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PDL 5192

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5192



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PEZZELLA, BRIGUGLIO, CANELLI, CARUSO, GIULIO CONTI, FATUZZO, LA GRUA, MEROI, PAOLONE, TAGLIALATELA, VILLANI MIGLIETTA

Norme in materia di tutela degli utenti dei servizi bancari

Presentata il 27 luglio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La Suprema Corte di cassazione, con sentenza n. 2374 del 16 marzo 1999, ha inteso dare un forte segnale al Parlamento in merito all'ormai improrogabile necessità di mettere un freno all'abuso di posizione dominante sistematicamente esercitato dal sistema bancario italiano nei confronti di un'ampia schiera di utenti deboli. Nel ribadire il divieto di anatocismo, sancito dal codice civile, rispetto all'uso invalso degli istituti bancari di capitalizzare trimestralmente gli interessi pagati dai propri clienti, la Corte di cassazione ha peraltro riconfermato la prevalenza della norma scritta sull'uso consuetudinario che, per quanto consolidato, nel sistema vigente non può mai assumere efficacia abrogativa di una fonte sopraordinata. Ebbene, dopo l'approvazione della fondamentale legge 17 febbraio 1992, n. 154, recante «Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari», tutti si illusero che le banche avrebbero recepito il messaggio e, mutato registro, provveduto spontaneamente ad autoregolamentarsi contro un uso improprio ed elusivo degli strumenti operativi, tipizzati e non. Così non fu. Solo la modifica apportata all'articolo 1938 del codice civile, tesa ad eliminare dalla prassi bancaria le famigerate «fideiussioni omnibus» - ovvero a circoscriverne la portata entro limiti ben precisi di importo - si può affermare che abbia raggiunto con sufficienza lo scopo che il legislatore si era prefisso. Altre disposizioni, invero, furono e sono abilmente
 

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aggirate nel mero rispetto della forma e in senso contrario alla sostanza e allo spirito della citata legge.
      Nel caso di modifica alle condizioni contrattuali, la mala fede evidente di un sistema che non tollera la trasparenza è facilmente osservabile, lì dove l'obbligatoria comunicazione al cliente, prevista dall'articolo 6 della legge n. 154 del 1992, risulti limitata al mero differenziale, anziché nel riporto in chiaro dell'intero valore del nuovo tasso. Di converso e per ironia, è generalmente aumentato il numero delle informative, spesso inutili, trasmesse al solo fine di addebitarne il costo all'ignaro utente e sopperire con questa nuova fonte di entrata al progressivo restringersi della forbice tra tassi attivi e passivi registrato negli ultimi anni. Altri ed ulteriori abusi a danno della trasparenza occorrono nella gestione delle valute di accreditamento o di addebitamento di contante, titoli di credito, documenti di legittimazione e quant'altro in uso nel sistema economico, nella commissione di massimo scoperto, nelle maggiorazioni dell'interesse previste per gli sconfinamenti. Tutte procedure comunemente adottate in ambito bancario, per celare agli occhi del cliente il tasso effettivamente praticato, rispetto a quello nominalmente promesso.
      Parimenti deprecabile è la prassi bancaria di pretendere supplementi di garanzia a fronte di operazioni spesso naturalmente collegate a un elemento contrattuale di tutela. Tali sono, ad esempio, eventuali manleve pretese a fronte di mutui già assistiti da copertura ipotecaria o, ancora, richieste di costituzioni di pegni regolari e irregolari, cauzioni improprie e quant'altro la prassi bancaria sia capace di inventare per eliminare del tutto il proprio naturale fattore di rischio imprenditoriale, ovvero, e peggio, per aggirare la par condicio con gli altri creditori, qualora sopravvengano procedure concorsuali. Infine, ma non per importanza, vi è la questione del recesso unilaterale con termine brevissimo di preavviso, che assiste molti contratti bancari. Strumento di pressione dagli effetti sicuri, la possibilità di chiudere i rubinetti del credito ad nutum rappresenta per la banca la fonte maggiore del proprio potere contrattuale e le assicura sempre e comunque il tacito consenso della controparte che, pur di continuare a godere di un fido, accetta senza proteste le continue vessazioni di cui è fatta troppo spesso oggetto. Per tali ragioni, la presente proposta di legge intende intervenire incisivamente su tali fattori di turbativa di quello che dovrebbe essere il normale rapporto tra il cliente e la propria banca.
      All'articolo 1 è introdotta una modifica all'articolo 6 della citata legge 17 febbraio 1992, n. 154. Tale modifica intende costringere tutte le banche ad informare chiaramente gli utenti su eventuali variazioni, ad essi sfavorevoli, nelle condizioni applicate ai rapporti in essere.
      Con l'articolo 2 si intende ampliare il termine, stabilito dall'articolo 8 della citata legge n. 154 del 1992, entro il quale il cliente può fare opposizione all'estratto conto inviatogli dalla banca. Si dispone, inoltre, la totale gratuità degli invii delle comunicazioni obbligatorie, salvo il recupero delle spese postali.
      L'articolo 3 modifica l'articolo 1845 del codice civile, stabilendo l'obbligo di un preavviso di almeno tre mesi nei recessi unilaterali, da parte degli istituti, dai rapporti bancari di apertura di credito in conto corrente. Determina, inoltre, che all'importo sospeso e sino alla data di restituzione si applichino esclusivamente gli interessi legali. Ciò al fine di evitare la comune pratica bancaria di far lievitare in maniera astronomica gli interessi a proprio favore, approfittando in maniera usuraia di tali situazioni.
      L'articolo 4 introduce i commi 1-bis e 1-ter all'articolo 120 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, stabilendo il principio di omologia nella periodicità di conteggio di interessi tra operazioni attive e passive.
      L'articolo 5 stabilisce un termine di due mesi per l'adeguamento da parte degli
 

