PDL 5238
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5238
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato PERROTTA
Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di esenzione dall'IVA per le organizzazioni di volontariato
Presentata il 27 agosto 2004
Onorevoli Colleghi! - Da tempo le organizzazioni di volontariato hanno prospettato la necessità di ottenere l'esenzione dall'IVA con riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati esclusivamente in funzione dello svolgimento di attività di solidarietà.
Si tenga presente che ciò è previsto dalla cosiddetta VI direttiva approvata nel lontano 1977. Pertanto, va modificato o, meglio, precisato il comma 2 dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Su questa questione varie circolari ministeriali si contraddicono, per cui si rende necessaria una vera e propria interpretazione autentica della legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, deve interpretarsi nel senso che tutte le operazioni attive e passive effettuate esclusivamente per fini di solidarietà dalle organizzazioni di volontariato legalmente riconosciute di cui all'articolo 3 della medesima legge, non sono considerate cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono escluse le operazioni attive e passive poste in essere dalle organizzazioni di volontariato legalmente riconosciute di cui all'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nell'esercizio di attività commerciali non marginali.