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PDL 5249

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5249



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro delle comunicazioni
(GASPARRI)

di concerto con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse

Presentato l'8 settembre 2004


      

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Onorevoli Deputati! - La legge 20 luglio 2004, n. 215, all'articolo 7, comma 1, concernente le funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi, per mero errore di coordinamento formale del testo, opera un riferimento normativo esterno all'articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, disposizione che in realtà risulta già abrogata dall'articolo 28, comma 1, lettera f), della legge 3 maggio 2004, n. 112, ed omette, anche in questo caso per difetto di coordinamento formale, di richiamare la medesima legge n. 112 del 2004.
      Al fine di garantire la piena operatività della disciplina recata dalla predetta legge n. 215 del 2004, si rende necessario, urgente ed indispensabile procedere alla correzione dei richiami normativi errati, sostituendoli con le corrispondenti definizioni dettate dalla nuova legge sul sistema radiotelevisivo (legge 3 maggio 2004, n. 112).
      A tale fine il Governo ha predisposto l'accluso decreto-legge che, composto da un unico articolo, provvede:

          con il comma 1, a sostituire all'articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, l'improprio richiamo all'articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (disposizione abrogata dall'articolo 28, comma 1, lettera f), della legge 3 maggio 2004, n. 112), con il corretto richiamo ai settori del «sistema integrato delle comunicazioni» di cui all'articolo

 

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2, comma 1, lettera g), della citata legge n. 112 del 2004;

          con il comma 2, ad integrare la medesima disposizione con il richiamo alla legge 3 maggio 2004, n. 112;

          con il comma 3, a modificare l'articolo 4, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, in quanto l'ulteriore riferimento, ivi contenuto, all'articolo 2 della legge n. 249 del 1997, concernente l'abuso di posizione dominante, pur se formalmente corretto, non appare aggiornato in ragione dell'entrata in vigore della nuova disciplina in materia, recata dall'articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

      Trattandosi di interventi di coordinamento formale di disposizioni definitorie innovative già vigenti al momento della emanazione della legge sulla risoluzione dei conflitti di interesse, risulta evidente che dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; pertanto non occorre relazione tecnica.

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Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Testo integrale delle norme espressamente modificate o abrogate dal decreto-legge

Legge 20 luglio 2004, n. 215

Articolo 7.
(Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi).

        1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta che le imprese che agiscono nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e che fanno capo al titolare di cariche di governo, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non pongano in essere comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, forniscono un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo.

(omissis)

Articolo 4.
(Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilità).
(omissis)

        2. Resta, altresì, fermo il divieto di atti o comportamenti aventi per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

(omissis)

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'8 settembre 2004

Modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia
di risoluzione dei conflitti di interesse.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Rilevato che per errore di coordinamento formale del testo della legge 20 luglio 2004, n. 215, il comma 1 dell'articolo 7, concernente le funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi, opera un riferimento normativo esterno all'articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, disposizione che in realtà risulta già abrogata dall'articolo 28, comma 1, lettera f), della legge 3 maggio 2004, n. 112, e che lo stesso comma 1 omette di richiamare la legge 3 maggio 2004, n. 112;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere alla conseguente rettifica, al fine di garantire la piena operatività della medesima legge;

        Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di integrare il contenuto del comma 2 dell'articolo 4 della medesima legge n. 215 del 2004, concernente l'abuso di posizione dominante, con il rinvio anche all'articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;

        Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della giustizia;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

        1. All'articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997,

 

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n. 249» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 3 maggio 2004, n. 112».
        2. All'articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo le parole: «legge 22 febbraio 2000, n. 28,» sono inserite le seguenti: «e alla legge 3 maggio 2004, n. 112,».
        3. All'articolo 4, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo le parole: «articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249,» sono aggiunte le seguenti: «e dell'articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112».

Articolo 2.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 6 settembre 2004.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Gasparri, Ministro delle comunicazioni.
Castelli, Ministro della giustizia.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


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