Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5167

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5167



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MEREU, VOLONTÈ, MANINETTI, CIRO ALFANO, PERETTI, D'AGRÒ, FILIPPO DRAGO, GIUSEPPE DRAGO, DI GIANDOMENICO

Modifica all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di ritenute sui redditi di lavoro dipendente

Presentata il 20 luglio 2004


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Il senso della proposta di legge che si sottopone alla vostra attenzione nasce dalla situazione di disagio nella quale si sono venuti a trovare alcuni soggetti che avendo ricevuto dei fringe benefit, il cui valore è comunicato all'ente previdenziale sostituto di imposta per il conguaglio di fine anno, hanno subìto una elevata ritenuta di imposta, operata in un'unica soluzione. A carico dei sostituti di imposta, la circolare n. 326 del 23 dicembre 1997 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica istituisce, infatti, l'obbligo di comunicare agli enti previdenziali l'esistenza e il valore dei fringe benefit erogati.
      Considerato il pesante impatto sui soggetti che percepiscono redditi di lavoro dipendente o assimilati o di pensione, i quali si ritrovano a dover effettuare il pagamento del conguaglio IRPEF conseguente alla fruizione dei fringe benefit in un'unica soluzione, si è ritenuto opportuno operare una modifica all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che regola il sistema delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente.
      Il citato articolo 23 stabilisce che i soggetti che erogano redditi di lavoro dipendente devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche e, a fine anno, il conguaglio fra le ritenute operate in corso d'anno e le imposte dovute sull'ammontare complessivo degli
 

Pag. 2

emolumenti erogati nel medesimo periodo. Lo stesso articolo prevede che l'imposta risultante dal conguaglio debba essere prelevata dalla retribuzione del periodo di paga successivo a quello in cui si sono concluse le operazioni di conguaglio. Ciò può comportare il verificarsi di una tassazione definitiva risultante più elevata di quella subita in acconto nel corso dell'anno. Si ritiene, pertanto, opportuno dare la possibilità al «sostituito di imposta», mediante richiesta scritta allo stesso sostituto, di poter corrispondere attraverso una rateizzazione bimestrale la cifra relativa al conguaglio da versare, in modo tale da rendere meno oneroso l'impatto sui bilanci familiari dei soggetti interessati.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: «I soggetti indicati nel comma 1 possono richiedere al sostituto di imposta di effettuare la rateizzazione bimestrale della trattenuta da operare in sede di conguaglio. La richiesta deve essere effettuata dal sostituito di imposta e deve pervenire al sostituto di imposta attraverso comunicazione scritta entro il 12 gennaio dell'anno successivo».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su