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PDL 5129

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5129



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MOLINARI, ANNUNZIATA, BINDI, GIOVANNI BIANCHI, BURTONE, MEDURI, IANNUZZI, LETTIERI, ROSATO, RUSCONI, CARBONELLA, VOLPINI, SANTINO ADAMO LODDO, LUSETTI, LADU

Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in materia di Servizio civile nazionale

Presentata l'8 luglio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Il 1o gennaio 2005 entrerà in vigore la sospensione della leva obbligatoria. Ci si avvia verso la professionalizzazione delle Forze armate e ci auguriamo che si possa al più presto giungere alla configurazione operativa di una vera forza di difesa comune a livello europeo. Tuttavia la data del 1o gennaio 2005 non è solo rilevante per le Forze armate ma lo è anche per l'esperienza del servizio civile che rappresenta una risorsa per il Paese. Nel nostro Paese, infatti, si è consolidata negli anni l'esperienza di chi ha prestato il servizio civile in alternativa a quello militare.
      La storia del servizio civile in Italia ha segnato tappe storiche per il Paese anche dal punto di vista sociale. Si è partiti dalla storica legge n. 772 del 1972 per giungere alle riforme varate dal Parlamento con la legge n. 230 del 1998 e con la legge n. 64 del 2001 che ha istituito il Servizio civile nazionale della durata di dodici mesi.
      Le associazioni tutte, ma soprattutto quelle che operano nel sociale e nella protezione civile, oggi rappresentano un insostituibile strumento per avvicinare sempre più i giovani all'impegno nel sociale all'interno delle proprie comunità. Il valore economico svolto in termini di servizi e di prestazioni erogati da chi svolge il servizio civile è stimato pari a 1.000 miliardi di vecchie lire.
      Il 1o gennaio 2005, in assenza di adeguate misure legislative e soprattutto di adeguate risorse economiche, il Servizio civile
 

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nazionale rischia di essere messo in crisi e con esso tutte le strutture che fino ad oggi si avvalgano dell'opera e del lavoro di questi giovani che si impegnano servendo comunque il Paese. Credo sia essenziale, per il futuro, poter continuare a garantire non solo alle associazioni ma al Paese questo importante strumento che, oltre a fornire una grande fonte di appassionate energie, rappresenta un elemento insostituibile di comunicazione e di aggregazione del mondo giovanile nel continuo sviluppo della società civile del nostro Paese.
      Le regioni e gli enti locali saranno chiamati a svolgere un ruolo fondamentale di indirizzo, di governo e di controllo del servizio civile che si attuerà sul loro territorio. Per questo tutto il mondo delle associazioni di protezione civile, del terzo settore e del privato sociale, sarà chiamato ad organizzare attività di qualità e ad affrontare la sfida formativa che la fine del servizio civile obbligatorio pone.
      La presente proposta di legge ha come finalità quella di salvaguardare l'esperienza del servizio civile anche dopo la fine della leva obbligatoria, nel rispetto pieno della Costituzione e nella diffusione della cultura della solidarietà nelle nuove generazioni. Nell'articolato, oltre a misure di carattere generale, vi sono disposizioni finalizzate a rimuovere gli ostacoli che limitano la possibilità di accesso al Servizio civile nazionale attraverso una legislazione flessibile coerente con le finalità stesse del Servizio.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art.  1.
(Requisiti di ammissione e di organizzazione del Servizio civile nazionale).

      1. All'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «cittadini italiani,» sono inserite le seguenti: «nonché i cittadini stranieri residenti con regolare permesso di soggiorno»;

          b) al comma 4, le parole: «un minimo di trenta ed un massimo di trentasei ore» sono sostituite dalle seguenti: «un minimo di dodici ed un massimo di quaranta ore e comunque non oltre le otto ore giornaliere».

Art.  2.
(Doveri e incompatibilità).

      1. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, è sostituito dal seguente:

      «2. La prestazione del servizio civile è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato a tempo pieno».

Art.  3.
(Crediti formativi e agevolazioni).

      1. All'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2005, le università, nell'ambito della propria autonomia, riconoscono l'esenzione

 

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parziale o totale dal pagamento delle tasse universitarie in favore degli studenti iscritti che prestano servizio civile. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo nazionale per il servizio civile»;

          b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2005, nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere del pubblico impiego sono previste riserve di posti nella misura dell'1 per cento per chi è in possesso dell'attestato di cui all'articolo 8, comma 7. Le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche possono riconoscere un punteggio aggiuntivo maggiormente favorevole in favore dei giovani che hanno svolto il servizio civile, con particolare attenzione agli ambiti di impiego relativi ai settori del pubblico impiego oggetto del concorso».

Art.  4.
(Norma finanziaria).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, è incrementato di 250 milioni di euro annui.


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