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PDL 5144

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5144



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUCCHESE

Riordino del sistema dell'istruzione musicale

Presentata il 14 luglio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la legge n. 508 del 1999 i conservatori di musica, insieme alle accademie, sono stati riformati ed elevati (anche se in maniera ambigua e parziale, e ancora incompleta) al livello universitario, sotto la comune denominazione di «istituti di alta formazione artistica e musicale». I diplomi conseguiti con il vecchio ordinamento sono stati equiparati alle lauree di primo livello dal decreto-legge n. 212 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 268 del 2002. Ai conservatori, una volta completato il varo della riforma con l'emanazione dei regolamenti di attuazione della citata legge n. 508 del 1999, si potrà accedere soltanto con il possesso del diploma della scuola secondaria di secondo grado.
      Si pongono pertanto fin d'ora due ordini di problemi:

          1) istituire un percorso di scuole musicali pubbliche che prendano il posto dei conservatori di musica nella fascia di istruzione primaria e secondaria;

          2) definire e completare la riforma dei conservatori di musica.

      In una parola, vi è la necessità di riordinare il sistema dell'istruzione musicale in Italia.
      La presente proposta di legge si propone alcuni obiettivi fondamentali.

      1. Il primo obiettivo, che sta alla base della proposta di legge stessa, è di riconoscere la musica quale «patrimonio storico e culturale della Repubblica e del popolo italiano».
      Negli anni e in tutti i tentativi di riforma del sistema scolastico c'è sempre stato nei confronti della musica un peccato di omissione, a mio giudizio gravissimo: quello di non ritenere la musica - e tutte le sue manifestazioni espressive - patrimonio storico della nostra cultura. Questo progetto di riforma ha la giusta ambizione di cancellare tale peccato di omissione, nello spirito di un ripensamento

 

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completo della didattica della musica e dell'arte coreutica nel nostro Paese, non in antitesi, ma, al contrario, a complemento e a completamento della «riforma Moratti».
      Non si è mai meditato a sufficienza sulla gravità di un sistema che, di fatto, ha disatteso la norma costituzionale (articoli 33 e 34) sulla libertà di scelta didattica, mancando l'adeguata possibilità di orientare alla formazione musicale, soprattutto nella fascia della scuola dell'obbligo. A ciò va posto rimedio con urgenza nel momento in cui il nostro sistema scolastico si confronta con quello di altri Paesi europei (quelli già presenti nella Comunità e quelli di recente entrata), dove identità nazionale significa anche e soprattutto salvaguardia del patrimonio musicale che ogni Nazione ha espresso nei secoli.
      L'articolo 9 della Carta costituzionale afferma: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
      Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».
      Non si vede come possa rimanere emarginata una manifestazione artistica come la musica che, nella sua evoluzione storica, ha trovato proprio nella nostra terra alcune specificità culturali di grandissimo rilievo. Ci si riferisce, per esempio, al melodramma, che nasce in età barocca a Firenze; che si sviluppa a Venezia, Roma e Napoli; che diventa nei secoli l'identità medesima della cultura e del popolo italiano. Il melodramma è l'unica manifestazione artistica strutturata sulla lingua italiana (per tre secoli in tutti i teatri del mondo si è cantato in italiano) in cui compartecipano sinergicamente l'arte della poesia e quella dei suoni, l'arte drammatica e quella della danza, lo spazio architettonico e la visualità scenica delle arti pittoriche, plastiche e decorative.
      Se poi poniamo mente al melodramma come ethos popolare, il pensiero corre al Risorgimento e ai suoi valori fondanti: la libertà, l'unità e l'indipendenza d'Italia. La storiografia ha ben sottolineato l'apporto dell'opera italiana alla formazione sociale e politica del nuovo Stato unitario.
      E non c'è solo il melodramma a fondamento della cultura musicale italiana. Anche la musica strumentale nasce in Italia, nel 1500, con Marc'Antonio e con Girolamo Cavazzoni, con Andrea e con Giovanni Gabrieli. Possiamo forse dimenticare il contributo dato da un notevole artigianato artistico alla nascita e al perfezionamento degli strumenti musicali? Ricordiamo le grandi botteghe lombarde della liuteria con i nomi di Stradivari, Amati, Guarnieri del Gesù e Gasparo da Salò; ricordiamo che fu il fiorentino Bartolomeo Cristofori a inventare il pianoforte. Ma le botteghe non fiorivano a caso, senza il riscontro di una vivissima prassi di studio e di interpretazione: basta qui fare i nomi di Girolamo Frescobaldi e di Domenico Scarlatti, o i nomi di Antonio Vivaldi e di Arcangelo Corelli, che si collocano al vertice dello sviluppo successivo della musica strumentale concertistica e sinfonica europea.
      Ancora, per tornare all'ambito didattico, come non ricordare il sorgere e la fioritura dei conservatori di musica a Napoli e a Venezia?
      E, infine, come non ricordare che la lingua della musica - non solo del melodramma, ma di tutta la musica - è la lingua italiana? Le indicazioni agogiche («adagio», «andante», «allegro», «presto») e dinamiche («crescendo», «diminuendo», «forte», «piano»), in tutti i Paesi, sono date in italiano; e ciò costituisce un'ulteriore prova che l'Italia fu la culla della musica moderna occidentale.
      Questo sintetico quadro storico non esaurisce pienamente la portata del contributo tutto italiano al pensiero musicale europeo. Ma, partendo dal quadro storico, si vuole sottolineare un primato da rivendicare e da rimettere con orgoglio in una più consapevole e meglio riconosciuta cornice istituzionale. La musica è un patrimonio da tutelare, perché è un patrimonio tutto italiano, e perché è un patrimonio che produce ricchezza, sia dal punto di vista culturale, che dal punto di vista economico. Nel definire il capitolo del finanziamento della presente proposta di legge si è tenuto conto degli introiti economici
 

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derivanti dal «prodotto musicale» italiano. Uno dei punti qualificanti della proposta di legge è infatti l'individuazione delle risorse finanziarie con cui realizzare la riforma. Esso è dato dal principio di finanziare lo studio della musica con la musica, proponendo di reperire le risorse attraverso le seguenti misure:

          a) 8 per mille degli introiti annui complessivi dei diritti d'autore della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) provenienti dalla voce «musica»;

          b) 8 per mille degli introiti annui della SIAE provenienti da spettacoli musicali (teatri lirici, sale da concerto, festival, sale da ballo, discoteche);

          c) 8 per mille degli introiti annui dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori;

          d) 8 per mille dell'accisa sulla vendita annua di supporti audio, video e multimediali registrati e da registrare (audiocassette, videocassette, cd-rom, dvd).

