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PDL 5080

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5080



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

D'AGRÒ, EMERENZIO BARBIERI, D'ALIA, GIUSEPPE GIANNI, ANNA MARIA LEONE, LIOTTA, LUCCHESE, MANINETTI, MEREU, RAISI, RANIELI, ROMANO, SELVA, SGARBI, TUCCI

Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici

Presentata il 23 giugno 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» (che corrisponde all'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993, introdotto dal decreto legislativo n. 59 del 1998 e successivamente modificato dalla legge n. 124 del 1999) ha previsto che il conferimento delle funzioni dirigenziali nella scuola avvenga mediante corso concorso, richiedendo come requisiti per la partecipazione il possesso del diploma di laurea e l'immissione in ruolo con anzianità di servizio di almeno sette anni e riservando il 50 per cento dei posti a coloro che hanno effettivamente ricoperto le funzioni di preside incaricato per almeno tre anni. La copertura del restante 50 per cento dei posti viene riservata alla indizione di un corso concorso ordinario. In attuazione del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il direttore generale competente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha indetto un corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica, di dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, escludendo così dal corso di formazione tutti i presidi che alla data del
 

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bando di concorso hanno svolto l'incarico di presidenza presso le istituzioni scolastiche da uno a poco meno di tre anni e tutti i collaboratori del dirigente scolastico che hanno svolto funzioni vicarie. I presidi non triennalisti e i collaboratori vicari si sono così visti sia esclusi dal primo corso concorso avendo i requisiti per partecipare soltanto al corso ordinario (peraltro non ancora bandito) aperto, infatti, a tutto il personale docente, presidi, collaboratori vicari e non, sia sviliti nel proprio incarico di svolgere funzioni uguali a quelle dei presidi triennalisti che, al contrario, hanno avuto l'opportunità di partecipare al corso concorso riservato.
      Si consideri, inoltre, che nel momento in cui avrà termine la procedura concorsuale, come stabilisce l'articolo 29, al comma 5, ultimo periodo, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria, non saranno più conferiti gli incarichi di presidenza. Si realizza in tale modo una grossa perdita di risorse umane, in palese contraddizione con quanto lo stesso decreto legislativo n. 165 del 2001 dichiara all'articolo 1, comma 1, prevedendo alla lettera a) di volere accrescere l'efficienza e l'efficacia delle amministrazioni e alla lettera c) di voler realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane.
      Si tenga presente che i presidi incaricati e i collaboratori vicari hanno acquisito capacità e competenze gestionali, avendo diretto istituzioni scolastiche e avendo assicurato all'utenza un servizio pubblico nelle scuole, al pari dei dirigenti scolastici a tempo indeterminato o dei presidi incaricati triennalisti.
      Se si guarda ai risultati conseguiti dai non triennalisti al colloquio selettivo, ammessi allo stesso in ottemperanza alle ordinanze del tribunale amministrativo regionale del Lazio con cui tutti i presidi d'Italia non triennalisti e i collaboratori vicari sono stati ammessi al suddetto colloquio selettivo, questi ultimi hanno ottenuto votazioni anche migliori dei presidi triennalisti, dimostrando così di possedere un patrimonio di preparazione e di formazione professionali che non è da meno di quello dei colleghi triennalisti, anche perché in possesso di svariati titoli culturali.
      In molte regioni, inoltre, la disponibilità dei posti per l'incarico di dirigente scolastico è superiore a quella dei presidi triennalisti che hanno superato il colloquio; infatti, in tutta Italia vi è un esubero di posti, in quanto dei 1.500 posti messi a concorso solo poco più di 1.200 sono coperti dai presidi incaricati triennalisti, mentre circa 300 posti rimarrebbero liberi qualora non fossero assegnati ai presidi incaricati e collaboratori vicari che oltre ad aver superato la prova di ammissione svolgono attualmente tutti funzioni superiori in quanto per la maggior parte hanno ricevuto incarichi di presidenza.
      Considerando che la dotazione organica dei dirigenti scolastici è tale da far ritenere che attualmente le presidenze libere e date ad incarico sono più di 3.000, destinate a salire per il numero elevato dei dirigenti scolastici prossimi alla pensione e che il concorso ordinario per ricoprire altre 1.500 presidenze non è stato ancora bandito e quando lo sarà ci vorranno circa 24 mesi per espletare tutte le corrispondenti fasi, tutta la scuola italiana riceverebbe un sicuro nocumento dal perdurare di questa situazione di vuoti di organico, in considerazione del fatto che, peraltro, si sta dando inizio alla riforma della scuola italiana e ciò necessita di dirigenti scolastici preparati, motivati, ma anche stabili e non precari.
      I presidi incaricati e i docenti collaboratori vicari che hanno superato la prova di ammissione al concorso e che hanno frequentato il corso di formazione con grande impegno e traendone un enorme profitto vista la serietà e il tenore della piattaforma formativa, costituirebbero, pertanto, una prima quanto urgente risposta alle carenze sopra esposte, non comportando alcun aggravio di spesa per gli stanziamenti di bilancio previsti per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in quanto rientranti nel concorso in oggetto la cui copertura finanziaria è già stata prevista.
 

