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PDL 5187

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5187



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PERROTTA, BIONDI, CESARO, CIMA, DI TEODORO, FRAGALÀ, GALLO, LOSURDO, LUCCHESE, MARRAS, MILANESE, PARODI, RAMPONI, ANTONIO RUSSO, SANTORI, SARDELLI, SAVO, SERENA, SGARBI, TARDITI, ALFREDO VITO, ZAMA

Disposizioni in materia elettorale

Presentata il 26 luglio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende tutelare con più forza un diritto-dovere dei cittadini, ovvero la possibilità di esprimere il voto. Le ultime elezioni, specialmente nel ballottaggio, hanno attestato la vittoria di una coalizione non di centro-sinistra o di centro-destra, ma degli astensionisti. Codesta disaffezione al voto coinvolge sia gli elettori dell'Ulivo sia quelli della Casa delle Libertà; il virus del non voto, infatti, si insinua nelle menti dei cittadini incurante delle bandiere dei partiti politici.
      Poiché crediamo profondamente nella nostra Costituzione, a partire dall'articolo 1, secondo comma («La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione»), ci riempiono di tristezza i dati sull'affluenza alle urne registrata negli ultimi ballottaggi.
      Una buona percentuale degli astensionisti del secondo turno appartiene a quel gruppo di persone che deve votare da una parte risiedendo in un'altra località. Questi cittadini sono costretti, sia pure in parte (lo Stato infatti rimborsa il 70 per cento del valore del biglietto ferroviario), a provvedere con le loro finanze al trasporto nel luogo dell'elezione; spesso quindi il loro voto viene espresso, per esigenze oggettive, solo al primo turno. Ciò che proponiamo è di fare risparmiare sia i cittadini che si trovano nelle condizioni citate, sia lo Stato che si vede costretto a corrispondere un notevole rimborso.
      Tale risparmio è garantito semplicemente dando la possibilità di esprimere le proprie preferenze al ballottaggio presso le località ove si soggiorna. Coloro che hanno votato già al primo turno potrebbero presentarsi, muniti di un attestato rilasciato dal presidente del seggio elettorale, presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo ed esprimere lì la propria preferenza. Tale escamotage punta sia a fare risparmiare ai cittadini e allo Stato circa 30 milioni di euro in rimborsi, sia ad aumentare la percentuale dei votanti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali si applica la tariffa ridotta prevista dall'articolo 116 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Per le medesime elezioni, i cittadini italiani residenti all'estero hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al comune in cui votano e viceversa.

Art. 2.

      1. Le facilitazioni di viaggio stabilite dall'articolo 1 non spettano in caso di turni di ballottaggio.

Art. 3.

      1. I presidenti di seggio elettorale sono tenuti a rilasciare, previa richiesta del votante e dietro esibizione del titolo di viaggio, un certificato attestante la presenza del votante stesso al primo turno di elezione.
      2. Il certificato di cui al comma 1 permette di esercitare il diritto di voto al secondo turno in qualsiasi prefettura - ufficio territoriale del Governo situata nel territorio nazionale.
      3. La prefettura - ufficio territoriale del Governo, prescelta per esercitare il diritto di voto ai sensi del comma 2, è autorizzata ad eseguirne lo spoglio e a comunicare i risultati alla prefettura - ufficio territoriale e del Governo del luogo di residenza ufficiale del votante.

 

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      4. Lo spoglio delle schede per le elezioni di cui al presente articolo deve avvenire in presenza di un presidente di seggio e di due scrutatori nominati dal prefetto. Coloro che eseguono lo spoglio delle schede sono responsabili, ai fini civili e penali, delle eventuali irregolarità riscontrate nel medesimo spoglio.


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