      2. Questo progetto di riforma intende dunque riportare al prestigio antico un'arte che appartiene alle nostre radici storiche e culturali: la musica in tutte le sue manifestazioni espressive, colte e popolari. Apportare prestigio per il legislatore vuol dire incominciare dalle fondamenta, ovvero dall'educazione del fare musica e dell'ascoltare musica. Si vuole prefigurare un nuovo «sistema musica» italiano, per dare alla didattica musicale nel nostro Paese il ruolo che la sua storia e il suo prestigio esigono. Per questo, il secondo obiettivo della presente proposta di legge è di delineare con chiarezza e completezza un nuovo sistema della didattica musicale in Italia e dare vita a un sistema chiaro e trasparente di abilitazioni all'insegnamento delle materie musicali, in tutte le scuole di ogni ordine e grado.
      Il passaggio dei conservatori di musica alla fascia universitaria accelera e rende improcrastinabile un intervento legislativo. I conservatori, che prima della riforma si occupavano di tutte le fasce di età, saranno adesso riservati ai diciottenni in possesso di diploma di maturità. È necessaria e indifferibile l'istituzione di un sistema organico di scuole pubbliche musicali che prenda il posto dei conservatori di musica nella fascia della scuola primaria e secondaria, di primo e di secondo grado (didattica musicale di indirizzo).
      Sono punti cardine della presente proposta di legge:

          a) il potenziamento dell'insegnamento della musica nel ciclo della scuola dell'infanzia e nel ciclo ordinario della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado (didattica musicale di base);

          b) l'istituzione della scuola primaria ad indirizzo musicale, con inizio al terzo anno, rifacendosi all'attuale impianto delle scuole medie ad indirizzo musicale, ma evitando le rigidità che caratterizzano queste ultime, in linea con la già avviata «riforma Moratti». Ricordiamo che, con il vecchio ordinamento, si accedeva al conservatorio di musica anche a 8 anni di età; che i grandi musicisti hanno cominciato gli studi fin da bambini; non prevedere una scuola primaria ad indirizzo musicale vuol dire impedire che bambini di talento possano intraprendere gli studi musicali in scuole pubbliche;

          c) per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, si prevede la creazione dell'istituto musicale e coreutico;

          d) per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, si prevede l'istituzione del liceo musicale e coreutico, già contemplato nel progetto di riforma del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Moratti. Ha accesso al liceo musicale chi semplicemente è in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado, in linea con l'esigenza di flessibilità nelle scelte fatta propria dalla «riforma Moratti»; prevedendo comunque un sistema di debiti formativi che permetta agli allievi di colmare eventuali lacune. Il diploma conseguito al termine del liceo musicale (corrispondente a grandi linee all'attuale compimento medio nei conservatori

 

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di musica) prepara alla professione strumentale per organici orchestrali e musica d'assieme, per organici corali e coreutici. Al liceo viene riconosciuta un'autonomia gestionale per l'organizzazione di spazi concertistici. Il diploma dà accesso a tutti i corsi di laurea nelle università degli studi;

          e) viene delineato un sistema chiaro, trasparente e progressivo di abilitazione all'insegnamento delle discipline musicali, affidato definitivamente ed esclusivamente ai conservatori di musica. La musica deve essere insegnata da docenti professionalmente competenti. L'unica istituzione che può assicurare e certificare la competenza didattica in campo musicale è il conservatorio. Si deve porre fine, almeno in campo musicale, alla vera e propria sciagura delle cosiddette «abilitazioni riservate». Il principio generale (fatto proprio dai Paesi di grande tradizione musicale) è che a titolo più elevato corrisponde abilitazione più elevata: a grandi linee, il diploma di liceo musicale e coreutico conferisce l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, la laurea di primo livello (triennale) la conferisce per la scuola primaria, la laurea di secondo livello (quinquennale) per la scuola secondaria di primo grado, un ulteriore corso di un anno per la scuola secondaria di secondo grado, il dottorato di ricerca per i conservatori di musica;

          f) viene sancito definitivamente e senza possibilità di equivoco il principio fondamentale della separazione, anche nella disciplina delle abilitazioni, tra didattica di base (insegnamento della musica: classi 79/A, 80/A, 31/A e 32/A) e didattica di indirizzo (insegnamento dello strumento musicale, del canto e della danza - classi 81/A, 77/A e 78/A - e delle discipline teoriche e storiche - classi 82/A, 83/A, 84/A, 85/A, 86/A). La didattica musicale di indirizzo, infatti, non dà una preparazione musicale generale come la didattica musicale di base, ma si muove su un suo percorso autonomo, dando competenze musicali specifiche, che possono essere fornite esclusivamente da docenti forniti di specifiche professionalità.

      È naturale che una oculata ed economica gestione delle risorse, materiali e umane, non possa prescindere dal riconoscimento e dal potenziamento delle strutture già esistenti e operanti nel territorio. Una di queste, e forse la più importante, accanto alle scuole ad indirizzo musicale e ai licei musicali sperimentali, è costituita dai circa 400 laboratori musicali istituiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle scuole di ogni ordine e grado e negli istituti comprensivi. Il laboratorio musicale è, secondo la definizione dello stesso Ministero, uno «spazio fisico attrezzato», cioè un luogo dedicato esclusivamente al fare e all'ascoltare musica e a tale scopo dotato degli accessori necessari (strumenti musicali in primis). Il Ministero ha investito in media 40 milioni delle vecchie lire per la creazione di ciascuno dei circa 400 laboratori esistenti in Italia, per un totale di circa 16 miliardi. Questi soldi sono stati spesi dalle scuole per l'acquisto di materiali, attrezzature e strumenti musicali.
      Le scuole sono state invitate a porre in essere «accordi di rete» e «convenzioni» bilaterali e multilaterali con enti pubblici e privati (altre scuole, associazioni, comuni, eccetera) allo scopo di assicurare il funzionamento dei laboratori e di aprire gli stessi alla fruizione da parte di un pubblico di utenti che non si identificasse per forza con gli alunni della scuola sede del laboratorio, ma si estendesse il più possibile - visto l'esiguo numero di laboratori - al territorio circostante la scuola stessa. Gli istituti scolastici, attraverso la stipulazione di tali accordi e convenzioni, ma anche attraverso un'attenta e previdente opera di programmazione e di progettazione, hanno spesso creato - pur tra mille difficoltà - delle vere e proprie «scuole musicali», coinvolgendo esperti esterni qualificati per mezzo del contratto d'opera, o contratto di collaborazione. Ai laboratori musicali è stato dedicato dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione il progetto VALMUSS,

