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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5262 |
L'ipotesi di trasferire al giudice di pace la competenza del tribunale per i procedimenti già previsti dagli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dalla legge n. 189 del 2002, nonché per i procedimenti di convalida dei provvedimenti del questore che dispongono l'accompagnamento alla frontiera previsti all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto in esame, determina maggiori oneri derivanti dalla corresponsione delle relative indennità per le udienze e per i relativi provvedimenti ai giudici di pace connessi alla maggiore attività. Al fine di quantificare la spesa si ipotizza di istituire specifiche indennità di udienza e di provvedimento pari, rispettivamente, a 20,00 e 10,00 euro.
Dall'analisi dei dati statistici dell'anno 2003, forniti dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, risulta che il numero di procedimenti che verranno iscritti presso gli uffici del giudice di pace (sede dei capoluoghi di provincia) sarà pari complessivamente a circa 53.321 l'anno (n. 39.458 convalide e ricorsi - articolo 13 e n. 13.863 convalide - articolo 14), che le udienze previste per i procedimenti in esame sono determinate in circa 30 all'anno oltre a quelle tenute per l'attività ordinaria, che il numero dei giudici di pace interessati è pari a 2.000 unità. Il maggiore onere annuo per indennità ai giudici di pace viene quantificato in 1.733.210 euro e così specificato:
indennità per provvedimento n. 53.321 procedimenti x euro 10,00 = euro 533.210
indennità udienza n. 30 udienze x n. 2.000 giudici x euro 20,00 = euro 1.200.000
Totale euro 1.733.210
Per quanto concerne le spese di gestione complessiva e di assistenza alle persone trattenute nei centri si ritiene che l'applicazione dell'articolo 1, comma 1, determini nuovi oneri, quantificati tenendo conto dei seguenti dati forniti dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, per l'anno 2003:
numero aggiuntivo dei trattenuti nei centri 11.832;
costo medio pro die, pro capite euro 51,96;
periodo di permanenza medio n. 4 giorni.
Determinate in n. 11.832 le persone che usufruiranno dei centri in attesa della definizione del procedimento di convalida, il costo annuo a regime è pari a euro 2.459.162,88 (11.832 x euro 51,96 spesa pro die, pro capite x 4 giorni).
Complessivamente, quindi, gli oneri recati dal presente provvedimento ammontano ad euro 4.192.373 in ragione d'anno.
Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento è immediatamente esecutivo. Il tribunale in composizione monocratica verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione.
8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero é ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete.
1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 è tempestivamente proposto, il tribunale in composizione monocratica fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini è inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice è notificato, a cura della cancelleria, all'autorità che ha emesso il provvedimento.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al tribunale in composizione monocratica, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
4. Il tribunale in composizione monocratica, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo 13 e al presente articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida può essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. È altresì dovuta un'indennità di lire 500.000 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla è dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno.
4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter del presente articolo di cui al comma 2-bis dell'articolo 15 è rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.
1. È convertito in legge il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 15 luglio 2004, di modificare l'attuale disciplina in materia di espulsioni di immigrati clandestini, per assicurare piena efficacia alle garanzie previste dall'articolo 13 della Costituzione anche agli stranieri per i quali sia stato disposto l'accompagnamento alla frontiera e, contestualmente, prevedere adeguate misure per assicurare la massima celerità dei provvedimenti di convalida e di esecuzione delle espulsioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
1. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni», il comma 5-bis è sostituito dai seguenti:
«5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale
2. Al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole: «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace».
3. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «il tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice di pace».
4. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «al tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida».
5. Il comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di trattenimento di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione».
6. Il comma 5-quinquies dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Il questore, per assicurare l'esecuzione
7. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-quater, per ciascuna delle quali è dovuta una indennità di euro 20»;
b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:
«3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis e 8, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, è corrisposta una indennità di euro 10»;
c) al comma 4, dopo le parole: «di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter» sono inserite le seguenti: «, nonché 3-quater,».
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, determinati nel limite massimo di euro 1.397.458 per l'anno 2004 e di euro 4.192.373 a decorrere dall'anno 2005, si provvede:
a) quanto ad euro 577.737 a decorrere dall'anno 2004, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) quanto ad euro 819.721 per l'anno 2004 ed euro 2.459.163 a decorrere dall'anno 2005, mediante riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
c) quanto ad euro 1.155.473 a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 settembre 2004.
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Fini, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri.
Pisanu, Ministro dell'interno.
Calderoli, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione.
Castelli, Ministro della giustizia.
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.
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