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PDL

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5170



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DANIELE GALLI, BORRIELLO, BRUSCO, CASTELLANI, D'AGRÒ, DIDONÈ, DI TEODORO, DI VIRGILIO, GAMBA, LO PRESTI, MILANESE, MORETTI, PERLINI, PERROTTA, ANTONIO RUSSO, SGARBI, ALFREDO VITO, ZANETTA

Disposizioni per l'installazione di un dispositivo elettronico
di sicurezza sugli autoveicoli

Presentata il 20 luglio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La riforma del decreto legislativo n. 285 del 1992, con l'introduzione di significative e importanti novità, quale la patente a punti, i cui risultati positivi sotto il profilo della diminuzione degli incidenti sono evidenti, ha rappresentato un generale ammodernamento dell'intera normativa riguardante la sicurezza stradale. Con la presente proposta di legge s'intende integrare le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 285 del 1992, introducendo uno strumento elettronico denominato «scatola nera» all'interno di ogni autoveicolo, di nuova costruzione, che sia in grado di monitorare e di registrare costantemente i comportamenti di guida del conducente e i dati essenziali sul funzionamento dell'autoveicolo, nonché di consentire la ricezione di segnalazioni o di avvisi radio inerenti la viabilità, emessi da Isoradio o da segnalatori di pericolo, locali o territoriali.
      La finalità di tale strumento, pertanto, è quella di fornire molteplici servizi al guidatore riguardo alle condizioni della viabilità, del traffico, nonché di far sì che in caso di incidente si possano reperire i dati essenziali riguardanti la velocità e lo stato di funzionamento delle principali parti del veicolo al fine di ricostruire
 

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meglio la dinamica e le responsabilità dell'incidente. In tale modo si incentiveranno comportamenti più corretti da parte dei conducenti e si migliorerà l'affidabilità degli autoveicoli.
      Il congegno dovrà essere semplice e di basso costo e dovrà essere applicato sugli autoveicoli di nuova costruzione. Si contribuirà così a migliorare sostanzialmente la sicurezza stradale.
      Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti determinerà, con proprio decreto, le caratteristiche tecniche della «scatola nera» che sarà di agevole realizzazione e non inciderà che in minima percentuale sul costo dei mezzi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di migliorare la sicurezza e le condizioni generali di affidabilità degli autoveicoli, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli autoveicoli di nuova immatricolazione devono essere dotati di un dispositivo elettronico diretto a monitorare e a registrare la velocità e le condizioni di funzionamento delle principali parti del veicolo, nonché a ricevere comunicazioni radio inerenti la viabilità.
      2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti determina, con proprio decreto, le caratteristiche tecniche del dispositivo elettronico di sicurezza di cui al comma 1 che deve rispondere a requisiti di semplicità, solidità e contenimento dei costi.


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