Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5101

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5101



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COLLAVINI, CIRO ALFANO, ANNUNZIATA, BALDI, BIONDI, CAMINITI, CAMPA, CARBONELLA, CESARO, CIMA, CUSUMANO, D'AGRÒ, DAMIANI, DIANA, FRAGALÀ, FRATTA PASINI, DANIELE GALLI, GALLO, GALVAGNO, GAMBA, LA GRUA, LAVAGNINI, LENNA, LIOTTA, LOSURDO, LUCCHESE, MAGGI, MASINI, MENIA, MEREU, MILANESE, MISURACA, MOLINARI, NESI, NICOTRA, ONNIS, OSTILLIO, PERLINI, PERROTTA, PINTO, RAISI, RICCIUTI, RIVOLTA, RODEGHIERO, ROSATO, SANTORI, SANZA, SARDELLI, SAVO, SCHERINI, SELVA, TUCCI, VILLANI MIGLIETTA, ZAMA, ZANETTA

Disposizioni per l'inventario, la catalogazione e
la tutela dei vitigni nazionali

Presentata il 30 giugno 2004


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La situazione dell'intero settore vitivinicolo italiano è caratterizzata da un lato dai produttori che, puntando sulla qualità, cercano di aumentare il già indiscusso prestigio del vino italiano sui mercati internazionali e, dall'altro, dalla costante crescita nell'«educazione» dei consumatori, sempre più giustamente attratti da quei vini espressione di valori antichi, quali territorialità e tipicità, considerati come marchio distintivo contro il fenomeno dilagante della massificazione e globalizzazione del prodotto.
 

Pag. 2


      Per quanto concerne il settore del consumo va, altresì, evidenziato che unitamente alla sempre maggiore diffusione del vino di qualità si è assistito a una spesso ingiustificata lievitazione dei prezzi, riconducibile solo in parte agli investimenti sostenuti dai produttori per garantire uno standard qualitativo molto alto, causata frequentemente da spiacevoli fenomeni speculativi commerciali che hanno come solo merito quello di rendere inavvicinabili certi vini agli appassionati.
      In un'ottica mirata a ridurre la mancanza di competitività del nostro Paese nello specifico settore dei cosiddetti «vitigni autoctoni» si inserisce la presente proposta di legge incentrata principalmente su due punti:

          a) implementare la coltivazione, anche e soprattutto tramite la ricerca e la doverosa valorizzazione di quei vitigni nazionali o italici identificabili per la loro tipicità e unicità organolettica quale espressione del territorio del Paese;

          b) istituire un'apposita sezione nel Registro nazionale delle varietà delle viti per inventariare e quindi tutelare i vitigni autoctoni italiani come patrimonio dello Stato.

      Alla luce di queste brevi considerazioni appare molto chiaro come il nostro Paese debba doverosamente puntare sulla grande risorsa rappresenta dalle circa mille varietà di viti autoctone - di cui, tuttavia, solo duecento di immediata utilizzazione - che, pur essendo di difficile coltivazione, per la loro inimitabilità rappresenterebbero una nicchia praticamente inattaccabile sul mercato mondiale.
      Infine, non devono essere sottovalutate le sicure e positive implicazioni occupazionali ed economiche che una tale legge potrebbe senz'altro garantire. Non va, infatti, dimenticato come il territorio destinato alla coltivazione della vite sia un riconosciuto modello di sviluppo agricolo ecocompatibile e socialmente responsabile.

 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La presente legge reca norme per l'inventario, la catalogazione e la tutela dei vitigni nazionali.
      2. Sono definite vitigni nazionali le uve di vitis vinifera la cui presenza è limitata ad aree geografiche delimitate del territorio nazionale.

Art. 2.

      1. È istituita la sezione IV «Vitigni nazionali» del Registro nazionale delle varietà di viti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, da ultimo aggiornato con il decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole e forestali 9 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2003.
      2. I vitigni nazionali di cui al comma 1, ai fini della coltivazione, dell'utilizzo e della commercializzazione, sono equiparati alle altre varietà di viti da uve da vino.

Art. 3.

