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PDL 5166

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5166



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ONNIS

Modifica all'articolo 483 del codice di procedura penale in materia di acquisizione delle trascrizioni del verbale d'udienza al fascicolo per il dibattimento

Presentata il 20 luglio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Le attività svolte durante l'udienza dibattimentale, che costituisce il momento centrale del processo penale secondo il vigente modello accusatorio, devono essere documentate con la redazione di un apposito verbale, ai sensi degli articoli 480 e seguenti del codice di procedura penale.
      L'importanza di tale verbale è immediatamente evidente, considerando che, nel corso dell'udienza, tra l'altro si procede all'assunzione delle prove, si discutono e si risolvono molteplici questioni, spesso decisive per le sorti della causa, e si propongono, in sede di discussione finale, ricostruzioni dei fatti e argomenti, logici e giuridici, a sostegno delle tesi contrapposte.
      Quanto alle modalità di redazione del verbale, dispongono, in generale, gli articoli 134 e seguenti del codice di procedura penale, prevedendo, di norma (e salvi i casi particolari previsti dall'articolo 140), il ricorso alla stenotipia o altro strumento meccanico (articolo 134, comma 2), ovvero - quando il verbale è redatto in forma riassuntiva - alla riproduzione fonografica (articolo 134, comma 3); se assolutamente indispensabile, può anche aggiungersi la riproduzione audiovisiva (articolo 134, comma 4). I nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono poi trascritti in caratteri comuni (di regola, non oltre tre giorni dalla loro formazione: articolo 483, comma 2), mentre, a proposito della trascrizione delle riproduzioni fonografiche, l'articolo 139 prevede (al comma 5) che essa possa essere omessa solo quando le parti vi consentono.
 

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      I verbali d'udienza e le relative trascrizioni, così ottenute, sono poi acclusi al fascicolo per il dibattimento (articolo 483, comma 3) e quindi sono direttamente utilizzabili per la definizione del processo, per proporre eventuali impugnazioni e, anche, per decidere su queste ultime.
      Soprattutto nel caso di processi di maggiore complessità, cui siano dedicate numerose udienze dibattimentali, celebrate, a causa del carico di lavoro gravante sugli uffici giudiziari, con intervalli temporali anche lunghi, i verbali d'udienza diventano il fondamentale riferimento per il giudice, al momento di assumere e di motivare la decisione.
      Nel quadro normativo che si è sintetizzato, appare particolarmente importante garantire che, attraverso le trascrizioni del verbale d'udienza, non giungano all'attenzione dell'organo giudicante prospettazioni unilaterali, elaborate da taluna delle parti, senza che vi sia analoga documentazione degli argomenti proposti, in contraddittorio, dalle altre.
      Il problema si è posto, nella pratica, a proposito degli interventi del pubblico ministero e dei difensori nel corso della discussione finale (articolo 523 del codice di procedura penale), in quanto si è talora consentito l'ingresso nel fascicolo per il dibattimento della trascrizione delle argomentazioni svolte solo da una delle parti, o comunque non da tutte.
      Tali soluzioni non possono dirsi in armonia con i princìpi del contraddittorio e della parità delle parti nel processo, come riconosciuti dall'articolo 111, secondo comma, della Costituzione: è inevitabile, infatti, che possano ricevere diversa attenzione e considerazione, da parte del giudice, le tesi dell'accusa e della difesa, secondo che esse siano, o non siano, immediatamente accessibili attraverso la lettura, in qualunque momento, delle trascrizioni dei verbali d'udienza.
      La rilevata situazione di squilibrio tra le posizioni delle parti si apprezza anche con riguardo alla proposizione delle impugnazioni e al giudizio che, nei gradi successivi, dovrà essere espresso su quello stesso thema decidendum.
      La presente proposta di legge intende quindi porre rimedio all'anomalia che si è evidenziata, appunto precludendo, attraverso l'introduzione del comma 3-bis dell'articolo 483 del codice di procedura penale, l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle trascrizioni relative alla discussione svolta ai sensi dell'articolo 523, se esse non riguardano gli interventi di tutte le parti e queste non vi acconsentono.
      In tale modo, viene fatta comunque salva la possibilità di derogare alla suddetta preclusione, quando vi sia l'accordo di tutte le parti, secondo un criterio che informa, ormai, lo stesso momento di acquisizione delle prove (articolo 493, comma 3, del codice di procedura penale).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 483 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. Non è ammessa l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle trascrizioni relative alla discussione svolta ai sensi dell'articolo 523, se esse non riguardano gli interventi di tutte le parti e queste non vi acconsentono».


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