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istituti bancari dei propri contratti alle nuove condizioni.
      L'articolo 6 sancisce il divieto per gli istituti di credito di richiedere le garanzie cosiddette «collaterali» a fronte di rapporti già garantiti da elementi costitutivi del contratto bancario, con l'obbligo di liberare le garanzie suppletive esistenti per i contratti in essere, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
      Gli articoli 7 e 8 disciplinano, rispettivamente, le sanzioni da irrogare nell'ipotesi di violazione delle disposizioni della legge e la data di entrata in vigore della medesima.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Informazioni alla clientela).

      1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, dopo le parole: «comunicazione scritta» sono inserite le seguenti: «che indichi in modo chiaro ed esatto le nuove condizioni applicate».
      2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, è abrogato.

Art. 2.
(Opposizione del cliente e comunicazioni).

      1. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni».
      2. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, sono inseriti i seguenti:

          «4-bis. Tutte le comunicazioni obbligatorie ai sensi della presente legge non possono comportare addebito di spese per il cliente, tranne il rimborso di quelle postali.
          4-ter. È fatto divieto agli enti e ai soggetti di cui all'articolo 1 di addebitare al cliente le spese delle comunicazioni che non siano obbligatorie per legge o delle quali il cliente non abbia fatto comprovata ed esplicita richiesta».

Art. 3.
(Recesso unilaterale nelle aperture
di credito bancario in conto corrente).

      1. Al secondo comma dell'articolo 1845 del codice civile, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

 

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      2. Dopo il secondo comma dell'articolo 1845 del codice civile è inserito il seguente:

          «Dalla data di sospensione dell'utilizzo del credito a quella di effettiva restituzione, si applicano a favore della banca esclusivamente gli interessi legali, con esclusione di ogni altro accessorio».

Art. 4.
(Modalità di calcolo degli interessi).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 120 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono inseriti seguenti:

          «1-bis. Il CICR stabilisce, con propria delibera, le modalità ed i criteri per la produzione degli interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, in modo tale che siano rispettate le disposizioni del codice civile in materia e, in ogni caso, che sia assicurata nelle operazioni di conto corrente la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori.
      1-ter. Con la stessa delibera di cui al comma 1-bis sono stabiliti le modalità e i termini di rimborso dei maggiori interessi pagati dai clienti in ragione della capitalizzazione trimestrale nei periodi precedenti, fino a un massimo di dieci anni».

Art. 5.
(Termini per l'adeguamento).

      1. Entro due mesi dalla emanazione della delibera prevista dal comma 1-bis dell'articolo 120 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, gli istituti di credito devono adeguare i contratti già stipulati alle nuove disposizioni.

 

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Art. 6.
(Divieto di garanzie supplementari).

      1. Nei contratti di mutuo, comunque denominati, in cui l'oggetto dato in garanzia rientra tra le fattispecie costitutive del titolo del contratto stesso, è fatto divieto agli istituti di credito di richiedere ulteriori garanzie, sia reali che personali.
      2. Per i contratti già stipulati, che non rispettano la condizione di cui al comma 1, gli istituti di credito devono liberare le garanzie supplementari eventualmente ricevute nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.
(Sanzioni).

      1. Per ciascuna violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 10.000 euro a 25.000 euro.
      2. In caso di violazioni ripetute alle disposizioni della presente legge, si applica, altresì, la sanzione prevista dal comma 5 dell'articolo 128 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

Art. 8.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    


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