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      Inoltre, l'amministrazione scolastica che ha provveduto a far partecipare i predetti presidi incaricati non triennalisti e i collaboratori vicari al corso di formazione, non vedrebbe disperso l'impegno finanziario che ha dovuto sostenere facendo partecipare i presidi incaricati non triennalisti e i collaboratori vicari al corso di formazione.
      Sulla base di quanto esposto la presente proposta di legge interviene a sanare il quadro attuale che rischia di compromettere il principio di efficacia e di efficienza dell'amministrazione.
      L'articolo 1 modifica il comma 3 dell'articolo 29 in esame e prevede non solo che siano ammessi al primo corso di formazione i presidi incaricati non triennalisti e i collaboratori vicari che hanno superato un apposito colloquio e che hanno frequentato il corso di formazione, ma anche l'istituzione di due tipi di graduatorie, la A e la B, destinandole rispettivamente ai presidi incaricati triennalisti e ai presidi incaricati non triennalisti e ai collaboratori vicari. A conclusione dell'esame finale i presidi incaricati non triennalisti e i collaboratori vicari verranno inseriti nella graduatoria B, a seconda del punteggio ottenuto e, per la copertura dei posti, si attingerà ad essa solo ad esaurimento della graduatoria A. In tale modo verrà garantito il rispetto dell'anzianità dei presidi incaricati triennalisti, ma contemporaneamente si assicurerà la migliore utilizzazione delle risorse umane preparate e formate attraverso il corso concorso.
      La posizione dei presidi triennalisti non viene assolutamente compromessa dal momento che le due graduatorie rimarranno distinte e alla graduatoria B si attingerà solo per ricoprire i posti di dirigente scolastico risultati liberi dopo le operazioni di assegnazione della sede ai presidi incaricati triennalisti, vincitori di concorso.
      L'articolo 2, invece, modifica l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 29, in cui si prevede la cessazione dell'assegnazione degli incarichi di presidenza alla data di approvazione della prima graduatoria. Eliminando questo divieto e affermando che gli incarichi di presidenza non sono soppressi fino a copertura dei posti vacanti si vuole evitare che risorse umane formate e disponibili vengano disperse a fronte di posti che rimarrebbero comunque liberi.
      L'articolo 3, infine, reca la copertura finanziaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Il primo corso concorso, bandito per il 50 per cento di posti determinati ai sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure di inquadramento di cui all'articolo 25, è riservato a coloro che hanno ricoperto effettivamente le funzioni di preside incaricato o di collaboratore vicario previo superamento di un esame di ammissione agli stessi riservato»;

          b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Al primo corso concorso partecipano i presidi incaricati e i collaboratori vicari che hanno superato un apposito colloquio»;

          c) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: «A conclusione dell'esame finale sono istituite due graduatorie in cui sono inseriti, a seconda del punteggio ottenuto, i presidi incaricati triennalisti che alla data del 30 aprile 2004 hanno superato tutte le prove concorsuali (graduatoria A) e i presidi incaricati non triennalisti e i collaboratori vicari che alla medesima data del 30 aprile 2004 hanno superato tutte le prove concorsuali (graduatoria B). Per la copertura dei posti per cui il primo corso concorso è stato bandito si attinge dalla graduatoria A dei presidi triennalisti fino ad esaurimento della graduatoria medesima; per i posti vacanti si attinge alla graduatoria B dei presidi non triennalisti e dei collaboratori vicari. La medesima graduatoria B è utilizzata negli anni scolastici successivi come graduatoria permanente fino ad esaurimento della stessa, lasciando il 50 per cento dei posti

 

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che si renderanno annualmente disponibili ai vincitori del corso concorso ordinario».

Art. 2.

      1. Al comma 5 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «Dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria non sono più conferiti incarichi di presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «Gli incarichi di presidenza non sono soppressi fino alla copertura dei relativi posti vacanti».

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.


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