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PDL 5186

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5186



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BENVENUTO, PISTONE, CENNAMO, FLUVI

Modifiche all'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti l'albo dei promotori finanziari

Presentata il 26 luglio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - L'esitante e tuttora incerto cammino parlamentare del disegno di legge unificato di revisione degli strumenti di tutela del risparmio ci induce, per accelerare i tempi, a proporre in via prioritaria la rapida approvazione della riforma dell'albo dei promotori finanziari (articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, cosiddetto «testo unico della finanza»).
      Il testo è il medesimo presente fin dal momento dell'adozione del testo-base complessivo da parte delle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera dei deputati nella seduta del 5 maggio 2004; nel corso di tutti questi mesi, fra le molte centinaia di emendamenti presentati nelle varie fasi dell'iter, un solo emendamento integrativo ha riguardato l'articolo 11, comma 1, lettera b), del testo-base in questione.
      Confortati da simile concordia di vedute, ripresentiamo la disposizione in questa sede sulla base delle seguenti motivazioni.
      Attualmente la tenuta dell'albo dei promotori finanziari è demandata alla Commissione nazionale per le società e le borse (CONSOB), la quale si serve di ventuno commissioni regionali istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dotate di personale distaccato, cui vengono demandati compiti e poteri che sono svolti attraverso
 

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singole convenzioni che dotano le stesse delle risorse necessarie ad assolvere le funzioni pubblicistiche cui sono tenute.
      Dal 1999 la CONSOB può potenzialmente avvalersi della «collaborazione di un organismo individuato dalle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati» (articolo 31, comma 4, del citato testo unico della finanza); siffatto organismo è nato ad iniziativa dell'Associazione bancaria italiana, dall'Associazione nazionale delle società di collocamento di prodotti finanziari e di servizi di investimento (Assoreti) e dell'Associazione nazionale promotori finanziari, e i suoi compiti sono stati già previsti in un regolamento della CONSOB nelle more dell'inizio dell'effettiva operatività.
      Anche il nuovo sistema così delineato risulta tuttavia estremamente complesso e farraginoso, a causa della palese, inutile e dispendiosa distribuzione, e dell'inevitabile sovrapposizione di competenze fra soggetti diversi: la CONSOB, l'organismo centrale e le commissioni territoriali. Migliore riprova di ciò si ravvisa nel fatto che l'organismo a tutt'oggi non è stato messo in condizione reale di funzionare.
      Le impellenti esigenze di una maggiore efficienza dei controlli della CONSOB impongono un deciso snellimento dei gravosi compiti burocratici che assillano tale Autorità nella gestione di un albo che conta ormai oltre 66 mila iscritti e finiscono con il distoglierle significative risorse dalle delicate e imprescindibili funzioni di istituto della vigilanza sugli intermediari, sugli emittenti e sui mercati. Mediamente, infatti, sul totale delle delibere annualmente adottate dalla CONSOB, oltre la metà sono relative ad iscrizioni, radiazioni e cancellazioni, sospensioni, variazioni di elementi identificativi, sanzioni amministrative, sospensioni cautelari e riammissioni provvisorie di promotori finanziari.
      Si è avvertita pertanto la necessità non solo di dare finalmente vita al predetto organismo, ma anche e soprattutto di munirlo di poteri effettivi, rendendolo autonomo nella fase costitutiva e della normale operatività dalla CONSOB, alla cui puntuale vigilanza e potere di indirizzo regolamentare deve comunque rimanere sottoposto.
      Nel dotare pertanto l'organismo della necessaria autonomia giuridica, statutaria e finanziaria, si assicura una chiara e semplice separazione di competenze fra la CONSOB e l'organismo. Nel contempo, viene eliminata la burocratica e costosa presenza delle commissioni territoriali [novellato comma 6, lettera a)] e viene prevista in sua vece una più efficiente articolazione territoriale del nuovo organismo, che potrà operare in loco attraverso i propri uffici, in funzione delle effettive esigenze di presenza sul territorio.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 31 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. È istituito l'albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati. L'organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovuti dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo. L'organismo opera nel rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti con regolamento della CONSOB ai sensi del comma 6, e sotto la vigilanza della medesima»;

          b) al comma 5, secondo periodo, le parole: «indette dalla CONSOB» sono soppresse;

          c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

      «6. La CONSOB determina, con regolamento, i princìpi e i criteri relativi:

          a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicità;

          b) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati;

          c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;

          d) alle cause di incompatibilità relative all'iscrizione all'albo di cui al comma 4;

          e) alle sanzioni e ai provvedimenti cautelari disciplinati dagli articoli 55 e 196;

          f) all'esame, da parte della CONSOB medesima, dei reclami contro le delibere dell'organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);

          g) alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;

          h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta;

          i) all'attività dell'organismo di cui al comma 4 e alle modalità di esercizio della vigilanza da parte della CONSOB medesima».


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