Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5168

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5168




 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LABATE, TURCO, BATTAGLIA, ZANOTTI

Modifiche alla legge 23 marzo 1993, n. 84, recante ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale

Presentata il 20 luglio 2004


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge ci proponiamo di conformare i riferimenti normativi della legge 23 marzo 1993, n. 84, sull'ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione del relativo albo, alla complessiva evoluzione legislativa in progressiva mutazione, relativamente al mandato sociale, istituzionale e professionale della professione di assistente sociale.
      La legge quadro n. 328 del 2000, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, sulla integrazione socio-sanitaria, il riordino del sistema universitario, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999, e successive modificazioni, sanciscono un nuovo e più incisivo ruolo dell'assistente sociale, nonché profili di elevata qualità, quali requisiti per l'esercizio della professione e di assunzione di responsabilità circa la lettura dei bisogni sociali, la loro interpretazione, la traduzione in realtà fattuali dentro una rete integrata di servizi alla persona, alla famiglia, alla comunità.
      L'assistente sociale, infatti, vede oggi la sua formazione universitaria, non più nel diploma universitario, come ancora si legge nella legge n. 84 del 1993, ma nella laurea classe 6, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, e nella laurea specialistica classe 57/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
 

Pag. 2

tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, precedute dalla laurea quadriennale, secondo il previgente ordinamento.
      La prestazione professionale dell'assistente sociale, quale prestazione fondamentale, secondo l'articolo 22 della legge n. 328 del 2000, nel sistema integrato dei servizi e delle prestazioni sociali, volge verso un accentuato sviluppo dell'esercizio professionale in forma autonoma e altamente qualificata verso la coesione e l'integrazione sociali.
      La posizione degli assistenti sociali, nei contratti del pubblico impiego, è collocata all'inizio della carriera direttiva fino alla possibile acquisizione di riconoscimenti, funzioni, emolumenti economici relativi a posizioni di «coordinamento» di «elevata professionalità» nonché di accesso a ruoli dirigenziali, come si può evincere da coloro che sono occupati, presso il Ministero della giustizia, nonché dalla realtà regionale e territoriale che vede gli assistenti sociali rivestire ruoli dirigenziali e di alta professionalità con contratti di tipo privatistico.
      Il quadro legislativo, nazionale e regionale, sta incidendo, non di poco, sui requisiti e sulle competenze degli assistenti sociali, che oggi, consapevolmente e motivatamente, ritengono congrua e consona una modifica della legge n. 84 del 1993 verso una dirigenza qualificata della professione dentro una prospettiva di nuove qualifiche per affermare la rete dei servizi sociali integrati di cui la società italiana ha oggi più che mai bisogno. Con l'articolo 1 della proposta di legge ci si propone, sostituendo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1993, n. 84, di ridefinire, attualizzandolo, il ruolo dell'assistente sociale. Con l'articolo 2 si ridefiniscono i requisiti per l'esercizio della professione in base ai mutamenti intervenuti con i decreti ministeriali di riforma del sistema universitario. Con l'articolo 3 si prevedono le modalità relative all'iscrizione e alla cancellazione dagli albi professionali. Con l'articolo 4 si abroga l'articolo 5 della legge n. 84 del 1993, poiché non più coerente con la normativa vigente. Con l'articolo 5 si prevede la possibilità di istituire da parte delle regioni la qualifica di dirigente per la conduzione dei servizi sociali integrati. Con l'articolo 6 si definisce l'entrata in vigore della legge.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1993, n. 84, è sostituito dal seguente:

      «2. L'assistente sociale svolge funzioni di presa in carico della persona, della famiglia e del gruppo sociale, previa lettura e interpretazione dei fenomeni e dei bisogni sociali; orienta, accompagna e aiuta i singoli, la famiglia e il gruppo sociale nel processo di conoscenza, promozione, partecipazione e fruizione dei diritti sociali e civili, al fine del rafforzamento della coesione e dell'inclusione sociali. Partecipa all'orientamento per l'attivazione e l'integrazione della rete dei servizi e delle risorse necessarie. È competente sia per la promozione della ricerca sociale che per la formulazione del fabbisogno della rete dei servizi sociali, nonché per la loro programmazione, attuazione e valutazione di qualità, oltre che per la gestione, l'organizzazione, il coordinamento e la direzione di progetti, di programmi sociali integrati, semplici o complessi, nonché di strutture e di servizi sociali integrati».

Art. 2.

      1. L'articolo 2 della legge 23 marzo 1993, n. 84, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. (Requisiti per l'esercizio della professione) 1. Costituisce requisito per esercitare la professione di assistente sociale il possesso del titolo accademico tramite laurea conseguita nell'ambito della classe di lauree in scienze del servizio sociale - classe 6, prevista dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, o tramite laurea specialistica conseguita nell'ambito della classe di lauree specialistiche,

 

Pag. 4

in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, classe 57/S di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, o laurea quadriennale in servizio sociale, conseguite secondo il previgente ordinamento universitario, nonché essere iscritto all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 3.
      2. L'ordinamento didattico dei corsi di laurea per la formazione dell'assistente sociale è previsto ai sensi dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000 di cui al comma 1 del presente articolo e definito nell'ambito e nel rispetto delle autonomie universitarie previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509».

Art. 3.

      1. L'articolo 4 della legge 23 marzo 1993, n. 84, è abrogato.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, adotta le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 3 della legge 23 marzo 1993, n. 84, all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine degli assistenti sociali, nonché all'istituzione del Consiglio nazionale dell'Ordine e ai relativi procedimenti elettorali ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994, n. 615.

Art. 4.

      1. L'articolo 5 della legge 23 marzo 1993, n. 84, è abrogato.

 

Pag. 5

Art. 5.

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni possono istituire la nuova qualifica di direttore dei servizi sociali e socio-sanitari integrati, al fine di realizzare una maggiore qualificazione e razionalizzazione della rete dei servizi e degli interventi sociali, nonché di quelli integrati.
      2. Ai sensi della legge 15 luglio 2002, n. 145, e fino alla modifica della disciplina concorsuale di accesso alla nuova qualifica, le aziende sanitarie locali e le aziende locali di servizio possono attribuire l'incarico di dirigente a persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1993, n. 84, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, attraverso idonea procedura selettiva in base a requisiti di esperienza e qualificazione professionali.
      3. Nell'ambito dei contratti collettivi nazionali dell'area della dirigenza sono definite, previa concertazione di parte pubblica e sindacale, le modalità applicative relative all'accesso, al conferimento dell'incarico e alla sua revoca e al trattamento economico per la nuova qualifica di cui al comma 1.
      4. L'accesso alla professione di assistente sociale, nonché il mantenimento del posto di lavoro ricoperto sono consentiti ad esaurimento a coloro che, iscritti all'albo professionale, sono in possesso dei titoli di studio previsti dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, conseguiti attraverso la frequenza dei corsi per il diploma universitario in servizio sociale e delle scuole dirette a fini speciali, validi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, e successive modificazioni.

Art. 6.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
        


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su