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PDL 5220

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5220



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SAPONARA, GAMBA

Istituzione dell'albo professionale dei consulenti tecnici d'ufficio

Presentata il 3 agosto 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è rivolta ad istituire l'albo professionale dei consulenti tecnici d'ufficio e, naturalmente, si inserisce nella riforma delle professioni, oggetto di ampio dibattito.
      Allo stato i consulenti tecnici d'ufficio che, di fatto, concorrono alla formazione del convincimento del giudice, non assumono una veste definita e comunque non sono assistiti dalla dignità e dal prestigio istituzionale che l'importanza del loro ruolo richiede. È vero che il giudice è il perito dei periti (peritus peritorum) ma è altrettanto vero che nessun giudice ha la conoscenza scientifica necessaria per risolvere i problemi, sempre più nuovi e complessi, che il progresso scientifico e tecnologico fa venire alla luce.
      Di qui la necessità di assicurare ai giudici l'apporto di consulenti che abbiano professionalità e deontologia adeguate affinché le questioni oggetto delle controversie siano decise secondo giustizia. Per soddisfare queste esigenze l'iscrizione all'albo è consentita a chi abbia superato un esame di abilitazione o sia iscritto in ordini o in collegi professionali.
      Nella proposta di legge è previsto che i compensi spettanti ai consulenti tecnici d'ufficio sono approvati dal Ministero della giustizia e che il collegio provinciale può esprimere, se richiesto dal giudice, parere sulla congruità delle parcelle. Altra parte importante è dedicata alla deontologia dei consulenti tecnici d'ufficio e al controllo sulla stessa da parte degli organi direttivi. Sono inoltre tipizzati gli illeciti disciplinari e il procedimento per l'accertamento delle responsabilità nonché l'applicazione delle relative sanzioni.
      Concludendo, la presente proposta di legge dovrebbe garantire oltre che la professionalità e la correttezza dei consulenti tecnici d'ufficio anche la trasparenza sul conferimento degli incarichi, sulla specifica qualifica professionale di ognuno (le materie, infatti, sono moltissime) e anche un dignitoso riconoscimento economico.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della Federazione nazionale dei consulenti tecnici d'ufficio e dei collegi provinciali).

      1. È istituita la Federazione nazionale dei consulenti tecnici d'ufficio, con sede in Roma, di seguito denominata «Federazione nazionale» costituita dal Collegio nazionale dei consulenti tecnici d'ufficio, di seguito denominato «Collegio nazionale», e dai collegi provinciali di cui al comma 2.
      2. È istituito in ogni provincia il collegio provinciale dei consulenti tecnici d'ufficio, di seguito denominato «collegio».
      3. La vigilanza sulla Federazione nazionale è esercitata dal Ministro della giustizia.

Art. 2.
(Istituzione dell'albo professionale).

      1. Presso il Collegio nazionale è istituito l'albo professionale dei consulenti tecnici d'ufficio, di seguito denominato «albo», al quale sono iscritti coloro che, essendo in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 5, hanno presentato la relativa richiesta.

Art. 3.
(Ambito territoriale dell'attività
degli iscritti all'albo).

      1. Gli iscritti all'albo possono esercitare la loro attività su tutto il territorio nazionale.

 

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Art. 4.
(Attività professionale)

      1. L'attività di consulente tecnico d'ufficio è riservata ai soggetti iscritti all'albo.
      2. Possono iscriversi all'albo ed esercitare l'attività di consulente tecnico d'ufficio coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e che hanno superato l'esame di abilitazione previsto dall'articolo 6.
      3. Possono altresì iscriversi all'albo senza sostenere l'esame di abilitazione di cui all'articolo 6 coloro che sono già iscritti ad altri ordini o collegi professionali previa esibizione della documentazione di cui all'articolo 5, comma 5.

Art. 5.
(Requisiti per l'iscrizione all'albo).

      1. Possono chiedere l'iscrizione all'albo coloro che:

          a) sono maggiorenni;

          b) sono cittadini italiani o di altro Stato appartenente all'Unione europea;

          c) godono dei diritti civili;

          d) hanno superato l'esame di abilitazione di cui all'articolo 6 o sono già iscritti ad altri ordini o collegi professionali;

          e) non sono stati condannati con sentenza irrevocabile né sono sottoposti a procedimento penale pendente.

      2. L'iscrizione all'albo è deliberata dal consiglio del collegio di appartenenza del richiedente entro trenta giorni dalla data della relativa richiesta presentata ai sensi del comma 4. Tale termine può essere interrotto per una sola volta con comunicazione motivata. La decisione del consiglio deve comunque essere notificata all'interessato.
      3. Le iscrizioni all'albo non sono limitate nel numero.