 

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che ha come scopo la valutazione dell'attività dei laboratori musicali. Ai coordinatori dei laboratori, esterni o interni alla scuola, è stato dato un primo riconoscimento giuridico con la possibilità di avvalersi della cosiddetta «funzione obiettivo».
      Sembra sommamente opportuno, nell'interesse al migliore e più economico utilizzo delle risorse disponibili, che siano per primi le scuole ad indirizzo musicale, i licei musicali sperimentali e le scuole sedi di laboratorio musicale ad ottenere la trasformazione in istituti musicali e in licei musicali, ovvero a istituire sezioni di istituto musicale o di liceo musicale.
      Appare d'altra parte altrettanto opportuno non disperdere il serbatoio di risorse umane costituito dal laboratorio musicale: serbatoio fatto di musicisti diplomati che hanno lavorato a contratto d'opera, in orario extracurriculare, nella scuola sede del laboratorio. Si ritiene pertanto che l'insegnamento di strumento musicale, canto o danza prestato, anche a contratto d'opera, presso istituti sedi di laboratorio musicale debba essere equiparato a quello prestato sulla classe di concorso corrispondente, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali di strumento e dell'ammissione ai corsi abilitanti già banditi.

      3. Il terzo obiettivo della presente proposta di legge è di agganciare in maniera chiara e definitiva il sistema dell'alta formazione musicale al sistema universitario.
      Così come strutturata attualmente, infatti, la legge n. 508 del 1999 lascia i conservatori di musica in una posizione ambigua, e non sufficienti sembrano le pur rilevanti modifiche apportate dalla predetta legge per dare chiarezza al quadro giuridico delle strutture e dei docenti. La presente proposta di legge vuole inserire pienamente tali istituti nel sistema universitario, sia per quanto riguarda i titoli rilasciati (finalmente lauree in senso proprio), sia per quanto riguarda lo stato giuridico del personale, che viene definitivamente equiparato a quello universitario.
      Nel sistema delineato dalla presente proposta di legge:

          a) gli studi di alta formazione musicale sono impartiti dai conservatori di musica, che divengono vere e proprie università. Conseguentemente, si apportano le necessarie modificazioni alla legge n. 508 del 1999, che rimaneva ambigua in tale senso: in particolare, si dà finalmente con chiarezza il nome di «laurea» ai titoli rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale; si prevede che le docenze siano assimilate a quelle universitarie; si abroga finalmente il discutibilissimo comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 508 del 1999, che in combinato disposto con il comma 7, lettera c), dello stesso articolo praticamente procrastinava sine die l'elevazione dei conservatori di musica al rango universitario; si equiparano i diplomi conseguiti con il vecchio ordinamento alle lauree di primo livello in maniera chiara e completa, eliminando la vergognosa clausola «Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi» contenuta nell'articolo 4, comma 3-bis, della citata legge n. 508 del 1999;

          b) per le già menzionate esigenze di flessibilità, si dà la possibilità di accesso al conservatorio di musica semplicemente a chi è in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, prevedendo anche in questo caso un sistema di debiti formativi che permetta agli allievi di colmare eventuali lacune;

          c) la formazione nelle cosiddette «arti del palcoscenico», come canto solistico, canto corale, direzione di coro, danza, coreografia, viene posta all'interno di facoltà universitarie dotate di autonomia all'interno del conservatorio di musica-università; si prevede una possibilità autonoma di convenzionamento di tali facoltà con gli enti lirici e teatrali, in maniera da consentire la piena collaborazione tra strutture di formazione e strutture di produzione;

          d) viene data ai corsi di laurea istituiti nei conservatori di musica una precisa articolazione, rispondente alle esigenze

 

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dell'Alta formazione artistica e musicale e consona al generale modello universitario del «3+2» che si sta già attuando in via sperimentale nei conservatori e nelle accademie e che sta dando ottimi risultati. Viene istituito un biennio di dottorato di ricerca, a conclusione del quale viene conferita l'abilitazione all'insegnamento nei conservatori;

          e) come già detto, viene affidato esclusivamente e definitivamente ai conservatori di musica il compito di conferire le abilitazioni in materie musicali, per tutti gli ordini e gradi di scuola;

          f) viene finalmente risolta l'annosa questione dell'equiparazione degli accompagnatori al pianoforte al personale docente;

          g) viene previsto un sistema di reclutamento attraverso un concorso a cattedre per titoli ed esami, per evitare la sciagura delle nomine arbitrarie dei direttori, del precariato cronico e dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 508 del 1999. Lo svolgimento degli ultimi concorsi a cattedre (decreto del Ministro della pubblica istruzione 18 luglio 1990) ha dato ottimi frutti nei conservatori di musica. Dopo anni di immissioni in ruolo ope legis che avevano fatto scandalosamente precipitare il livello di tali istituzioni, finalmente i concorsi hanno ridato loro linfa nuova e vitale, permettendo l'ingresso di solidissime professionalità, che hanno dovuto passare il vaglio di prove selettive e rigorose.

      Sono previsti appositi organi territoriali, coordinati dal Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, cui spetterà il compito di definire la programmazione della didattica musicale e di ridisegnare sul territorio nazionale la nuova mappa dei vari momenti formativi (scuole primarie ad indirizzo musicale, istituti musicali, licei musicali, conservatori), con l'obiettivo di una distribuzione armonica ed equilibrata dell'offerta didattica.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.
(Riconoscimento).

      1. La musica è riconosciuta patrimonio storico e culturale della Repubblica e del popolo italiano.
      2. In osservanza degli articoli 9, 33 e 34 della Costituzione, lo Stato:

          a) promuove lo sviluppo della didattica musicale;

          b) garantisce il diritto di accesso all'istruzione musicale;

          c) sviluppa gli strumenti attraverso i quali è esercitato il diritto di accesso di cui alla lettera b);

          d) incentiva una didattica dell'ascolto della musica.

