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PDL 5157

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5157



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LOSURDO

Modifica all'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni fiscali in favore dei lavoratori portatori di handicap e delle famiglie dei disabili non vedenti

Presentata il 16 luglio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge, che reca alcune misure a favore dei lavoratori portatori di handicap, si intende riconoscere un aiuto ad una categoria colpita dalla sfortuna, in ossequio a quella politica di solidarietà che uno Stato moderno e sensibile ai problemi dei suoi cittadini deve sempre perseguire.
      Nella nostra Costituzione, in particolare agli articoli 3 e 31, viene sancito che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e che è compito della Repubblica agevolare con misure economiche la vita delle famiglie e l'adempimento dei compiti relativi.
      Certamente non siamo all'anno «zero» ed alcune misure per favorire i portatori di handicap sono state prese e sono in vigore, ma, ad avviso del proponente, qualcosa di più bisogna fare affinché le condizioni psicologiche, della qualità della vita e dell'espletamento della professione o dell'impiego siano rese sempre meno dure.
      Bisogna tenere presente che in Italia, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica (che non tengono conto delle persone che vivono in un istituto) ci sono 2.400.000 famiglie che hanno nel loro seno almeno un disabile convivente, con tutte le complicazioni che questa situazione comporta per l'intero nucleo familiare e non solo per il diretto interessato.
      L'inserimento nel mondo del lavoro poi, con la riserva di alcuni posti da assegnare ai portatori di handicap, è stato certamente una misura saggia e pregna di umanità che ha contribuito notevolmente
 

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ad eliminare l'handicap psicologico di alienazione dal contesto sociale di questi nostri concittadini, ma ha anche creato nuovi problemi (e costi) cui si ritiene necessario, per quanto possibile, porre rimedio.
      E a questo scopo, presento la proposta di legge, recante modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, volta a portare a carico dello Stato, mediante deducibilità dal reddito dell'interessato, le spese sostenute dal disabile per recarsi a lavoro e, di conseguenza, di tutti gli oneri aggiuntivi rispetto agli altri lavoratori, naturalmente documentati.
      Si ritiene altresì di estendere, per una categoria speciale quale quella dei non vedenti, le agevolazioni concesse direttamente agli altri portatori di handicap, anche alle famiglie dei non vedenti e agli eventuali accompagnatori non appartenenti al nucleo familiare che subiscono un aggravio particolare di oneri, data la situazione del loro congiunto o assistito.
      In particolare, al comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge è prevista l'introduzione della lettera b-bis) del comma 1 del citato articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con la previsione della deducibilità di ogni spesa che il lavoratore portatore di handicap deve sostenere per il raggiungimento del posto di lavoro. È altresì previsto che, per quanto riguarda i lavoratori portatori di handicap non vedenti, la deducibilità sia estesa anche ai familiari che hanno a carico il disabile nonché agli eventuali accompagnatori non appartenenti al nucleo familiare.
      L'articolo 2, infine, prevede la copertura finanziaria, valutata in 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Agevolazioni fiscali a favore dei lavoratori portatori di handicap).

      1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di oneri deducibili, è inserita la seguente:

          «b-bis) le spese necessarie per il raggiungimento del luogo ove il portatore di handicap presta la sua attività lavorativa. La deducibilità delle spese prevista dalla presente lettera a favore del portatore di handicap è altresì estesa ai familiari che hanno a carico un lavoratore portatore di handicap non vedente e agli eventuali accompagnatori non appartenenti al nucleo familiare».

      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 1 del presente articolo.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

 

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bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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