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PDL 5202

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5202



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MONTECCHI, CHIAROMONTE, LOLLI, GRIGNAFFINI

Disposizioni in materia di attività di organizzazione e produzione di spettacoli musicali, nonché in materia di previdenza dei lavoratori dello spettacolo

Presentata il 29 luglio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Il settore dello spettacolo e dell'intrattenimento musicale riveste un'importanza sempre crescente nelle moderne società sia sotto il profilo economico sia per quanto attiene alle tematiche legate all'accesso e alla fruibilità dei prodotti culturali.
      Il pur ampio e articolato corpo normativo relativo a tale ambito lascia irrisolti alcuni importanti nodi che condizionano l'attività di alcune figure chiave del settore dello spettacolo.
      In primo luogo, si è ritenuto opportuno intervenire, nel rispetto del principio della libertà di iniziativa economica, con una disciplina dell'attività di organizzazione e produzione di spettacoli, concerti ed eventi di intrattenimento che, in ragione delle delicate e complesse funzioni che le sono proprie, assicuri professionalità, competenza e continuità operativa. A tale fine l'articolo 1 prevede l'obbligo, per tali operatori, dell'iscrizione al registro delle imprese previsto dal codice civile.
      Altrettanto importante è sembrata la previsione, contenuta nell'articolo 2, del riconoscimento, ai fini della determinazione dei redditi degli operatori dello spettacolo - siano essi lavoratori o imprese - della deduzione dei costi di ammortamento per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di tutte quelle apparecchiature, strumentazioni e supporti che si dimostrino funzionali all'esercizio delle proprie attività. Analogo riconoscimento è previsto dal comma 2 dello stesso articolo, ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto.
 

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      Anche in materia previdenziale si è ritenuto di dover intervenire, con l'articolo 3, al fine di ripristinare le disposizioni, abrogate dal comma 4 dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, finalizzate a riconoscere la facoltà del versamento di contributi figurativi per le giornate corrispondenti alla preparazione degli spettacoli, con l'obiettivo di consentire così il raggiungimento dei minimi dei periodi lavorativi, validi per la corresponsione del trattamento pensionistico.
      Infine, l'articolo 4 dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dalla presente proposta di legge, valutati complessivamente pari a 10 milioni di euro annui.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Soggetti abilitati).

      1. Sono autorizzati all'esercizio delle attività di organizzazione e produzione di spettacoli, concerti musicali ed eventi di intrattenimento eseguiti in luoghi aperti al pubblico, con capienza superiore a cinquecento persone, i soggetti che a tale fine risultano iscritti al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
      2. Non sono soggetti all'obbligo di cui al comma 1 le associazioni, le organizzazioni sindacali, i partiti politici e le confessioni religiose.

Art. 2.
(Disposizioni fiscali).

      1. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile dei lavoratori dello spettacolo e del reddito di impresa dei soggetti di cui all'articolo 1 sono riconosciute le deduzioni per i costi di ammortamento per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle apparecchiature e delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio inerenti l'esecuzione della prestazione lavorativa o l'attività di impresa.
      2. Ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono riconosciute le detrazioni relative all'acquisto di beni e servizi di cui al comma 1 del presente articolo.

 

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Art. 3.
(Disposizioni previdenziali).

      1. All'articolo 1, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti periodi: «Ai medesimi lavoratori quando organizzano autonomamente, per la preparazione degli spettacoli, le giornate di prova, è consentito l'inserimento delle stesse nei relativi contratti di ingaggio come giornate di lavoro non retribuite, gravate tuttavia di adempimenti contributivi esclusivamente ai fini previdenziali concernenti l'ENPALS. In tal caso il contributo è computato sul minimo contrattuale. Ai fini del calcolo numerico delle giornate contributive necessarie alla maturazione del diritto alla pensione, le giornate di prova sono computate come giornate di lavoro a tempo pieno nel limite massimo annuale necessario per conseguire il requisito di 120 contributi giornalieri».

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni bilancio.


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