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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5220 |
1. È istituita la Federazione nazionale dei consulenti tecnici d'ufficio, con sede in Roma, di seguito denominata «Federazione nazionale» costituita dal Collegio nazionale dei consulenti tecnici d'ufficio, di seguito denominato «Collegio nazionale», e dai collegi provinciali di cui al comma 2.
2. È istituito in ogni provincia il collegio provinciale dei consulenti tecnici d'ufficio, di seguito denominato «collegio».
3. La vigilanza sulla Federazione nazionale è esercitata dal Ministro della giustizia.
1. Presso il Collegio nazionale è istituito l'albo professionale dei consulenti tecnici d'ufficio, di seguito denominato «albo», al quale sono iscritti coloro che, essendo in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 5, hanno presentato la relativa richiesta.
1. Gli iscritti all'albo possono esercitare la loro attività su tutto il territorio nazionale.
1. L'attività di consulente tecnico d'ufficio è riservata ai soggetti iscritti all'albo.
2. Possono iscriversi all'albo ed esercitare l'attività di consulente tecnico d'ufficio coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e che hanno superato l'esame di abilitazione previsto dall'articolo 6.
3. Possono altresì iscriversi all'albo senza sostenere l'esame di abilitazione di cui all'articolo 6 coloro che sono già iscritti ad altri ordini o collegi professionali previa esibizione della documentazione di cui all'articolo 5, comma 5.
1. Possono chiedere l'iscrizione all'albo coloro che:
a) sono maggiorenni;
b) sono cittadini italiani o di altro Stato appartenente all'Unione europea;
c) godono dei diritti civili;
d) hanno superato l'esame di abilitazione di cui all'articolo 6 o sono già iscritti ad altri ordini o collegi professionali;
e) non sono stati condannati con sentenza irrevocabile né sono sottoposti a procedimento penale pendente.
2. L'iscrizione all'albo è deliberata dal consiglio del collegio di appartenenza del richiedente entro trenta giorni dalla data della relativa richiesta presentata ai sensi del comma 4. Tale termine può essere interrotto per una sola volta con comunicazione motivata. La decisione del consiglio deve comunque essere notificata all'interessato.
3. Le iscrizioni all'albo non sono limitate nel numero.
a) il certificato del casellario giudiziario;
b) il certificato dei carichi penali pendenti;
c) il certificato di residenza;
d) il diploma attestante il titolo di studio posseduto;
e) il certificato attestante il superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 6 o le eventuali dichiarazioni sostitutive qualora il soggetto rientri tra le categorie per le quali non è necessario effettuare l'esame di abilitazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3.
5. Ai fini dell'iscrizione all'albo, per gli iscritti ad altri ordini o collegi professionali è sufficiente il deposito della dichiarazione in carta semplice di iscrizione rilasciata dal collegio o dall'ordine professionale di appartenenza.
6. All'atto dell'iscrizione all'albo viene formato un fascicolo personale, nel quale sono inseriti i documenti depositati ai sensi dei commi 4 e 5, nonché ogni altro documento che si riferisce all'attività dell'iscritto.
1. Ad esclusione di quanto previsto al comma 3, l'iscrizione all'albo è subordinata al superamento di un esame di abilitazione.
2. Le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione sono stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge adottato ai sensi dell'articolo 16.
3. Coloro che sono già iscritti a ordini o collegi professionali e che richiedono l'iscrizione all'albo sono automaticamente iscritti allo stesso senza sostenere alcuna abilitazione purché depositino la certificazione di cui all'articolo 5, comma 5.
1. Il Collegio nazionale è composto da venti rappresentanti, uno per ogni regione, eletti tra i presidenti dei collegi.
2. Il Collegio nazionale, nella sua prima riunione, elegge, con votazioni distinte e a maggioranza assoluta dei propri componenti, il Consiglio direttivo nazionale formato da ventuno membri.
3. Il Consiglio direttivo nazionale nella sua prima seduta procede alla nomina di un Comitato di presidenza costituito dal presidente, da un vice presidente, da un segretario e da un tesoriere.
4. I componenti del Consiglio direttivo nazionale rimangono in carica cinque anni per il primo incarico, tre anni per gli incarichi successivi, e sono rieleggibili.
1. Le funzioni e i compiti del Consiglio direttivo nazionale sono stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 16.
1. Il consiglio del collegio è composto da undici membri, eletti dagli iscritti al relativo albo a scrutinio segreto e con voto limitato.
2. Il consiglio del collegio rimane in carica tre anni.
3. Il consiglio del collegio elegge tra i suoi componenti un comitato di presidenza costituito dal presidente, da un vice presidente, da un segretario e da un tesoriere.
