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PDL 5201

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5201



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LETTIERI, BENVENUTO

Modifiche all'articolo 13 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, in materia di Garante del contribuente

Presentata il 29 luglio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - L'approvazione del cosiddetto «Statuto del contribuente» (legge 27 luglio 2000, n. 212) è sicuramente una pietra miliare per la tutela del contribuente.
      Finora l'attuazione della legge suddetta non è stata, purtroppo, sempre puntuale e spesso lo stesso legislatore, approvando norme aventi valore retroattivo, ne ha violato il dettato.
      Tuttavia il rapporto tra cittadino e amministrazione fiscale ha registrato un notevole miglioramento.
      Efficace è risultata l'attività del Garante del contribuente istituito con la citata legge n. 212 del 2000.
      Si sono verificate però alcune oggettive incongruenze temporali e operative dovute, da un lato, alla non contestuale nomina di tutti i Garanti e, dall'altro, alla non chiara individuazione della loro competenza territoriale.
      La presente proposta di legge mira a correggere le menzionate incongruenze con la modifica delle norme di cui all'articolo 13 della citata legge n. 212 del 2000.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, dopo la parola: «componenti» sono inserite le seguenti: «effettivi e da un supplente»;

          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. La competenza territoriale dei Garanti del contribuente, in ambito regionale, è individuata in relazione alla sede dell'ufficio verso i cui atti agisce il contribuente o altro soggetto interessato».

          c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. I Garanti del contribuente in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione rimangono in carica fino al 31 dicembre 2005. Entro il 31 ottobre 2005 il presidente della commissione tributaria regionale procede alla nomina dei nuovi componenti o al rinnovo, in tutto o in parte, dei componenti che cessano dalla carica per scadenza dell'incarico».


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