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PDL 4529

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4529



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VOLPINI, GIOVANNI BIANCHI, GERARDO BIANCO, BOCCIA, BRESSA, BURTONE, CARRA, CIANI, COLASIO, DELBONO, DUILIO, FANFANI, FIORONI, FRANCESCHINI, FRIGATO, GAMBALE, IANNUZZI, LADU, SANTINO ADAMO LODDO, LOIERO, MATTARELLA, MEDURI, MERLO, MOLINARI, MORGANDO, MOSELLA, PASETTO, REDUZZI, ROSATO, RUGGERI, RUGGIERI, RUSCONI, SINISI, TUCCILLO, VILLARI

Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione

Presentata il 27 novembre 2003


      

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Onorevoli Colleghi! - Con l'approvazione della legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione», per la prima volta in Italia si stabilisce che «Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali». Ossia, si istituisce il sistema nazionale pubblico integrato, nel quale le scuole paritarie private e degli enti locali acquisiscono funzione pubblica e, come quelle dello Stato, «svolgono servizio pubblico», essendo con esse «paritarie a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti». La legge 10 marzo 2000, n. 62, finalmente armonizza il sistema nazionale dell'istruzione del nostro Paese con quelli della quasi totalità delle nazioni dell'Unione europea, che già da molti anni hanno sistemi scolastici pubblici integrati sia a livello giuridico che economico. In Italia una parziale integrazione si è già avuta per la scuola elementare parificata con il testo unico di cui al regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 (articolo 95), poi con gli articoli 156 e seguenti del regolamento generale di cui al regio decreto 26 aprile
 

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1928, n. 1297, con l'articolo 2 del regio decreto 20 giugno 1935, n. 1196, con la legge n. 148 del 1990 e con l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 215 del 26 giugno 1992, prot. 2274, applicativa dell'articolo 14 della legge n. 148 del 1990. La parifica e il conseguente contributo economico da parte dello Stato concesso in convenzione sono patrimonio della legislazione italiana da più di settanta anni. Anzi, dal 1996 al 2001 di tale contributo è stato costantemente aumentato. Tale erogazione risponde solo parzialmente al dettato costituzionale sul diritto del cittadino italiano all'istruzione e sulla gratuità di tale diritto per l'istruzione relativa all'obbligo scolastico. La Costituzione della Repubblica italiana, all'articolo 34 recita: «La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita».
      I Padri costituenti sono stati molto chiari. È, perciò, obbligo del sistema nazionale dell'istruzione assicurare la gratuità dell'obbligo scolastico.
      La Costituzione non fa distinzione tra la scuola statale e la scuola non statale alla quale sia riconosciuta la parità. Gli otto anni di istruzione dell' obbligo (ora aumentati dall'elevamento dell'obbligo scolastico) sono un diritto del cittadino, il cui soddisfacimento costituisce un obbligo sia per chi ne ha la potestà genitoriale che per lo Stato. E per lo Stato è un obbligo assicurarne la gratuità. Per tale motivo, da oltre settant'anni, le scuole elementari parificate ricevono il contributo dallo Stato, ma la convenzione impone loro l'obbligo della gratuità dell'istruzione. Soltanto un malinteso statalismo ha impedito di estendere tale contributo alle scuole medie inferiori e successivi gradi di scuola con l'elevarsi dell'obbligo di istruzione. L'obiezione di coloro che si sono opposti a ciò viene fondata sul terzo comma dell'articolo 33 della Costituzione («Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato») e sull'affermazione che lo Stato assicura il soddisfacimento di tale diritto del cittadino attraverso il servizio pubblico dell'istruzione. Va osservato che mentre nell'articolo 33 la Costituzione specifica le differenze tra scuola dello Stato e scuole istituite dai privati, nell'articolo 34 non viene assolutamente prescritto che la gratuità dell'obbligo d'istruzione sia legata alla frequenza della scuola dello Stato. Infatti, l'onere finanziario, per assicurare al cittadino la gratuità dell'obbligo deriva per lo Stato dall'inalienabile diritto costituzionale della persona umana, cittadino italiano, all'istruzione che egli ha per il fatto stesso di essere nato e non per il fatto di frequentare o meno la scuola dello Stato. Per quanto attiene al soddisfacimento dell'obbligo di istruzione perciò il terzo comma dell'articolo 33 non può che essere interpretato nel senso che la frequenza della scuola paritaria non deve accendere per lo Stato altri obblighi se non quelli che già esso ha verso il cittadino e che sono definiti in rapporto alla frequenza della scuola dello Stato. Se si vuole comunque prendere per buona la seconda argomentazione, ossia che lo Stato assicura il soddisfacimento di tale diritto del cittadino attraverso il servizio pubblico svolto dal sistema nazionale dell'istruzione, va comunque detto che in base al combinato disposto dell'articolo 34 della Costituzione e dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, che istituisce il sistema nazionale integrato («Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali»), nel quale sistema alle scuole paritarie viene riconosciuta la piena parità («a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti») e la funzione pubblica («le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque (...)»), di dovere, la gratuità dell'obbligo va estesa alle scuole paritarie che, come quelle statali, svolgano gratuitamente il loro servizio pubblico senza alcun onere aggiuntivo per lo Stato.
      Tutto ciò comporta la distinzione tra le scuole paritarie senza scopi di lucro e le scuole paritarie che perseguono scopi di lucro. Alle seconde, in quanto aziende del settore, viene riconosciuta soltanto la parità
 