 

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      4. All'atto della domanda di iscrizione all'albo il richiedente deve depositare presso il collegio di appartenenza:

          a) il certificato del casellario giudiziario;

          b) il certificato dei carichi penali pendenti;

          c) il certificato di residenza;

          d) il diploma attestante il titolo di studio posseduto;

          e) il certificato attestante il superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 6 o le eventuali dichiarazioni sostitutive qualora il soggetto rientri tra le categorie per le quali non è necessario effettuare l'esame di abilitazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3.

      5. Ai fini dell'iscrizione all'albo, per gli iscritti ad altri ordini o collegi professionali è sufficiente il deposito della dichiarazione in carta semplice di iscrizione rilasciata dal collegio o dall'ordine professionale di appartenenza.
      6. All'atto dell'iscrizione all'albo viene formato un fascicolo personale, nel quale sono inseriti i documenti depositati ai sensi dei commi 4 e 5, nonché ogni altro documento che si riferisce all'attività dell'iscritto.

Art. 6.
(Esame di abilitazione).

      1. Ad esclusione di quanto previsto al comma 3, l'iscrizione all'albo è subordinata al superamento di un esame di abilitazione.
      2. Le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione sono stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge adottato ai sensi dell'articolo 16.
      3. Coloro che sono già iscritti a ordini o collegi professionali e che richiedono l'iscrizione all'albo sono automaticamente iscritti allo stesso senza sostenere alcuna abilitazione purché depositino la certificazione di cui all'articolo 5, comma 5.

 

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Art. 7.
(Costituzione del Collegio nazionale).

      1. Il Collegio nazionale è composto da venti rappresentanti, uno per ogni regione, eletti tra i presidenti dei collegi.
      2. Il Collegio nazionale, nella sua prima riunione, elegge, con votazioni distinte e a maggioranza assoluta dei propri componenti, il Consiglio direttivo nazionale formato da ventuno membri.
      3. Il Consiglio direttivo nazionale nella sua prima seduta procede alla nomina di un Comitato di presidenza costituito dal presidente, da un vice presidente, da un segretario e da un tesoriere.
      4. I componenti del Consiglio direttivo nazionale rimangono in carica cinque anni per il primo incarico, tre anni per gli incarichi successivi, e sono rieleggibili.

Art. 8.
(Funzioni del Consiglio direttivo nazionale).

      1. Le funzioni e i compiti del Consiglio direttivo nazionale sono stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 16.

Art. 9.
(Costituzione del consiglio del collegio).

      1. Il consiglio del collegio è composto da undici membri, eletti dagli iscritti al relativo albo a scrutinio segreto e con voto limitato.
      2. Il consiglio del collegio rimane in carica tre anni.
      3. Il consiglio del collegio elegge tra i suoi componenti un comitato di presidenza costituito dal presidente, da un vice presidente, da un segretario e da un tesoriere.
      4. In caso di impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal consigliere più anziano per iscrizione all'albo provinciale e, nel caso di pari anzianità

 

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di iscrizione, dal consigliere più anziano per età.
      5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della giustizia stabilisce, con proprio decreto, le modalità di elezione del consiglio del collegio.

Art. 10.
(Funzioni del consiglio del collegio).

      1. Al consiglio del collegio sono attribuite le seguenti funzioni:

          a) fissazione del contributo annuale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo nazionale, che gli iscritti all'albo devono versare al collegio;

          b) esercizio delle funzioni in materia disciplinare ad esso attribuite ai sensi degli articoli 12 e 13.

Art. 11.
(Compensi dei consulenti tecnici d'ufficio).

      1. I compensi spettanti ai consulenti tecnici d'ufficio sono approvati dal Ministro della giustizia, con proprio decreto, su proposta del Consiglio direttivo nazionale, sentite le organizzazioni dei medesimi consulenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.
      2. In relazione a particolari condizioni sociali e ambientali, il consiglio del collegio provinciale può disporre, in via generale, la riduzione fino al 30 per cento dei compensi stabiliti ai sensi del comma 1.
      3. Il consiglio del collegio esprime, se richiesto, parere di congruità sulle parcelle presentate dagli iscritti.
      4. È istituita la Cassa di previdenza dei consulenti tecnici d'ufficio, alla quale devono essere iscritti tutti gli appartenenti all'albo che non sono iscritti ad altra cassa di previdenza. Per coloro che usufruiscono dei servizi di un'altra cassa di previdenza l'iscrizione alla Cassa di cui al presente comma è facoltativa.

 

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Art. 12.
(Procedimento e sanzioni disciplinari).

