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PDL 5239

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5239



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Agevolazioni fiscali a sostegno del patrimonio rurale

Presentata il 27 agosto 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Il patrimonio boschivo nazionale subisce un naturale depauperamento dovuto ad incuria della manutenzione da parte dei proprietari o ad incidenti dolosi e non, che distruggono ancora di più il territorio, a causa della incuria in cui molta parte del territorio è lasciata.
      Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e successive modificazioni, ha introdotto una serie di agevolazioni per i proprietari di unità rurali che ricomprendono nel proprio ambito porzioni di territorio adibito alla forestazione.
      Ma l'applicazione della stessa normativa comunitaria è complicata o farraginosa e non assolutamente esaustiva.
      La presente proposta di legge prevede un sistema di deducibilità atto a favorire il mantenimento e la corretta tenuta delle aree forestali e l'esclusione dai benefici di coloro che hanno provocato volontariamente la distruzione del bosco nel proprio fondo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I proprietari di unità rurali nei cui ambiti ricadono zone forestali possono dedurre dal reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il 10 per cento delle spese effettivamente da loro sostenute al fine di provvedere al mantenimento o al rimboschimento delle stesse unità.

Art. 2.

      1. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 1 non si applica nei confronti dei proprietari che hanno provocato incendi dolosi nelle loro unità rurali.
      2. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 1 non si applica, altresì, quando le spese per le opere previste dal medesimo articolo 1 risultano superiori al valore del prodotto dell'azienda interessata.
      3. Nei confronti di imputati o di coimputati in procedimenti per incendio doloso o non doloso di zone forestali, l'erogazione del beneficio fiscale di cui all'articolo 1 è sospesa in attesa del giudizio definitivo.

Art. 3.

      1. I proprietari aventi diritto al beneficio fiscale di cui all'articolo 1 presentano apposita domanda al reparto del Corpo forestale dello Stato competente per territorio che entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda stessa è tenuto, dopo avere verificato il possesso dei requisiti prescritti, a pronunciarsi in merito. Decorso inutilmente tale termine, si applica il principio del silenzio-assenso.

 

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Art. 4.

      1. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 1 è applicabile una sola volta ogni cinque anni.

Art. 5.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2004 e a 2,5 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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