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PDL 4466

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4466



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Disposizioni in materia di lotta alla pedofilia

Presentata il 6 novembre 2003


      

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Onorevoli Colleghi! - La pedofilia è una delle grandi piaghe della nostra epoca. È, purtroppo, un tema di estrema attualità che ha destato nell'opinione pubblica un fortissimo turbamento, dovuto ai recenti fatti di cronaca che hanno visto come protagonisti i minori in qualità di vittime. Si parla di circa 2 milioni di bambini soggetti a sfruttamento sessuale. Dato allarmante! I crimini commessi sui minori mobilitano in noi emozioni profonde, e spesso non siamo sufficientemente disposti a guardare dentro di noi e i nostri fantasmi. La ricerca medica, psichiatrica e psicologica ha, per molti secoli, dato poco rilievo ai maltrattamenti sui minori, all'infanzia, quasi fosse un tabù prendere atto della loro esistenza e studiarne, insieme alle cause, le possibili soluzioni. Eppure questa è un età in cui si pongono le basi per lo strutturarsi di una personalità sana o patologica. Ciò che il bambino sperimenta sin dalla nascita rimarrà indelebilmente inscritto nella sua memoria, con enormi conseguenze per tutto il resto della vita. Il minore vittima di una violenza, a volte, è troppo piccolo per tradurre in parole l'accaduto, deve fare uno sforzo molto intenso per vincere la tendenza a tacere una esperienza di cui si vergogna e di cui, talvolta, si sente in parte responsabile, al di là di ogni elemento reale. Di contro il pedofilo ha un «radar» particolare per riconoscere il bambino bisognoso d'amore, in cui rivede se stesso e si identifica. Nella personalità del pedofilo vi è una componente delirante che il paziente ha costruito fin dall'adolescenza. Ma c'è un dato ancor più raccapricciante, che più di ogni altro ci deve fare riflettere: la maggior parte dei casi si verifica all'interno delle famiglie (il 90 per cento dei casi, così come emerge dalle ricerche condotte dall'Istituto nazionale di statistica) coperta e protetta da un muro di assoluta omertà; proprio quel nucleo familiare su cui il bambino conta di più per sentirsi amato e protetto. È evidente che l'impegno
 

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da profondere deve essere sul piano sociale, culturale e politico, perché, al giorno d'oggi, la pedofilia si presenta attraverso varie forme: nel passato vi era un incisivo atteggiamento di protezione sociale nei confronti dell'adolescente, oggi vi sono minori che si prostituiscono sulle strade, vi sono pubblicità che mostrano adolescenti ammiccanti, esiste il turismo sessuale.
      La presente proposta di legge nasce dalla presa di coscienza del dramma degli abusi indiscriminati sui minori. La finalità è quella di creare una sinergia tra tutti gli individui e con l'opinione pubblica, poiché si crede fermamente nella collaborazione, nell'unione della sensibilità e dell'intelligenza, nel fatto che la forza del lavoro di tutti, ognuno con il proprio specifico, sia il modo migliore per dare il contributo ad una giusta causa. A tale proposito è bene ricordare quanto ha scritto il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, Kofi Annan: «Non c'è responsabilità più sacra di quella che il mondo ha verso i bambini. Non c'è dovere più importante di garantire che siano rispettati i loro diritti, che il loro benessere sia tutelato, che le loro vite siano libere dalla paura e dal bisogno e che essi possano crescere nella pace (...)».
      L'articolo 1 della proposta di legge prevede un aumento di pena per il reato previsto dall'articolo 600-bis del codice penale.
      L'articolo 2 prevede un aumento di pena per i reati previsti dall'articolo 600-ter del codice penale, mentre gli articoli 3 e 4 prevedono un aumento di pena per i reati previsti dagli articoli 600-quater e 600-quinquies del medesimo codice.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Prostituzione minorile).

      1. All'articolo 600-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a sedici anni»;

          b) al secondo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni e con la multa non inferiore a 15 mila euro».

Art. 2.
(Pornografia minorile).

      1. All'articolo 600-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a sedici anni»;

          b) al terzo comma, le parole: «da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni e con la multa da 100 mila euro a 500 mila euro»;

          c) al quarto comma, le parole: «fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a cinque anni e con la multa da 8 mila euro a 40 mila euro».

 

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Art. 3.
(Detenzione e diffusione di materiale
pornografico).

      1. All'articolo 600-quater del codice penale, le parole: «fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei anni o con la multa non inferiore a 7 mila euro».

Art. 4.
(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile).

      1. All'articolo 600-quinquies del codice penale, le parole: «da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a diciotto anni e con la multa da 40 mila euro a 400 mila euro».


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