Art. 2.
(Obiettivi).

      1. La presente legge reca disposizioni per il riordino della didattica musicale di base e di indirizzo, mediante segmenti formativi di progressione piramidale, al fine di garantire l'attuazione dei seguenti obiettivi:

          a) ampliamento della didattica musicale di base, nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria, di primo e di secondo grado;

          b) riforma della didattica musicale di indirizzo, con l'istituzione della scuola primaria ad indirizzo musicale, dell'istituto

 

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musicale e coreutico e del liceo musicale e coreutico;

          c) equiparazione delle istituzioni di alta formazione musicale alle università;

          d) istituzione di un sistema di abilitazione all'insegnamento delle discipline musicali demandato in via esclusiva alle istituzioni dell'alta formazione musicale.

Art. 3.
(Autonomia della didattica musicale
di indirizzo).

      1. La didattica musicale di indirizzo è collocata all'interno del Sistema dell'istruzione nazionale con suo ordinamento autonomo, tale da garantire le specificità dei percorsi didattici e la loro pratica attuazione, e si articola nei contenuti espressivi di:

          a) musica strumentale;

          b) canto solistico e corale;

          c) danza.

Capo II
SCUOLA DELL'INFANZIA

Art. 4.
(Didattica musicale di base).

      1. Nella scuola dell'infanzia, della durata di tre anni, la didattica musicale di base, intesa come attività educativa, è obbligatoria e gratuita per non meno di 6 ore settimanali.

Art. 5.
(Contenuti didattici).

      1. L'attività educativa musicale deve comprendere i seguenti contenuti didattici:

          a) educazione all'ascolto;

 

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          b) educazione ritmica;

          c) espressività corporea;

          d) alfabetizzazione vocale.

Art. 6.
(Docenti).

      1. È istituita la classe di concorso 79/A (musica nella scuola dell'infanzia).
      2. Hanno valore abilitante per la classe di concorso 79/A il diploma conseguito ai sensi dell'ordinamento vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il diploma accademico di laurea di primo livello conseguiti presso un conservatorio di musica, nonché il diploma conseguito presso un liceo musicale e coreutico.
      3. L'insegnamento della musica nella scuola dell'infanzia è affidato esclusivamente al personale in possesso di diplomi di cui al comma 2.

Capo III
SCUOLA PRIMARIA

Art. 7.
(Didattica musicale di base).

      1. Nella scuola primaria, della durata di cinque anni, la didattica musicale di base è obbligatoria e gratuita per non meno di 6 ore settimanali.

Art. 8.
(Contenuti didattici).

      1. L'offerta formativa di didattica musicale di base nella scuola primaria è articolata in un primo anno di raccordo con la scuola dell'infanzia e in due periodi didattici biennali successivi.
      2. I contenuti didattici dell'anno di raccordo di cui al comma 1 sono:

          a) alfabetizzazione vocale;

 

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          b) alfabetizzazione sonora;

          c) espressività corporea.

      3. I contenuti didattici del primo biennio di cui al comma 1 sono:

          a) educazione all'ascolto;

          b) fondamenti di danza;

          c) canto corale;

          d) alfabetizzazione vocale e strumentale.

      4. I contenuti didattici del secondo biennio di cui al comma 1 sono:

          a) elementi teorici;

          b) solfeggio vocale;

          c) educazione all'ascolto;

          d) canto corale;

          e) fondamenti di danza;

          f) elementi di storia della musica.

Art. 9.
(Docenti).

      1. È istituita la classe di concorso «80/A (musica nella scuola primaria)».
      2. Hanno valore abilitante per la classe di concorso 80/A il diploma conseguito ai sensi dell'ordinamento vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il diploma accademico di laurea di primo livello conseguiti presso un conservatorio di musica.
      3. L'insegnamento della musica nella scuola primaria è affidato esclusivamente al personale in possesso di diplomi di cui al comma 2.

Art. 10.
(Scuola primaria ad indirizzo musicale).

      1. Le scuole primarie sedi di laboratorio musicale e le scuole primarie facenti parte di un istituto comprensivo sede di

 

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laboratorio musicale sono ridenominate «scuola primaria ad indirizzo musicale».
      2. Le scuole primarie di cui al comma 1, sulla base delle richieste dei genitori e degli alunni e nell'ambito del piano dell'offerta formativa, istituiscono nelle ore opzionali e facoltative cattedre di strumento musicale, canto e danza, con i criteri stabiliti dalle norme vigenti per l'insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado, eccetto che per la formazione delle classi che rimane indipendente dall'esercizio dell'opzione per lo studio dello strumento musicale, del canto o della danza.
      3. Lo studio dello strumento musicale, del canto e della danza nelle scuole primarie di cui al comma 1 ha inizio il terzo anno.
      4. È istituita la classe di concorso «81/A (strumento musicale, canto e danza nella scuola primaria)».
      5. Hanno valore abilitante per la classe di concorso 81/A, per lo specifico indirizzo o strumento cui lo stesso diploma si riferisce, il diploma conseguito ai sensi dell'ordinamento vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il diploma accademico di laurea di primo livello conseguiti presso un conservatorio di musica o presso l'Accademia nazionale di danza.
      6. Le scuole primarie non ad indirizzo musicale possono liberamente organizzare, nelle ore opzionali e facoltative, corsi di strumento musicale, canto e danza anche in deroga ai criteri di cui al comma 2.
      7. L'insegnamento dello strumento musicale, del canto e della danza nella scuola primaria, anche non ad indirizzo musicale, è affidato esclusivamente al personale in possesso dei diplomi di cui al comma 5. Le scuole assumono in servizio i docenti attingendo dalle graduatorie provinciali della classe di concorso 81/A.
      8. L'insegnamento di strumento musicale, canto o danza prestato, anche a contratto d'opera, presso le scuole primarie di cui al comma 1 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, è equiparato a quello prestato nella classe di concorso 81/A ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali.
 

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      9. Le scuole primarie non ad indirizzo musicale possono richiedere la trasformazione in scuole ad indirizzo musicale agli organi di coordinamento territoriale di cui all'articolo 20.

