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PDL 26-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 26-385-539-588-1177-1243-2084-2764-3021-4355-A



 

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PROPOSTE DI LEGGE

n. 26, d'iniziativa del deputato STEFANI

Applicabilità degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa

Presentata il 30 maggio 2001

n. 385, d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione

Presentata il 31 maggio 2001


NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 30 luglio 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 26, 385, 539, 588, 1177, 1243, 2084, 2764, 3021 e 4355. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si rinvia ai relativi stampati.
 

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n. 539, d'iniziativa dei deputati

SINISCALCHI, BONITO, FINOCCHIARO

Modifiche al codice penale in materia di responsabilità per diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della diffusione radiotelevisiva

Presentata il 6 giugno 2001

n. 588, d'iniziativa del deputato COLA

Modifica all'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in materia di risarcimento per il reato di diffamazione commessa con il mezzo della stampa

Presentata il 6 giugno 2001

n. 1177, d'iniziativa dei deputati

ANEDDA, SELVA, COLA, STERPA, LISI

Modifiche alla disciplina relativa al reato di diffamazione

Presentata il 4 luglio 2001

n. 1243, d'iniziativa del deputato PISAPIA

Norme in materia di diffamazione con il mezzo della stampa

Presentata il 6 luglio 2001

 

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n. 2084, d'iniziativa del deputato PECORELLA

Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del codice
penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa

Presentata il 12 dicembre 2001

n. 2764, d'iniziativa del deputato PISAPIA

Nuove norme in materia di diffamazione con il mezzo della stampa, con il mezzo radiotelevisivo, per via telematica o con altro mezzo di diffusione

Presentata il 16 maggio 2002

n. 3021, d'iniziativa dei deputati

GIULIETTI, SINISCALCHI

Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale in materia di segreto professionale per i giornalisti

Presentata il 12 luglio 2002

n. 4355, d'iniziativa del deputato PISAPIA

Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale in tema di segreto professionale dei giornalisti professionisti e pubblicisti

Presentata 6 ottobre 2003

(Relatore: BERTOLINI)

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione permanente,

            esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato della proposta di legge C. 26 e abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, recante diffamazione a mezzo stampa o per altro mezzo di diffusione,

            rilevato che le disposizioni da esso recate incidono sulla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» che l'articolo 117, secondo comma, lettera l) riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, come risultante dalla approvazione di emendamenti da parte della Commissione,

            osservato, tuttavia, che l'articolo 1, comma 3, nel prescrivere in via legislativa un massimale per l'entità del risarcimento del danno recato dalla pubblicazione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità da liquidarsi da parte del giudice in via equitativa, inserisce una disciplina differenziata rispetto a quella vigente per fattispecie del tutto simili, ad esempio la diffamazione non commessa con il mezzo della stampa, rispetto alle quali l'ordinamento non prevede un tetto massimo all'entità dell'eventuale risarcimento del danno,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            a) consideri la Commissione di merito, l'opportunità di valutare la ragionevolezza della disciplina recata dall'articolo 1, comma 3, che, con riferimento all'individuazione, in via legislativa, di un massimale per l'entità del danno risarcibile, introduce una normativa differente rispetto a quella vigente per fattispecie del tutto simili, ai fini del rispetto del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

NULLA OSTA
 

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PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

NULLA OSTA


PARERI DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge a titolo,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            sia soppresso l'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 596-bis del codice penale, come sostituito dall'articolo 4 del testo, in quanto la materia ivi trattata è di competenza dell'ordine dei giornalisti.

(Parere espresso il 7 maggio 2003)

        La VII Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 26 e abbinate, recante diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione l'opportunità di prevedere termini congrui per l'effettuazione delle rettifiche relative ai libri.

(Parere espresso il 29 luglio 2004)


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
unificato della Commissione

Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante

Art. 1.
(Modifiche alla legge
8 febbraio 1948, n. 47).

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto il seguente:

          «Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai siti INTERNET aventi natura editoriale».

      2. All' articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, dopo le parole: «sono pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;

          b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

              «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, nella stessa fascia oraria della notizia cui si riferiscono. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche della notizia cui si riferiscono»;

          c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

              «Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, devono provvedere, a propria cura e spese, alla pubblicazione su almeno due quotidiani a tiratura nazionale delle dichiarazioni o

 

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delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata entro due giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare riferimento allo scritto che l'ha determinata»;

          d) al quinto comma, primo periodo, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quinto e sesto comma».

      3. Dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:

      «Art. 11-bis. - (Risarcimento del danno). - 1. Nella determinazione del danno derivante dalla pubblicazione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità, il giudice tiene conto dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa.
      2. Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale non può comunque eccedere la somma di euro 30.000. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui l'imputato sia già stato condannato, in sede civile o penale, con sentenza esecutiva, al risarcimento del danno in favore della medesima parte offesa.
      3. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in un anno dalla pubblicazione».

      4. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

      «Art. 13. - (Pene per la diffamazione). - 1. Nel caso di diffamazione commessa

 

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con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 a euro 10.000.
      2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nelle ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, del codice penale, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.
      3. L'autore dell'offesa non è punibile se provvede, ai sensi dell'articolo 8, alla pubblicazione di dichiarazioni o rettifiche.
      4. Il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari».

      5. L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.

Art. 2.
(Modifiche al codice penale).

      1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 57 - (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione) - Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo».

      2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 594 - (Ingiuria). Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 1.500.

 

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      Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
      Le pene sono aumentate qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, ovvero sia commessa in presenza di più persone».

      3. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 595 - (Diffamazione). Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 3.000.
      La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
      Se l'offesa è arrecata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa da euro 2.500 a euro 5.000.
      Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, nel caso in cui l'autore dell'offesa pubblichi una completa rettifica del giudizio o del contenuto lesivo dell'altrui reputazione.
      Alla condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi, nelle ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, del codice penale.
      Se l'offesa è arrecata ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentata sino al triplo».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 427 del codice
di procedura penale).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

      «3-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una

 

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somma da 1.000 euro a 10.000 euro a favore della cassa delle ammende».

Art. 4.
(Norma transitoria).

      1. Nel caso in cui la condanna a pena detentiva per i reati di cui alla presente legge debba essere ancora eseguita prima della data di entrata in vigore della legge stessa, ovvero, a tale data, sia in corso di esecuzione, la pena della reclusione è convertita in pena pecuniaria ai sensi dell'articolo 135 del codice penale.


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