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PDL 5241

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5241



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Modifica del comma 50 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di utilizzo di edifici pubblici come seggi elettorali

Presentata il 27 agosto 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Purtroppo oggi si vota una volta l'anno, il che determina, prima di tutto, che molte scuole devono chiudere per più giorni per poter adeguare gli edifici per le elezioni, cosa che sicuramente va a detrimento di un ordinato svolgimento delle attività scolastiche.
      Non solo, ma la legge vigente che destina alle elezioni questi particolari edifici, non solo comporta spreco di soldi, in quanto bisogna comunque pagare il personale scolastico inutilmente, ma è anche dannosa perché in molte zone d'Italia per votare bisogna allontanarsi notevolmente dalla propria abitazione, cosa che non permette a molti anziani di esercitare il proprio diritto al voto.
      Occorre anche tenere presente che molti edifici scolastici non sono adeguati alle normative in favore dei portatori di handicap per cui spesso questi ultimi non vanno a votare, sapendo di non poter salire le scale che portano ai seggi elettorali.
      Ed allora la presente proposta di legge cerca di sopperire a tali deficienze organizzative-legislative, contribuendo di fatto all'aumento del numero dei votanti, con il favorire la localizzazione degli uffici elettorali anche negli altri uffici pubblici.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 50 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «50. I comuni determinano la localizzazione delle sezioni elettorali, prevedendone l'ubicazione nei municipi, nelle sedi circoscrizionali, nelle biblioteche e in tutti gli altri uffici pubblici adatti. Per gli edifici scolastici, ove necessario, le sezioni sono localizzate, con priorità, nelle palestre, se facilmente accessibili, per non compromettere l'attività scolastica. Per gli edifici dello Stato e degli altri enti pubblici, è necessaria l'autorizzazione delle amministrazioni competenti».


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