Capo IV
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

Art. 11.
(Didattica musicale di base).

      1. Nel ciclo ordinario della scuola secondaria di primo grado l'insegnamento della musica è obbligatorio e gratuito per non meno di 3 ore settimanali, suddivise con le seguenti modalità:

          a) un'ora di storia della musica e ascolto;

          b) un'ora di teoria musicale e solfeggio;

          c) un'ora di canto corale e didattica strumentale.

      2. La classe di concorso 31/A è ridenominata «1/A (musica nella scuola secondaria di primo grado)».
      3. Hanno valore abilitante per la classe di concorso 31/A il diploma accademico di laurea di secondo livello, conseguito presso un conservatorio di musica e la laurea in discipline della musica e in musicologia.

Art. 12.
(Istituto musicale e coreutico).

      1. Nell'ambito della scuola secondaria di primo grado, per agevolare l'avvio o il proseguimento del percorso didattico-formativo di indirizzo musicale, è istituito, con sedi su tutto il territorio nazionale, l'istituto musicale e coreutico della durata di tre anni.
      2. L'offerta formativa dell'istituto musicale e coreutico sviluppa nel triennio la

 

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didattica musicale nei tre indirizzi strumentale, vocale e coreutico, nonché i primi elementi teorici e storici della disciplina musicale.
      3. L'orario annuale delle lezioni è di 891 ore, con l'aggiunta di 198 ore annue obbligatone per esercitazioni didattiche solistiche e d'assieme.
      4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti orari, programmi, organizzazione e articolazione interna degli istituti di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi della presente legge.
      5. Le scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale, le scuole secondarie di primo grado sedi di laboratorio musicale e le scuole facenti parte di istituti comprensivi sedi di laboratorio musicale possono ottenere su richiesta, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la trasformazione in istituti musicali e coreutici, ovvero l'apertura di una o più sezioni di istituto musicale e coreutico, con la conseguente trasformazione in istituto comprensivo.
      6. Le scuole secondarie di primo grado non ad indirizzo musicale possono richiedere la trasformazione in istituti musicali e coreutici, ovvero l'apertura di una o più sezioni di istituto musicale e coreutico, agli organi di cui all'articolo 20.

Art. 13.
(Accesso ed esame finale).

      1. All'istituto musicale e coreutico si accede mediante una prova di ingresso, mirante a comprovare una conoscenza elementare della didattica musicale e a verificare le necessarie attitudini e la predisposizione naturale allo studio della musica.
      2. L'esame di Stato, oltre alla conoscenza delle materie di didattica generale,

 

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deve accertare il compimento inferiore della didattica musicale e coreutica mediante prove orali per la didattica musicale generale e una prova pratica per la didattica specifica relativa a strumento, canto o danza.
      3. L'istituto musicale e coreutico, dopo il superamento dell'esame di Stato, rilascia il diploma di compimento inferiore della didattica musicale e coreutica, equipollente al diploma di scuola secondaria di primo grado.

Art. 14.
(Docenti e dirigenti).

      1. La classe di concorso 77/A è ridenominata «77/A (strumento musicale, canto e danza nella scuola secondaria di primo grado)».
      2. Ha valore abilitante per la classe di concorso 77/A, per lo specifico indirizzo o strumento cui il diploma stesso si riferisce, il diploma accademico di laurea di secondo livello, indirizzo interpretativo, conseguito presso un conservatorio di musica.
      3. Sono istituite le classi di concorso «82/A (discipline storico-musicali negli istituti musicali e coreutici)» e «83/A (discipline teorico-musicali negli istituti musicali e coreutici)».
      4. Hanno valore abilitante per la classe di concorso 82/A il diploma accademico di laurea di secondo livello, conseguito presso un conservatorio di musica e la laurea in discipline della musica e in musicologia. Ha valore abilitante per la classe di concorso 83/A il diploma accademico di laurea di secondo livello, conseguito presso un conservatorio di musica.
      5. Le scuole secondarie di primo grado non ad indirizzo musicale possono liberamente organizzare, nelle ore opzionali e facoltative, corsi di strumento musicale, canto e danza, anche in deroga alle norme vigenti sull'insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado. Esse assumono in servizio i docenti attingendo alle graduatorie provinciali della classe di concorso 77/A.

 

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      6. L'insegnamento di strumento musicale, canto o danza prestato, anche a contratto d'opera, presso istituti sedi di laboratorio musicale fino alla data di entrata in vigore della presente legge, è equiparato a quello prestato nella classe di concorso 77/A ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali di strumento e dell'ammissione ai corsi abilitanti.
      7. I commi 4 e 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono abrogati.
      8. I dirigenti degli istituti musicali e coreutici non facenti parte di istituto comprensivo sono nominati tra docenti provenienti dai ruoli dei conservatori di musica.
      9. I dirigenti degli istituti comprensivi in cui è presente un istituto musicale e coreutico nominano un coordinatore interno o esterno, con funzioni di vicario, tra i docenti in possesso di uno dei titoli previsti dall'articolo 11 e dal presente articolo, ovvero tra i docenti dei conservatori di musica.

Capo V
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO
GRADO

Art. 15.
(Didattica musicale di base).

      1. Nel ciclo ordinario della scuola secondaria di secondo grado l'insegnamento della musica è obbligatorio e gratuito per non meno di 2 ore settimanali, suddivise con le seguenti modalità:

          a) un'ora di storia della musica e ascolto;

          b) un'ora di teoria, solfeggio, canto corale e didattica strumentale.

      2. La classe di concorso 32/A è ridenominata «32/A (musica nella scuola secondaria di secondo grado)».

 

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      3. Hanno valore abilitante per la classe di concorso 32/A il diploma accademico di laurea di secondo livello, unitamente a un corso di specializzazione di un anno in didattica musicale di base, conseguiti presso un conservatorio di musica. Hanno il medesimo valore la laurea in discipline della musica e in musicologia, unitamente a un corso di specializzazione di un anno in didattica musicale di base conseguito presso un conservatorio di musica.

Art. 16.
(Liceo musicale e coreutico).

