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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 26-385-539-588-1177-1243-2084-2764-3021-4355-A |
Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale in tema di segreto professionale dei giornalisti professionisti e pubblicisti
La I Commissione permanente,
esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato della proposta di legge C. 26 e abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, recante diffamazione a mezzo stampa o per altro mezzo di diffusione,
rilevato che le disposizioni da esso recate incidono sulla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» che l'articolo 117, secondo comma, lettera l) riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, come risultante dalla approvazione di emendamenti da parte della Commissione,
osservato, tuttavia, che l'articolo 1, comma 3, nel prescrivere in via legislativa un massimale per l'entità del risarcimento del danno recato dalla pubblicazione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità da liquidarsi da parte del giudice in via equitativa, inserisce una disciplina differenziata rispetto a quella vigente per fattispecie del tutto simili, ad esempio la diffamazione non commessa con il mezzo della stampa, rispetto alle quali l'ordinamento non prevede un tetto massimo all'entità dell'eventuale risarcimento del danno,
esprime
con la seguente osservazione:
a) consideri la Commissione di merito, l'opportunità di valutare la ragionevolezza della disciplina recata dall'articolo 1, comma 3, che, con riferimento all'individuazione, in via legislativa, di un massimale per l'entità del danno risarcibile, introduce una normativa differente rispetto a quella vigente per fattispecie del tutto simili, ai fini del rispetto del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione.
La VII Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge a titolo,
esprime
con la seguente condizione:
sia soppresso l'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 596-bis del codice penale, come sostituito dall'articolo 4 del testo, in quanto la materia ivi trattata è di competenza dell'ordine dei giornalisti.
La VII Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 26 e abbinate, recante diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione;
esprime
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione l'opportunità di prevedere termini congrui per l'effettuazione delle rettifiche relative ai libri.
1. Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto il seguente:
«Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai siti INTERNET aventi natura editoriale».
2. All' articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo le parole: «sono pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;
b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, nella stessa fascia oraria della notizia cui si riferiscono. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche della notizia cui si riferiscono»;
c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, devono provvedere, a propria cura e spese, alla pubblicazione su almeno due quotidiani a tiratura nazionale delle dichiarazioni o
d) al quinto comma, primo periodo, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quinto e sesto comma».
3. Dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Risarcimento del danno). - 1. Nella determinazione del danno derivante dalla pubblicazione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità, il giudice tiene conto dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa.
2. Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale non può comunque eccedere la somma di euro 30.000. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui l'imputato sia già stato condannato, in sede civile o penale, con sentenza esecutiva, al risarcimento del danno in favore della medesima parte offesa.
3. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in un anno dalla pubblicazione».
4. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:
«Art. 13. - (Pene per la diffamazione). - 1. Nel caso di diffamazione commessa
5. L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.
1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 57 - (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione) - Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo».
2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 594 - (Ingiuria). Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 1.500.
3. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 595 - (Diffamazione). Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 3.000.
La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Se l'offesa è arrecata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa da euro 2.500 a euro 5.000.
Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, nel caso in cui l'autore dell'offesa pubblichi una completa rettifica del giudizio o del contenuto lesivo dell'altrui reputazione.
Alla condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi, nelle ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, del codice penale.
Se l'offesa è arrecata ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentata sino al triplo».
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:
«3-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una
1. Nel caso in cui la condanna a pena detentiva per i reati di cui alla presente legge debba essere ancora eseguita prima della data di entrata in vigore della legge stessa, ovvero, a tale data, sia in corso di esecuzione, la pena della reclusione è convertita in pena pecuniaria ai sensi dell'articolo 135 del codice penale.
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