Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5142

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5142




 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FANFANI, CASTAGNETTI, BOCCIA, COLASIO,
DELBONO, FISTAROL, MONACO

Modifiche all'articolo 274 del codice di procedura penale, in materia di provvedimenti cautelari, nonché all'articolo 442 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo

Presentata il 14 luglio 2004


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - I gravi fatti di sangue di questo ultimo periodo hanno riproposto all'attenzione della opinione pubblica il problema della sicurezza della collettività e, per converso, il problema di adeguare l'ordinamento penale sostanziale e processuale affinché i responsabili di gravissimi reati debbano effettivamente rispondere degli illeciti commessi e non possano essere reintegrati nel consesso sociale se non dopo un percorso di effettiva rieducazione e di sostanziale recupero.
      L'opinione pubblica, infatti, resta sconcertata nel constatare come molto spesso i responsabili di delitti gravi, pur sottoposti a misura cautelare, possano tornare in libertà dopo poco tempo, mentre la pena per delitti efferati è scontata solo in parte.
      In relazione a questa diffusa esigenza di legalità e di sicurezza si ritiene di dover intervenire, seppure con un provvedimento parziale, sui seguenti settori:

          a) sulla prevenzione e le misure cautelari. In questo settore esiste già una legislazione adeguata (articoli 274 e seguenti del codice di procedura penale) che però molto spesso lascia spazio ad applicazioni ritenute eccessivamente permissive, per cui la modifica intende irrigidire il sistema nelle ipotesi di recidiva specifica ovvero di delinquenza abituale.
      La modifica tende anche a consentire l'adozione di misure cautelari nei casi di reiterazione di reati della stessa specie, per i quali sia prevista la pena della reclusione

 

Pag. 2

non inferiore nel massimo ad anni tre (ad esempio, un truffatore abituale che oggi non può essere sottoposto a misura cautelare, lo diventerebbe). In tale senso dispone l'articolo 1 della presente proposta di legge;

          b) sul giudizio abbreviato, disponendo l'impossibilità di ricorrere a detto rito per i delitti più gravi, puniti con la pena dell'ergastolo.

      La questione si propone perché, con la riforma dell'articolo 442 del codice di procedura penale apportata dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, e successivamente dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, si è consentito il ricorso al giudizio abbreviato anche per i delitti più gravi puniti con la pena dell'ergastolo, con l'effetto che, in virtù di una mera scelta processuale insindacabile dalle altre parti, la pena in genere viene automaticamente ridotta di un terzo, e, nella specie, all'ergastolo viene sostituita la reclusione di anni trenta, mentre all'ergastolo con isolamento diurno viene sostituita la pena dell'ergastolo.
      Ora, se collegare la riduzione di pena alla scelta del rito appare, pur con varie perplessità, plausibile in via generale per motivi legati ad esigenze deflattive, non pare accettabile per quei reati che, proprio per la loro gravità, il codice punisce con l'ergastolo e, sotto il profilo processuale, ritiene anche di sottoporre al giudizio diretto del popolo attribuendone la competenza alla corte di assise.
      Si interviene quindi sull'articolo 442 del codice di procedura penale escludendone l'applicabilità ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. In tale senso va la modifica di cui all'articolo 2 della proposta di legge.

 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'ultimo periodo, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esigenza di cui alla presente lettera, salvo prova contraria, si presume nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 3), del codice penale».

Art. 2.

      1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono soppressi.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su