      1. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, allo scopo di portare a compimento la didattica musicale di indirizzo, è istituito, con sedi su tutto il territorio nazionale, il liceo musicale e coreutico della durata di cinque anni.
      2. L'offerta formativa del liceo musicale e coreutico sviluppa nel quinquennio la didattica musicale superiore nei tre indirizzi strumentale, vocale e coreutico, con il completamento degli studi teorici superiori di armonia e contrappunto, di storia della musica, di analisi musicale, e di quanto contribuisce a definire un corredo educativo sulla cultura musicale in generale, compresi i nuovi linguaggi e le nuove tendenze. È posta particolare attenzione alla didattica formativa di professionisti d'orchestra, degli artisti del coro e degli organici d'assieme per la danza.
      3. Gli obiettivi e le finalità del liceo musicale e coreutico non rientrano nell'ambito di applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni.
      4. L'orario annuale delle lezioni è fissato in 891 ore, con l'aggiunta di 198 ore annue per esercitazioni didattiche solistiche e d'assieme. Nel caso di particolari programmi didattici o di specifici percorsi formativi personalizzati è data facoltà di superare il suddetto limite orario annuale.
      5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università

 

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e della ricerca, previo parere del CNAM, sono stabiliti orari, programmi, organizzazione e articolazione interna degli istituti di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi della presente legge.
      6. Le scuole secondarie di secondo grado sedi di laboratorio musicale, le scuole secondarie di secondo grado ad indirizzo musicale e i licei musicali sperimentali, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono ottenere su richiesta la trasformazione in licei musicali e coreutici, ovvero l'apertura di una o più sezioni di liceo musicale e coreutico, con la conseguente trasformazione in istituti comprensivi.
      7. Le scuole secondarie di secondo grado non ad indirizzo musicale possono richiedere la trasformazione in licei musicali e coreutici, ovvero l'apertura di una o più sezioni di liceo musicale e coreutico, agli organi di cui all'articlolo 20.

Art. 17.
(Accesso ed esame finale).

      1. Si accede al liceo musicale e coreutico con il possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado e previo esame di ammissione, mirante a comprovare il possesso di competenze vocali, strumentali o coreutiche analoghe a quelle previste per l'esame di compimento inferiore della didattica musicale di cui all'articolo 13. Con deliberazione del consiglio d'istituto possono essere attribuiti debiti formativi che devono comunque essere colmati entro un anno dalla data di ammissione.
      2. L'esame di maturità musicale e coreutica, oltre alle materie di didattica generale, deve accertare il compimento superiore della didattica musicale e coreutica mediante prove scritte e orali per le materie teoriche e una prova pratica per lo strumento, il canto o la danza.
      3. Il liceo musicale e coreutico, dopo il superamento dell'esame di Stato, rilascia il diploma di maturità musicale e coreutica, attestante il compimento superiore della

 

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didattica musicale e coreutica ed equipollente al diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il diploma di maturità musicale e coreutica dà libero accesso alle università degli studi.

Art. 18.
(Docenti e dirigenti).

      1. È istituita la classe di concorso «78/A (strumento musicale, canto e danza nella scuola secondaria di secondo grado)».
      2. Hanno valore abilitante per la classe di concorso 78/A, per lo specifico in indirizzo o strumento cui il diploma e il corso si riferiscono, il diploma accademico di laurea di secondo livello, indirizzo interpretativo, unitamente a un corso di specializzazione di un anno in didattica strumentale vocale o coreutica conseguiti presso un conservatorio di musica.
      3. È istituita la classe di concorso «84/A (discipline storico-musicali nei licei musicali e coreutici)».
      4. Hanno valore abilitante per la classe di concorso 84/A il diploma accademico di laurea di secondo livello, indirizzo musicologico, unitamente a un corso di specializzazione di un anno in didattica musicologica, conseguiti presso un conservatorio di musica. Hanno il medesimo valore la laurea in discipline della musica e in musicologia, unitamente a un corso di specializzazione di un anno in didattica musicologica conseguito presso un conservatorio di musica.
      5. È istituita la classe di concorso «85/A (discipline teorico-musicali nei licei musicali e coreutici)».
      6. Hanno valore abilitante per la classe di concorso 85/A il diploma di composizione conseguito ai sensi dell'ordinamento vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il diploma accademico di laurea di secondo livello, indirizzo compositivo, unitamente a un corso di specializzazione di un anno in didattica della composizione, conseguiti presso un conservatorio di musica.

 

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      7. È istituita la classe di concorso «86/A (tecnologia e informatica musicale nei licei musicali e coreutici)».
      8. Hanno valore abilitante per la classe di concorso 86/A il diploma accademico di laurea di secondo livello, indirizzo tecnologico, unitamente a un corso di specializzazione di un anno in didattica delle nuove tecnologie, conseguiti presso un conservatorio di musica.
      9. Le scuole secondarie di secondo grado diverse dai licei musicali e coreutici possono liberamente organizzare, nelle ore opzionali e facoltative, corsi di strumento musicale, canto e danza. Esse assumono in servizio i docenti attingendo alle graduatorie provinciali della classe di concorso 78/A.
      10. I dirigenti dei licei musicali e coreutici non facenti parte di istituto comprensivo sono nominati tra docenti provenienti dai ruoli dei conservatori di musica.
      11. I dirigenti degli istituti comprensivi in cui è presente un liceo musicale e coreutico nominano un coordinatore interno o esterno, con funzioni di vicario, tra i docenti in possesso di uno dei titoli previsti dall'articolo 15 e dal presente articolo, ovvero tra i docenti dei conservatori di musica.

Art. 19.
(Autonomia).

      1. Al fine di collegare il momento formativo a occasioni di esibizione artistica, solistica o d'assieme, e di favorire uno stretto collegamento con lo specifico mondo del lavoro, è riconosciuta al liceo musicale e coreutico un'ampia autonomia gestionale che, attraverso l'istituzione di un apposito consiglio di amministrazione, a lato dell'attività didattica, permetta di:

          a) gestire, totalmente o parzialmente, spazi teatrali e concertistici e di programmare stagioni;

 

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          b) sviluppare programmi di supporto all'ascolto e di sostegno alla formazione di un pubblico consapevole;

          c) promuovere ogni intervento necessario a preparare alla futura attività professionale gli studenti;

          d) realizzare le opportune sinergie e collaborazioni con le altre strutture formative e con le strutture di produzione presenti sul territorio.

Capo VI
ORGANI DI COORDINAMENTO
TERRITORIALE

Art. 20.
(Coordinamento).

