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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5202 |
1. Sono autorizzati all'esercizio delle attività di organizzazione e produzione di spettacoli, concerti musicali ed eventi di intrattenimento eseguiti in luoghi aperti al pubblico, con capienza superiore a cinquecento persone, i soggetti che a tale fine risultano iscritti al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
2. Non sono soggetti all'obbligo di cui al comma 1 le associazioni, le organizzazioni sindacali, i partiti politici e le confessioni religiose.
1. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile dei lavoratori dello spettacolo e del reddito di impresa dei soggetti di cui all'articolo 1 sono riconosciute le deduzioni per i costi di ammortamento per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle apparecchiature e delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio inerenti l'esecuzione della prestazione lavorativa o l'attività di impresa.
2. Ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono riconosciute le detrazioni relative all'acquisto di beni e servizi di cui al comma 1 del presente articolo.
1. All'articolo 1, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti periodi: «Ai medesimi lavoratori quando organizzano autonomamente, per la preparazione degli spettacoli, le giornate di prova, è consentito l'inserimento delle stesse nei relativi contratti di ingaggio come giornate di lavoro non retribuite, gravate tuttavia di adempimenti contributivi esclusivamente ai fini previdenziali concernenti l'ENPALS. In tal caso il contributo è computato sul minimo contrattuale. Ai fini del calcolo numerico delle giornate contributive necessarie alla maturazione del diritto alla pensione, le giornate di prova sono computate come giornate di lavoro a tempo pieno nel limite massimo annuale necessario per conseguire il requisito di 120 contributi giornalieri».
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni bilancio.
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