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PDL 5205

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5205



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANTONIO RUSSO

Modifica all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di diritto di elettorato attivo e passivo

Presentata il 30 luglio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Il combinato disposto del comma 2 dell'articolo 2 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall'articolo 1 della legge 16 gennaio 1992, n. 15, e dell'articolo 55 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, produce l'effetto perverso di privare del diritto di elettorato passivo coloro che, già condannati alla perdita del diritto elettorale attivo, hanno beneficiato della sospensione condizionale di tale pena accessoria.
      In pratica siamo in presenza di soggetti che hanno subìto condanne molto lievi, quindi di scarso rilievo, in quanto solo in questo caso possono beneficiare della sospensione della privazione temporanea del diritto elettorale attivo. Per tale ragione, non è logico che tali cittadini subiscano permanentemente questa forte compressione dei loro diritti politici.
      Nell'intrico delle norme che si sono nel tempo sovrapposte in materia elettorale e di ineleggibilità, siamo di fronte, con ogni probabilità, ad una dimenticanza del legislatore che, per ragioni di equità, è necessario sanare ed è proprio questo l'obiettivo perseguito dalla presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 2 dell'articolo 2 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall'articolo 1 della legge 16 gennaio 1992, n. 15, le parole: «La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato» sono soppresse.


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