      1. L'ufficio scolastico regionale, di intesa con i centri servizi amministrativi provinciali e previo parere del comitato di cui al comma 2, provvede al coordinamento:

          a) dell'istituzione e della distribuzione sul territorio delle scuole primarie ad indirizzo musicale, degli istituti musicali e coreutici e dei licei musicali e coreutici;

          b) dell'offerta didattica per l'avviamento allo studio degli strumenti musicali, del canto e della danza.

      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'interno dell'ufficio scolastico regionale è istituito un comitato regionale di coordinamento per la didattica musicale e coreutica. Il comitato, presieduto da un funzionario dello stesso ufficio scolastico regionale, è composto da un docente di materie musicali di ciascuna provincia, da un docente di un'istituzione di alta formazione artistica e musicale e da un rappresentante delle associazioni delle categorie musicali presenti sul territorio. L'ufficio scolastico regionale fissa, con un apposito

 

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regolamento interno, il funzionamento, gli obiettivi e gli interventi del comitato.

Capo VII
ALTA FORMAZIONE MUSICALE

Art. 21.
(Definizione, docenti e programmi didattici).

      1. Per alta formazione musicale si intende il percorso finale dell'offerta didattica musicale sul territorio nazionale.
      2. Gli studi di alta formazione musicale sono impartiti dai conservatori di musica, che sono equiparati alle università degli studi, conservando la propria denominazione. La docenza dell'alta formazione musicale è inquadrata analogamente alla docenza universitaria ordinaria. Al personale docente sono equiparati a tutti gli effetti gli accompagnatori al pianoforte.
      3. I programmi didattici dell'alta formazione musicale sono predisposti in analogia a quelli previsti nelle istituzioni scolastiche di pari livello esistenti negli altri Paesi membri dell'Unione europea.
      4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, ai conservatori di musica si applica la normativa vigente per le università degli studi.
      5. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 le parole: «nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2,» sono soppresse;

          b) il comma 2 è abrogato;

          c) al comma 5 dopo le parole: «Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici» sono inserite le seguenti: «di laurea», e le parole da: «Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni» fino alla fine del comma sono soppresse;

          d) la lettera c) del comma 7 è abrogata;

 

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          e) la lettera c) del comma 8 è sostituita dalla seguente:

              «c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali, prevedendo modalità e strumenti di raccordo su base territoriale con le altre istituzioni universitarie e con la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;»;

          f) la lettera d) del comma 8 è abrogata.

          g) la lettera f) del comma 8 è sostituita dalla seguente:

              «f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti, anche in rapporto alle altre istituzioni universitarie e al sistema della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;»;

          h) la lettera h) del comma 8 è sostituita dalla seguente:

              «h) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con altre istituzioni universitarie».

      6. Al comma 3-bis dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole: «Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi» sono soppresse.

Art. 22.
(Corsi di laurea e tesi).

      1. L'articolazione dei corsi di laurea presso i conservatori di musica è la seguente:

          a) un triennio di primo livello, al termine del quale viene conferito il diploma accademico di laurea di primo livello in discipline musicali, articolato per scuole;

          b) un biennio di secondo livello, al termine del quale viene conferito il diploma

 

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accademico di laurea di secondo livello, con i seguenti indirizzi:

              1) indirizzo interpretativo, articolato per scuole;

              2) indirizzo didattico, articolato per scuole;

              3) indirizzo jazz, articolato per scuole;

              4) indirizzo compositivo;

              5) indirizzo musicologico;

              6) indirizzo tecnologico;

          c) un biennio di dottorato, al termine del quale viene conferito il dottorato di ricerca in materie musicali, articolato per indirizzi e scuole, che conferisce l'abilitazione all'insegnamento nei conservatori di musica. Si accede al biennio di dottorato esclusivamente per lo stesso indirizzo e scuola cui si riferisce il biennio di secondo livello. Il biennio di dottorato, indirizzo interpretativo, conferisce in via esclusiva l'abilitazione all'insegnamento dello strumento musicale, del canto e della danza nei conservatori di musica. Il biennio di dottorato, indirizzo didattico, conferisce in via esclusiva l'abilitazione all'insegnamento delle discipline didattiche nei conservatori di musica. Il biennio di dottorato, indirizzo jazz, conferisce in via esclusiva l'abilitazione all'insegnamento delle discipline jazzistiche, dello strumento canto jazz nei conservatori di musica. Il biennio di dottorato, indirizzo compositivo, conferisce in via esclusiva l'abilitazione all'insegnamento delle discipline teorico-compositive nei conservatori di musica. Il biennio di dottorato, indirizzo musicologico, conferisce in via esclusiva l'abilitazione all'insegnamento delle discipline storico-musicologiche nei conservatori di musica. Il biennio di dottorato, indirizzo tecnologico, conferisce in via esclusiva l'abilitazione all'insegnamento delle discipline tecnologiche nei conservatori di musica.

 

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      2. Al termine di ciascun corso di laurea è discussa una tesi scritta che illustra, analizza e colloca storicamente la successiva prova pratico-interpretativa. La prova pratico-interpretativa può non essere prevista nell'indirizzo musicologico.
      3. Può essere richiesta al CNAM l'attivazione di ulteriori corsi, indirizzi o scuole non previsti dal presente articolo.

Art. 23.
(Accesso).

      1. Si accede al conservatorio di musica con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e previo esame di ammissione, mirante a comprovare il possesso di competenze musicali analoghe a quelle previste per l'esame di compimento superiore della didattica musicale di cui all'articolo 17.
      2. Con deliberazione del consiglio accademico possono essere attribuiti debiti formativi che devono comunque essere colmati entro un anno dalla data di ammissione.

Art. 24.
(Istituzione e trasformazione).

