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PDL 5189

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5189



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BUTTI

Norme per il prepensionamento di genitori di disabili gravi

Presentata il 27 luglio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, si dettano i princìpi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone handicappate, ossia di soggetti che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
      Dal momento che la centralità della famiglia nella cura della malattia e nella tutela della salute risulta essere un dato consolidato, ai sensi della legge n. 328 del 2000, è opportuno altresì tenere conto delle difficoltà di relazione e comunicazione, della fatica e del logoramento delle persone sulle quali grava l'onere di accudire quotidianamente disabili nonché le difficoltà di natura economica che possono derivare dalla necessità di fare fronte ad impegni prolungati nel tempo.
      A queste finalità risponde la presente proposta di legge che prevede (con indubbi vantaggi economici a carico dello Stato) il prepensionamento per i genitori che assistono figli disabili in condizioni di massima gravità.
      Tali vantaggi economici consistono nel risparmio statale derivante dall'eliminazione dei costi dovuti per supplenze e per sostituzioni che, nella realtà attuale, si producono a causa delle necessarie assenze dal posto di lavoro in cui incorre il dipendente pubblico per assistere il familiare disabile. L'accoglimento della presente iniziativa legislativa è altresì auspicabile dal momento che il soggetto portatore di handicap potrebbe essere curato e assistito nell'ambito familiare, invece di essere affidato ad appositi istituti i cui
 

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costi, come è noto, ricadono in massima parte sullo Stato.
      Con l'approvazione della presente proposta di legge l'Italia, infine, verrebbe a porsi in sintonia con le normative comunitarie ancora disattese nel nostro Paese.
      Al fine di evitare una eccessiva generalizzazione della concessione del privilegio pensionistico, la presente proposta di legge si riferisce unicamente al caso di invalidità di maggiore gravità quale risulta essere quello dell'inabile al 100 per cento con necessità di assistenza continua, non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (leggi n. 18 del 1980, n. 508 del 1988 e n. 104 del 1992).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I genitori che assistono figli invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed ai quali è riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua, che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, e che sono gestiti totalmente nell'ambito della famiglia, possono chiedere di usufruire di prepensionamento quando hanno raggiunto il requisito di venti annualità di contribuzioni versate con la rendita calcolata su quaranta anni di contribuzione.


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