4. In caso di impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal consigliere più anziano per iscrizione all'albo provinciale e, nel caso di pari anzianità
1. Al consiglio del collegio sono attribuite le seguenti funzioni:
a) fissazione del contributo annuale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo nazionale, che gli iscritti all'albo devono versare al collegio;
b) esercizio delle funzioni in materia disciplinare ad esso attribuite ai sensi degli articoli 12 e 13.
1. I compensi spettanti ai consulenti tecnici d'ufficio sono approvati dal Ministro della giustizia, con proprio decreto, su proposta del Consiglio direttivo nazionale, sentite le organizzazioni dei medesimi consulenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. In relazione a particolari condizioni sociali e ambientali, il consiglio del collegio provinciale può disporre, in via generale, la riduzione fino al 30 per cento dei compensi stabiliti ai sensi del comma 1.
3. Il consiglio del collegio esprime, se richiesto, parere di congruità sulle parcelle presentate dagli iscritti.
4. È istituita la Cassa di previdenza dei consulenti tecnici d'ufficio, alla quale devono essere iscritti tutti gli appartenenti all'albo che non sono iscritti ad altra cassa di previdenza. Per coloro che usufruiscono dei servizi di un'altra cassa di previdenza l'iscrizione alla Cassa di cui al presente comma è facoltativa.
1. L'azione disciplinare nei confronti degli iscritti all'albo è promossa dal presidente del consiglio del collegio di appartenenza.
2. All'interessato deve essere immediatamente comunicato per iscritto l'inizio dell'azione disciplinare nonché gli addebiti. Egli deve essere sentito dal presidente e dal consiglio del collegio di appartenenza e può farsi assistere da un difensore di fiducia.
3. Il procedimento disciplinare è sospeso nell'ipotesi di contemporanea pendenza di un procedimento penale per fatti anche in parte coincidenti.
4. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal consiglio del collegio di appartenenza; la loro determinazione non può essere delegata ai singoli membri del consiglio medesimo.
5. Contro le decisioni del consiglio del collegio in materia disciplinare è sempre ammesso ricorso, anche per ragioni di merito, al Consiglio direttivo nazionale. Il ricorso è proposto, a pena di decadenza, entro un mese dalla data della comunicazione della decisione all'interessato. Per il procedimento dinanzi al Consiglio direttivo nazionale si osservano le disposizioni di cui al comma 2.
6. Le decisioni del Consiglio direttivo nazionale sono appellabili dinanzi alla Corte di cassazione.
7. L'ammonizione scritta è comminata nell'ipotesi di mancanze lievi, di negligenza nel proprio operato e di inesattezze non gravi nell'esercizio della propria attività.
8. La censura è comminata nell'ipotesi di mancanze non lievi, di colpevole inazione e di cumulo di tre ammonizioni. Essa comporta la non rinnovabilità della nomina, allo scadere del mandato annuale.
9. La sospensione o l'eventuale radiazione sono comminate, oltre che nei casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, nel caso di interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni.
1. In pendenza di un procedimento che comporta l'irrogazione di una delle sanzioni disciplinari nei confronti di un iscritto all'albo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, il consiglio del collegio di appartenenza può deliberare la sospensione cautelare, sentito in ogni caso l'interessato.
2. Avverso il provvedimento di sospensione cautelare, l'interessato può proporre ricorso al Consiglio direttivo nazionale entro il termine di quindici giorni dalla data della comunicazione del suddetto provvedimento.
3. La sospensione cautelare cessa alla conclusione del procedimento disciplinare.
4. Nel procedimento per l'applicazione della sospensione cautelare si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 12.
1. Su proposta del presidente del consiglio del collegio in ogni provincia è costituito un consiglio direttivo provvisorio istituito dal Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I presidenti dei consigli direttivi provvisori di cui al comma 1 provvedono agli adempimenti necessari per l'insediamento del Consiglio direttivo nazionale. I consigli direttivi provvisori provvedono ad iscrivere all'albo coloro che ne fanno richiesta ai sensi dell'articolo 5. I medesimi consigli direttivi provvisori rimangono in carica fino all'insediamento dei collegi e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I componenti dei consigli direttivi provvisori di cui ai commi 1 e 2 sono nominati tra coloro che esercitano la professione di consulente tecnico d'ufficio e che sono iscritti alle relative liste da almeno dieci anni.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia stabilisce, con proprio decreto, la data della prima sessione dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 6, nonché la data della sessione speciale di cui al comma 3 del presente articolo, che deve avere luogo entro i sei mesi successivi alla medesima data di entrata in vigore.
3. È indetta in ogni circoscrizione provinciale una sessione speciale dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 6, che prevede il superamento di un colloquio orale. Due successive sessioni speciali possono avere luogo entro sei mesi dalla data di
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica è emanato il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
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