atti, della magistratura. Logicamente questo lavoro non si può effettuare sui circa 12.000 enti locali presenti in Italia, ma dovrà essere circoscritto almeno ai comuni più grandi, alle province e alle regioni.
 

Pag. 2


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione di inchiesta).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», al fine di indagare sugli sprechi degli enti locali.
      2. I compiti della Commissione sono:

          a) effettuare un'accurata indagine diretta ad individuare casi di inefficienza, di sprechi e di duplicazione, differenziando tra singoli episodi di spreco ed episodi di consolidata cattiva amministrazione, verificatisi negli anni dal 1995 al 2004 nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, nelle province e nelle regioni, ovvero nei casi segnalati sugli organi di stampa o a conoscenza del Parlamento;

          b) richiedere e ottenere, entro un mese dalla richiesta, dati, delibere, ordinanze, decreti e ogni altro atto o documento necessario allo svolgimento dei lavori di indagine;

          c) individuare e analizzare la portata e le conseguenze del fenomeno;

          d) avanzare proposte, anche di natura legislativa, per contrastare il fenomeno stesso.

Art. 2.
(Composizione e durata della Commissione).

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari,

 

Pag. 3

comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente e due vicepresidenti, di cui almeno uno di minoranza, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
      3. La Commissione conclude i propri lavori entro il 31 dicembre 2005 e riferisce, con relazione scritta, al Parlamento ogni sei mesi.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso, la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.
      3. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
      4. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra

 

Pag. 4

persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 2 e 4.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori della Commissione).

      1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
      2. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione stessa può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
      3. La Commissione può avvalersi direttamente dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.
      4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
      5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su