      1. L'azione disciplinare nei confronti degli iscritti all'albo è promossa dal presidente del consiglio del collegio di appartenenza.
      2. All'interessato deve essere immediatamente comunicato per iscritto l'inizio dell'azione disciplinare nonché gli addebiti. Egli deve essere sentito dal presidente e dal consiglio del collegio di appartenenza e può farsi assistere da un difensore di fiducia.
      3. Il procedimento disciplinare è sospeso nell'ipotesi di contemporanea pendenza di un procedimento penale per fatti anche in parte coincidenti.
      4. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal consiglio del collegio di appartenenza; la loro determinazione non può essere delegata ai singoli membri del consiglio medesimo.
      5. Contro le decisioni del consiglio del collegio in materia disciplinare è sempre ammesso ricorso, anche per ragioni di merito, al Consiglio direttivo nazionale. Il ricorso è proposto, a pena di decadenza, entro un mese dalla data della comunicazione della decisione all'interessato. Per il procedimento dinanzi al Consiglio direttivo nazionale si osservano le disposizioni di cui al comma 2.
      6. Le decisioni del Consiglio direttivo nazionale sono appellabili dinanzi alla Corte di cassazione.
      7. L'ammonizione scritta è comminata nell'ipotesi di mancanze lievi, di negligenza nel proprio operato e di inesattezze non gravi nell'esercizio della propria attività.
      8. La censura è comminata nell'ipotesi di mancanze non lievi, di colpevole inazione e di cumulo di tre ammonizioni. Essa comporta la non rinnovabilità della nomina, allo scadere del mandato annuale.
      9. La sospensione o l'eventuale radiazione sono comminate, oltre che nei casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, nel caso di interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni.

 

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      10. A seguito dell'irrogazione della sanzione della radiazione, la reiscrizione all'albo può essere richiesta dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dal momento in cui la radiazione stessa è divenuta definitiva. Sulla domanda di reiscrizione decide il consiglio del collegio di appartenenza, sentito l'interessato. Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di reiscrizione, l'interessato può presentare ricorso al Consiglio direttivo nazionale, nel termine di quindici giorni dalla data della comunicazione del suddetto provvedimento.
      11. Il provvedimento di sospensione o di radiazione dall'albo o dall'albo di appartenenza per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, deve essere debitamente segnalato su entrambi gli albi.
      12. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, i motivi di radiazione dall'albo sono stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 16.

Art. 13.
(Sospensione cautelare).

      1. In pendenza di un procedimento che comporta l'irrogazione di una delle sanzioni disciplinari nei confronti di un iscritto all'albo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, il consiglio del collegio di appartenenza può deliberare la sospensione cautelare, sentito in ogni caso l'interessato.
      2. Avverso il provvedimento di sospensione cautelare, l'interessato può proporre ricorso al Consiglio direttivo nazionale entro il termine di quindici giorni dalla data della comunicazione del suddetto provvedimento.
      3. La sospensione cautelare cessa alla conclusione del procedimento disciplinare.
      4. Nel procedimento per l'applicazione della sospensione cautelare si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 12.

 

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Art. 14.
(Consigli direttivi provvisori).

      1. Su proposta del presidente del consiglio del collegio in ogni provincia è costituito un consiglio direttivo provvisorio istituito dal Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. I presidenti dei consigli direttivi provvisori di cui al comma 1 provvedono agli adempimenti necessari per l'insediamento del Consiglio direttivo nazionale. I consigli direttivi provvisori provvedono ad iscrivere all'albo coloro che ne fanno richiesta ai sensi dell'articolo 5. I medesimi consigli direttivi provvisori rimangono in carica fino all'insediamento dei collegi e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. I componenti dei consigli direttivi provvisori di cui ai commi 1 e 2 sono nominati tra coloro che esercitano la professione di consulente tecnico d'ufficio e che sono iscritti alle relative liste da almeno dieci anni.

Art. 15.
(Norme transitorie).

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia stabilisce, con proprio decreto, la data della prima sessione dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 6, nonché la data della sessione speciale di cui al comma 3 del presente articolo, che deve avere luogo entro i sei mesi successivi alla medesima data di entrata in vigore.
      3. È indetta in ogni circoscrizione provinciale una sessione speciale dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 6, che prevede il superamento di un colloquio orale. Due successive sessioni speciali possono avere luogo entro sei mesi dalla data di

 

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conclusione della prima. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, il Ministro della giustizia stabilisce le materie e i programmi oggetto del colloquio, nonché i criteri di nomina e gli emolumenti dei componenti della commissione esaminatrice.

Art. 16.
(Regolamento di attuazione).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica è emanato il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.


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