      1. Il conservatorio di musica può essere istituito, ove non già esistente, nelle città capoluogo di regione e di provincia.
      2. Ai fini dell'istituzione di un nuovo conservatorio di musica sono considerate la distribuzione territoriale, le ragioni storiche e la tradizione didattica e artistica. Le città che hanno dato i natali a celebri compositori italiani, anche se non capoluogo di regione o di provincia, possono istituire nuovi conservatori di musica.
      3. Per l'istituzione di un nuovo conservatorio di musica si adotta la medesima procedura prevista dalla normativa vigente per l'istituzione di sedi universitarie, previo parere del CNAM.
      4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati i regolamenti di cui all'articolo 2,

 

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comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ad eccezione di quello di cui alla lettera e) del medesimo comma 7. Entro lo stesso termine si provvede ad adeguare ai princìpi stabiliti dalla presente legge i regolamenti già emanati ai sensi del citato articolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999.
      5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del CNAM e sulla base dei criteri fissati dai regolamenti di cui al comma 4, gli istituti musicali pareggiati sono gradualmente statalizzati e trasformati in conservatori di musica, ovvero in sezioni staccate di conservatori di musica territorialmente contigui, ovvero in licei musicali e coreutici.

Art. 25.
(Facoltà di canto e di danza).

      1. Allo scopo di assicurare autonomia all'alta formazione della didattica vocale e corale e all'alta formazione coreutica, all'interno dei conservatori di musica possono essere istituite, con deliberazione del collegio dei professori, la facoltà di canto e la facoltà di danza.
      2. Le facoltà di cui al comma 1 possono autonomamente convenzionarsi con gli enti preposti alla produzione teatrale dell'opera lirica e del balletto, al fine di:

          a) programmare stagioni annuali con la partecipazione degli allievi del conservatorio di musica;

          b) agevolare la carriera artistica di giovani solisti, cantanti e ballerini;

          c) avviare progetti didattici speciali, aperti alla partecipazione di giovani artisti provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari, sullo studio e sulla prassi interpretativa del melodramma italiano nella sua evoluzione storica e stilistica.

      3. Con deliberazione del collegio dei professori, all'interno del conservatorio di

 

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musica possono essere istituite ulteriori facoltà rispetto a quelle previste dal comma 1, dotate dell'autonomia di convenzionamento di cui al comma 2.

Art. 26.
(Accademia nazionale di danza).

      1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Accademia nazionale di danza, con sede a Roma, è trasformata in facoltà di danza all'interno del conservatorio di musica di Roma.

Art. 27.
(Reclutamento).

      1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del CNAM, sono rese omogenee e riportate ad ordinamento le sperimentazioni già avviate nei conservatori di musica.
      2. Entro tre anni dalla data in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono ridefinite le classi di concorso per l'insegnamento nei conservatori di musica.
      3. Per il reclutamento del nuovo personale docente da assumere presso i conservatori di musica entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente a cadenza quinquennale, sono definite e bandite, con lo stesso regolamento di cui al comma 2, apposite e specifiche procedure concorsuali su base nazionale, secondo i princìpi e criteri di cui all'articolo 2, comma 8, lettera a), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Ogni classe di concorso, fatta eccezione per le discipline musicologiche, deve prevedere almeno tre prove, una scritta, una pratica e una orale, nonché una valutazione dei titoli artistico-professionali. Almeno metà del

 

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punteggio globale, espresso in centesimi, deve essere assegnato alle prove pratiche.
      4. In sede di prima attuazione della presente legge, possono partecipare alla procedura concorsuale prevista dal presente articolo coloro che sono in possesso del diploma conseguito ai sensi dell'ordinamento vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, o del diploma accademico di laurea di primo livello. A decorrere dalla seconda tornata concorsuale, può partecipare solo chi è in possesso del titolo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c).
      5. Le graduatorie concorsuali restano valide fino alla data di entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente.
      6. Alle graduatorie concorsuali si attinge sia per le nomine in ruolo, sia per le nomine a tempo determinato.
      7. L'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è abrogato.
      8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 6 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, cessa di applicarsi ai conservatori di musica, ad eccezione del secondo e del terzo periodo che continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore della prima graduatoria concorsuale prevista dal presente articolo.

Art. 28.
(Corsi di abilitazione presso le università degli studi).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di istituire corsi di abilitazione in materie musicali presso le università degli studi. Le abilitazioni conseguite nei corsi di abilitazione già istituiti alla medesima data hanno valore solo ed esclusivamente per le classi di concorso 31/A e 32/A. Dei corsi di abilitazione iniziati viene comunque assicurato il completamento.

 

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Capo VIII
ORGANO DI COORDINAMENTO
NAZIONALE

Art. 29.
(Consiglio nazionale per l'alta formazione
artistica e musicale).

      1. Il CNAM è integrato nella sua composizione da un rappresentante dei licei musicali e coreutici e da un rappresentante degli istituti musicali e coreutici.
      2. Al CNAM, oltre ai compiti istituzionali già stabiliti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, è attribuito il compito di definire la programmazione della didattica musicale in Italia, tenendo conto dei princìpi stabiliti dalla presente legge.
      3. Ai fini dell'organizzazione e del coordinamento delle strutture previste dall'articolo 20, il CNAM programma, a cadenza semestrale, apposite conferenze interregionali degli uffici scolastici regionali.

Capo IX
NORME FINANZIARIE

Art. 30.
(Fonti di finanziamento e fondo speciale).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse seguenti:

          a) 8 per mille degli introiti annui della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) per diritti d'autore provenienti dalla voce «musica»;

          b) 8 per mille degli introiti annui della SIAE provenienti da spettacoli musicali;

          c) 8 per mille degli introiti annui dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE);

 

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          d) 8 per mille dell'accisa sulla vendita annuale di supporti audio, video e multimediali registrati e da registrare.

      2. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fondo speciale per la didattica musicale, cui affluiscono le risorse finanziarie indicate al comma 1.
      3. La gestione del fondo speciale di cui al comma 2 è affidata ad una apposita commissione composta da rappresentanti dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze nonché da rappresentanti della SIAE, dell'IMAIE e dell'Associazione generale italiana dello spettacolo.
      4. È competenza del Ministero dell'economia e delle finanze provvedere alla riscossione e al controllo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo.
      5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali e della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il versamento delle risorse finanziarie di cui al comma 1.
      6. In sede di prima attuazione della presente legge, al fine di consentire l'attivazione delle strutture di coordinamento regionali e di garantire il finanziamento del fondo speciale per la didattica musicale previsti dalla presente legge è erogato un contributo straordinario una tantum di 800.000 euro.
      7. Il contributo straordinario di cui al comma 6 è finanziato:

          a) per il 60 per cento a carico del fondo di riserva del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

          b) per il 40 per cento a carico del fondo di riserva del Ministero per i beni e le attività culturali.


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