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PDL 5075

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5075



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PECORARO SCANIO, ZANELLA

Norme per la tutela commerciale del
«pane tradizionale italiano»

Presentata il 17 giugno 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è stata predisposta per tutelare, a livello nazionale e successivamente a livello sia comunitario sia internazionale, il «pane tradizionale italiano». Si sta, in effetti, parlando del pane tradizionale della cultura alimentare italiana che aveva trovato riconoscimento normativo nella legge 4 luglio 1967, n. 580, e successive modificazioni. A distanza di oltre trenta anni dalla data di entrata in vigore della legge citata, molte regole sono cambiate e soprattutto si sono accentuate la globalizzazione dei mercati e la libera circolazione delle merci; in tale stato di fatto, oggi, sono illegittime eventuali norme nazionali che in qualsiasi modo possano limitare la libera concorrenza negli scambi tra i prodotti ed i servizi offerti dai differenti operatori internazionali, oppure riportare disposizioni particolari e restrittive, non previste negli altri Stati che aderiscono ai differenti trattati che regolano il commercio o a livello comunitario o a livello mondiale (Trattato delle Comunità europee, Accordi generali sulle tariffe e sul commercio-GATT e Organizzazione mondiale del commercio), stabilendo disparità che alterano la concorrenza.
      La legge n. 580 del 1967 è una delle norme del nostro Paese che purtroppo ricorreva nelle incongruenze sopra richiamate e, in particolare, generava uno stato di favore per gli operatori nazionali riguardo alla produzione e alla commercializzazione del «pane». Tale legge era in contrasto con le direttive comunitarie in materia di ingredienti e di commercializzazione del pane; pertanto si è provveduto
 

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a modificarla e ad uniformarla alle norme di livello superiore.
      Le principali conseguenze dell'uniformazione della legge n. 580 del 1967 sono consistite nella possibilità di produrre e di commercializzare anche pane non sempre pronto per il consumo finale (precotto, surgelato, eccetera) e, soprattutto, di produrlo con inserimento di ingredienti estranei alla classica ricetta del pane italiano.
      Il pane oggi è una produzione alimentare, che, come la pasta, la mozzarella e altre specialità gastronomiche, è entrato a fare parte del patrimonio merceologico mondiale e non più tra le produzioni, uniche, della tradizione e della cultura rurale dell'Italia.
      Alla luce delle regole della libera circolazione delle merci, sopra citate, e in considerazione della divenuta «genericità» del termine «pane», si è deciso di tutelare, almeno con regole di distinzione produttiva, il «pane» per come da secoli si ottiene in Italia. Come parimenti è già avvenuto per la «mozzarella», il «fiordilatte» e la «pizza», se proprio tutti possono produrre pane, anche con ingredienti e con processi differenti da quelli che lo hanno reso una unicità tra le specialità gastronomiche mondiali, allora è giusto che in commercio il pubblico internazionale possa sempre distinguere il pane tradizionale italiano dagli altri, che con questo hanno ben poche affinità, fatta eccezione che per la denominazione commerciale.
      La proposta di legge, all'articolo 1 stabilisce che è tutelata la denominazione commerciale di «pane tradizionale italiano», inteso come quel prodotto alimentare ottenuto in modo classico e conforme alla ricetta italiana, sancita in origine dalla legge n. 580 del 1967, e successive modificazioni. Nello stesso articolo viene esplicitamente vietato l'utilizzo di sostanze geneticamente modificate.
      Nell'articolo 2 è prevista una collocazione specifica e facilmente riconoscibile dai consumatori del «pane tradizionale italiano» presso i punti vendita, distinta rispetto ad altri tipi di pane. Inoltre, la denominazione commerciale del «pane tradizionale italiano» ha l'obiettivo di tutelare i prodotti da pratiche commerciali sleali atte a indurre in errore il consumatore.
      L'articolo 3 dispone che il Ministero delle politiche agricole e forestali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge, provveda a fare registrare a livello comunitario il «pane tradizionale italiano», come specialità tradizionale garantita, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e successive modificazioni. Inoltre, il Ministero delle politiche agricole e forestali e le regioni promuovono campagne di promozione del «pane tradizionale italiano» presso i produttori, gli esercenti e i consumatori.
      Si auspica che la presente proposta di legge possa celermente essere approvata e produrre tutti quegli effetti positivi per la tradizione alimentare italiana che da essa sono attesi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La denominazione commerciale di «pane tradizionale italiano» è protetta.
      2. La denominazione di «pane tradizionale italiano» è riservata al prodotto ottenuto solo ed esclusivamente dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro di sodio). È fatto divieto di utilizzo di ingredienti contenenti sostanze geneticamente modificate.

Art. 2.

      1. Negli esercizi in cui si effettua la vendita di pane, devono essere riservati spazi appositi per la vendita del «pane tradizionale italiano», come definito ai sensi dell'articolo 1, in modo che esso possa essere chiaramente distinto da altri tipi di pane e che possa essere facilmente individuato dagli acquirenti senza incorrere in errori.
      2. La denominazione commerciale di «pane tradizionale italiano» e protetta contro tutte le prassi che possono indurre in errore il pubblico o favorire in modo indebito e tramite concorrenza sleale i differenti operatori del settore, nonché contro ogni attuazione di pratiche commerciali scorrette.

Art. 3.

      1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede ad attuare le necessarie procedure affinché la denominazione di «pane tradizionale italiano» sia registrata, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92

 

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del Consiglio, del 14 luglio 1992, e successive modificazioni, come attestazione comunitaria di specificità e iscritta nell'albo di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento.
      2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con appositi regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana norme per l'attuazione della presente legge nonché norme di coordinamento con le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580, e successive modificazioni, nonché con le altre norme vigenti in materia.
      3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze e a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, incentivano con campagne di informazione mirate presso i produttori, gli esercenti e i consumatori la diffusione del «pane tradizionale italiano», promuovendo l'avvio delle procedure per il riconoscimento, da parte delle regioni stesse, dei diversi tipi di pane realizzati secondo gli usi e le tradizioni locali come prodotti ad indicazione geografica protetta.
      4. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di frodi alimentari.

Art. 4.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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