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano l'inventario e la catalogazione dei vitigni nazionali accertandone la presenza e la diffusione sul territorio, nonché ogni altro elemento storico di riferimento.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel minore tempo possibile e comunque entro il 31 dicembre 2005, trasmettono i dati di cui al comma 1 al Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti, costituito dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 28 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25

 

Pag. 4

gennaio 2002. In tale ambito è altresì delimitata la zona in cui la varietà nazionale è coltivabile.
      3. Qualora la presenza di un vitigno nazionale sia rilevata in più di una regione o provincia autonoma, il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede a darne tempestiva comunicazione alle regioni e alle province autonome interessate per il necessario coordinamento.
      4. Entro tre mesi dalla data di ricevimento dei dati di cui al comma 1, il Comitato nazionale di cui al comma 2, esaminata la documentazione e accertata l'idoneità all'iscrizione, provvede alla definizione del decreto per l'inserimento del vitigno nazionale nella sezione IV del Registro nazionale delle varietà di viti istituita ai sensi dell'articolo 2.
      5. Ogni vitigno nazionale è iscritto con il nome storico tradizionale, accompagnato, ove tradizionali, dai relativi sinonimi. Ad ogni none è contemporaneamente attribuita una sigla alfanumerica, le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Per ogni vitigno nazionale è altresì delimitata la zona di produzione.
      6. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 5 è vietato utilizzare i nomi o i relativi sinonimi tutelati per uve, mosti, vini e qualsiasi altra bevanda diversa dalle uve, mosti e vini che ne hanno diritto. È tuttavia ammessa la vendita fino ad esaurimento delle quantità confezionate in giacenza alla data medesima. È, inoltre, concesso un periodo di due anni per lo smaltimento di etichette e confezioni; tale periodo è elevato a quattro anni per le indicazioni contenute in ragioni sociali, nomi di ditte e marchi registrati, costituiti o registrati da almeno due anni.
      7. I conduttori di terreni vitati delle varietà di cui all'articolo 1, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 5, chiedono agli organi competenti la variazione di denominazione per i vitigni le cui varietà erano state iscritte in buona fede sotto altro nome; tale variazione non comporta penalizzazione o qualsiasi altra sanzione.
 

Pag. 5

Art. 4.

      1. Il nome ed i sinonimi di cui all'articolo 3, comma 5, possono essere attribuiti solo alle omonime uve, ed ai mosti e ai vini derivanti, raccolte nell'area delimitata ai sensi dell'articolo 3, comma 2. Entro tre mesi dalla iscrizione di cui all'articolo 3, comma 5, il Ministro delle politiche agricole e forestali, acquisito il parere favorevole delle regioni interessate, provvede alla modifica d'ufficio dei disciplinari di produzione dei vini a indicazione geografica tipica che comprendono in tutto o in parte la zona di produzione dei vitigni nazionali, inserendo la facoltà di commercializzare i vini da questi ultimi ottenuti con la indicazione del nome della varietà stessa.
      2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, il materiale di moltiplicazione della vite, le uve, i mosti e i vini sono commercializzati con la sigla alfanumerica di cui all'articolo 3, comma 5.

Art. 5.

      1. La produzione e la vendita di uve, mosti e vini presentati come ottenuti dalle varietà di cui all'articolo 1, ottenuti da varietà per oltre 15 parti su 85 diverse da quanto dichiarato, sono punite ai sensi dell'articolo 515 del codice penale.
      2. La produzione e la vendita di uve, e dei relativi mosti e vini, prodotte in zone diverse da quelle autorizzate, è punita con la sanzione amministrativa di 100 euro per ogni quintale di uva o di 130 euro per ogni ettolitro di mosto o vino ottenuto. La sanzione non può comunque essere inferiore a 500 euro per le uve e a 600 euro per i mosti e vini.
      3. Salvo che il fatto costituisca reato, la produzione e la commercializzazione di prodotti in difformità alle disposizioni della presente legge, diverse dalle ipotesi punite ai sensi dei commi 1 e 2, è punita con la sanzione amministrativa da 1.500 a 9.000 euro.

 

Pag. 6


      4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'organo di controllo che accerta l'infrazione dispone il sequestro del prodotto irregolare. Tale sequestro può essere revocato dal medesimo organo di controllo, su richiesta dell'interessato, entro tre mesi dall'accertamento della regolarizzazione del prodotto; negli altri casi il sequestro e il dissequestro sono disposti con provvedimenti della competente autorità giudiziaria o amministrativa.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su