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giuridica. Tra gli istituti scolastici privati con scopi di lucro vanno considerati a sé gli istituti la cui attività preminente è quella del recupero di anni scolastici (i cosiddetti «diplomifici»). Ad essi non può essere riconosciuta la parità scolastica, anche se hanno qualche corso completo; infatti, la legge 10 marzo 2000, n. 62, afferma esplicitamente, che «la parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3 (...)». La parità è riconosciuta alle scuole in quanto rispondenti ai criteri di legge e non ai singoli corsi in esse attivati; ora, gli istituti scolastici di recupero, per la natura stessa dell'attività principale svolta, non rispondono ai criteri di legge.
      Onorevoli colleghi, preme ribadire il fatto che le modifiche qui richieste al testo della legge 10 marzo 2000, n. 62, non sono interpretabili come finanziamento della scuola privata, ma come assolvimento da parte dello Stato degli obblighi costituzionali derivanti dal combinato disposto dell'articolo 34 della Costituzione della Repubblica italiana e dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, relativamente alla gratuità dell'obbligo di istruzione da parte del servizio pubblico espletato dal sistema nazionale dell'istruzione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

              «4-ter. Alle scuole non statali che svolgono come attività preminente quella del recupero degli anni scolastici non è riconosciuta la parità, anche in presenza di uno o più corsi di recupero coincidenti con l'intero ciclo di istruzione considerato»;

          b) il comma 8 è sostituto dal seguente:

              «8. Alle scuole paritarie, gestite da enti senza fini di lucro, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto per le attività svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale»;

          c) i commi 13, 14, 15 e 16 sono sostituiti dai seguenti:

          «13. In attuazione degli articoli 2, 3, 30, 33 e 34 della Costituzione e al fine di garantire un'effettiva libertà di scelta da parte delle famiglie, nonché il soddisfacimento dell'obbligo d'istruzione, alle scuole paritarie di ogni ordine e grado senza scopo di lucro è erogato, per il servizio pubblico dalle medesime svolto, un contributo da parte dello Stato rapportato al numero complessivo degli alunni iscritti e frequentanti le diverse tipologie di scuola. L'entità del contributo è determinata con cadenza triennale dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base del costo medio per sezione o per alunno delle corrispondenti scuole statali. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo

 

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adotta il relativo regolamento di attuazione.
      14. L'intervento finanziario di cui al comma 13 è attuato in modo graduale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione mediante l'erogazione del contributo alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie. A decorrere dal secondo anno scolastico successivo a quello in corso alla medesima data, il contributo di cui al citato comma 13 è erogato alle prime classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado e successivamente anno per anno alle altre classi fino al completamento della durata dell'obbligo d'istruzione.
      15. Nelle scuole paritarie che accolgono alunni con handicap sono assicurati gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, a valere sulle risorse a tale scopo stanziate annualmente dalla legge finanziaria.
      16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11, 12 e 13 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».


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