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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5243 |
1. A decorrere dal 1o gennaio 2006, definito il programma di alienazione degli immobili ad uso residenziale e le relative cartolarizzazioni, la restante parte del patrimonio residenziale degli enti previdenziali pubblici e dello Stato e quello eventualmente trasformabile in edilizia pubblica residenziale è conferito ad una società per azioni pubblica appositamente costituita, al fine di consentirne la locazione a conduttori aventi reddito familiare annuo non superiore a 20.000 euro lordi.
2. Il conferimento di cui al comma 1, effettuato dagli enti previdenziali pubblici e degli altri organi dello Stato, con delibera dei rispettivi consigli di amministrazione e dei Ministri, deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2005.
1. Non sono oggetto del conferimento di cui all'articolo 1 gli immobili definiti di pregio.
1. Per la stipula dei contratti di locazione di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano le disposizioni della legge 27 luglio 1978, n. 392, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
1. Gli enti locali stipulano apposite convenzioni con la società per azioni di cui all'articolo 1, nelle quali è prevista una aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
1. Gli alloggi conferiti alla società di cui all'articolo 1 non locati, dopo la pubblicazione dei relativi bandi di assegnazione, o che si rendono liberi dopo l'assegnazione o perché i relativi bandi di assegnazione sono andati deserti, sono messi a disposizione dei comuni di pertinenza prioritariamente e di quelli confinanti secondariamente, per essere assegnati con priorità a conduttori con reddito non superiore a quello di accesso all'edilizia residenziale pubblica per i quali è avvenuta o deve avvenire entro due mesi azione di rilascio degli immobili in loro godimento, sulla base di appositi elenchi tenuti dai comuni medesimi.
2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono locati mediante contratti stipulati ai sensi dell'articolo 3.
1. La società per azioni di cui all'articolo 1 ogni quattro anni provvede all'adeguamento del limite di reddito previsto per l'accesso alla locazione agevolata prevista dalla presente legge.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2004, a 15 milioni di euro per l'anno 2005 e a 20 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-
1. La società per azioni di cui all'articolo 1 può provvedere alla ristrutturazione degli immobili ad essa ceduti dallo Stato, da enti pubblici e privati o comunque facenti parte del proprio patrimonio. Essa può, altresì, partecipare all'acquisto di immobili cartolarizzati dopo la seconda gara di ribasso.
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle attività produttive nominano due consiglieri di amministrazione ciascuno della società per azioni di cui all'articolo 1. Il presidente del medesimo consiglio è nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il consiglio di amministrazione è rinnovato ogni cinque anni.
1. La società per azioni di cui all'articolo 1 è privatizzata al 49 per cento a decorrere dal 1o dicembre 2008.
1. Il personale della società per azioni di cui all'articolo 1 è reperito mediante apposite procedure di mobilità tra i Ministeri interessati e tra le società a totale
1. Gli enti previdenziali privati riservano il 10 per cento del proprio patrimonio offerto in locazione dal 1o gennaio 2006 alla società per azioni di cui all'articolo 1. Agli stessi enti previdenziali sono estese le agevolazioni fiscali stabilite per la medesima società per azioni dall'articolo 4.
1. Il Ministro per la funzione pubblica, di intesa con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, redige la pianta organica della società per azioni di cui all'articolo 1 e stabilisce i compensi per i membri del consiglio di amministrazione.
2. Eventuali variazioni alla pianta organica della società per azioni di cui all'articolo 1 proposte dal consiglio di amministrazione della stessa società devono essere approvate dal Ministro per la funzione pubblica.
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