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PDL 5109

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5109



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VASCON, FRANCESCA MARTINI, BALLAMAN, CÈ, STUCCHI, DARIO GALLI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, LUSSANA, POLLEDRI, RIZZI, GUIDO ROSSI, PAGLIARINI, SAVO, PERROTTA, DI VIRGILIO, PERLINI, COLLAVINI, SARDELLI, MILANESE, BORRIELLO, BALDI, SANTORI, CARLUCCI, ORICCHIO, RICCIUTI, ZANETTA, BRUSCO, MORETTI, BERTOLINI, TARANTINO, COLUCCI, SGARBI, DI TEODORO, GERMANÀ, GIUDICE, FLORESTA, ORSINI, FONTANA, SCALTRITTI, SCHERINI, ZORZATO, MARIO PEPE, CUCCU, MORMINO, SAPONARA, CAMINITI, DE GHISLANZONI CARDOLI, MARINELLO, LOSURDO, PATARINO, LA GRUA, MAGGI, RAMPONI, FRAGALÀ, CANELLI, RAISI, SELVA, GALLO, FIORI, ZACCHERA, ONNIS, GIORGIO CONTE, LANDOLFI, VILLANI MIGLIETTA, ANTONIO PEPE, BELLOTTI, D'ALIA, D'AGRÒ, TUCCI, EMERENZIO BARBIERI, MANINETTI, MAZZONI, GIUSEPPE GIANNI, LUCCHESE, ANNA MARIA LEONE, FRIGATO, DELBONO, SANTINO ADAMO LODDO, CAMO, GIOVANNI BIANCHI, ANNUNZIATA, ROCCHI, CARBONELLA, LUSETTI, MONACO, CARDINALE, BIMBI, BOTTINO, BANTI, GERARDO BIANCO, FANFANI, BRESSA, SORO, SANTAGATA, STRADIOTTO, RUGGERI, CARRA, LETTIERI, REALACCI, OSTILLIO, COLLÈ, WIDMANN, LUIGI PEPE, SERENA, CUSUMANO, CIMA, BONITO, TOLOTTI, OLIVIERI, PREDA, CAZZARO, PISAPIA

Modifica all'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di agevolazioni fiscali a favore dei lavoratori portatori di handicap

Presentata il 1o luglio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Dalle indagini multiscopo dell'Istituto nazionale di statistica sulle condizioni di salute della popolazione emerge che i disabili costituiscono il 5 per cento della popolazione di età superiore a sei anni, oltre 2,6 milioni di persone.
      Il dato si riferisce alla popolazione che vive in famiglia e non tiene conto delle persone residenti permanentemente in
 

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istituto. Le famiglie con almeno un disabile sono 2 milioni e 396 mila, l'11,2 per cento del totale; in 246 mila famiglie vive più di un disabile. Questi dati evidenziano la reale situazione del mondo dell'handicap e ci inducono a meditare sulla necessità di permettere che la disabilità non sia più considerata qualcosa di distante e un problema soltanto per chi direttamente la vive, ma una questione sociale, che deve essere affrontata dal legislatore con efficacia e immediatezza.
      L'inserimento nel mondo del lavoro e l'autonomia economica sono fattori estremamente importanti per l'integrazione sociale delle persone con disabilità. Il processo di integrazione nel mondo del lavoro delle persone disabili, in passato costrette ad essere relegate ai margini della società, ricoverate in istituti specializzati o assistite in casa dalle famiglie, ha contribuito a fare sì che la loro situazione di disagio si integrasse in modo sinergico nel complesso dei problemi che devono essere affrontati quotidianamente da tutti, superando quello che rappresentava il cosiddetto «timore di confronto con le persone normodotate».
      L'inserimento nel mondo del lavoro, inoltre, è occasione di frequenti e intensi rapporti sociali, di scambio e confronto e, certamente, anche il modo più evidente per combattere la discriminazione culturale e sociale ancora persistente nei confronti della disabilità.
      In questo ambito, quindi, ad oggi molto è stato fatto, ma è importante che il legislatore continui ad impegnarsi con l'intento di rimuovere le cause ostative che rendono comunque difficoltoso alle persone disabili affrontare il mondo del lavoro in piena autonomia e senza gravare pesantemente sulle famiglie di appartenenza.
      Alla luce di quanto esposto e premesso che la politica di solidarietà deve essere inquadrata in un'azione ampia e finalizzata a garantire la coesione sociale come condizione stessa dello sviluppo, emerge la necessità di riconoscere e favorire soluzioni in grado di migliorare la qualità della vita privata e professionale dei disabili.
      Si ritiene, quindi, irrinunciabile predisporre modalità che permettano di rendere maggiormente accessibile l'inserimento nel mondo del lavoro per le persone diversamente abili.
      La presente proposta di legge, ispirata al rispetto dei princìpi stabiliti dalla Costituzione agli articoli 3, 4 e 31, che sanciscono, rispettivamente, che è compito della Repubblica «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che (...) impediscono il pieno sviluppo della persona umana»; che è compito della Repubblica garantire a tutti i cittadini il diritto al lavoro; che è compito della Repubblica agevolare «(...) con misure economiche (...) la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi (...)», è diretta a facilitare l'integrazione nel mondo del lavoro delle persone disabili, attraverso l'abbattimento dei costi relativi alle spese necessarie per il raggiungimento del luogo ove si presta l'attività lavorativa.
      In particolare, con il comma 1 dell'articolo 1 si intende consentire ai disabili di dedurre dal reddito complessivo le spese che sono costretti a sostenere per recarsi sul luogo di lavoro, quindi tutti gli oneri aggiuntivi, ovviamente documentati, imputabili all'handicap del soggetto beneficiario del provvedimento.
      Con il comma 2 del medesimo articolo si demanda al Ministro dell'economia e delle finanze di fissare, con decreto, le modalità di attuazione per l'identificazione degli oneri deducibili, nonché la documentazione richiesta per procedere alla deduzione.
      L'articolo 2 reca, infine, la copertura finanziaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Agevolazioni fiscali a favore dei lavoratori portatori di handicap).

      1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili, dopo le parole: «o menomazione,» sono inserite le seguenti: «le spese necessarie per il raggiungimento del luogo ove si presta l'attività lavorativa,».
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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