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PDL 5160

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5160




 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PERROTTA, GIOACCHINO ALFANO, AMATO, EMERENZIO BARBIERI, BIONDI, BRUSCO, CAMO, CARLUCCI, CARRARA, CESARO, DI TEODORO, DI VIRGILIO, FRAGALÀ, FRATTA PASINI, FRIGERIO, GALLO, GIUSEPPE GIANNI, LEZZA, LISI, LO PRESTI, MILANESE, MORETTI, NICOTRA, PARODI, PERLINI, RAMPONI, ANTONIO RUSSO, SANTORI, SAVO, TARANTINO, ALFREDO VITO, ZAMA, ZANETTA

Modifiche all'articolo 71 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti la soppressione del turno di ballottaggio nell'elezione del sindaco nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti in caso di parità di voti

Presentata il 16 luglio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge vuole eliminare il turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti in caso di parità di voti.
      È cosa nota che i costi dei ballottaggi sono considerevoli. Si calcola che fra i rimborsi spese per i seggi, il materiale elettorale, i rimborsi per i trasferimenti tramite aerei, navi e treni per consentire agli elettori di raggiungere la propria città di residenza in modo che si rechino alle urne, si spendono, ogni volta, oltre 500 milioni di euro.
      La presente proposta di legge si inserisce in un progetto più ampio che elimina il turno di ballottaggio anche per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e per l'elezione del presidente della provincia. Con la presente proposta di legge si elimina, in caso di parità di voti al primo turno, il ballottaggio, facendo eleggere il candidato che ha presentato per primo la candidatura. Così facendo le coalizioni saranno costrette a presentarsi prima, evitando inutili lungaggini.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 6 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «In caso di parità di voti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «In caso di parità di voti viene eletto il candidato che ha presentato per primo la propria candidatura alla carica di sindaco».


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