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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4943 |
ad Angri: il materiale archeologico di epoca romana raccolto nel castello Doria, sede del municipio, la chiesa di San Giovanni Battista, che risale al XIII secolo, con la sua facciata rinascimentale;
a Bracigliano: la chiesa di San Giovanni Battista, di stile barocco, la chiesa dell'Annunziata e il convento dei Frati minori (secolo XVIII);
a Castel San Giorgio: il Castello longobardo e le chiese di San Rocco e di Santa Maria delle Grazie, entrambe di epoca barocca;
a Corbara: la cappella di Sant'Erasmo;
a Nocera Inferiore: la chiesa e il monastero di Sant'Anna (1282), la cappella di San Nicola a Casolla (1759), la caserma Tofano (1750), la chiesa del Corpo di Cristo (1565), la chiesa di Sant'Antonio con l'annesso museo provinciale (1256- 1290), il castello del Parco (984), la chiesa e il convento di Sant'Andrea (1563), il convento di Santa Chiara (1200), l'area archeologica di Piazza del corso (secoli II a.C.-III d.C.), la cattedrale di San Prisco;
a Nocera Superiore: il battistero paleocristiano di Santa Maria Maggiore (VI secolo), il treatro ellenistico-romano e la
a Pagani: la chiesa di Maria SS. Del Carmine (1491), la chiesa di San Felice e Corpo di Cristo (1554), la chiesa di Santa Maria della Purità (1680), la basilica di Sant'Alfonso e il museo alfonsiano (1803), il santuario di Maria SS. delle Galline (1600);
a Roccapiemonte: la rocca di San Quirico (secolo XI), il palazzo Ravaschieri e cappella dell'Addolorata (secolo XVIII), la chiesa dell'Addolorata (secolo XVIII), la chiesa di Santa Maria delle Grazie (secolo XII), il Palazzo Marciani (secolo XVIII), la chiesa di San Pasquale (secolo XVII), la collegiata di San Giovanni Battista (secolo XI) con annessa confraternita del Corpo di Cristo (secolo XVI), l'eremo di Santa Maria di Loreto (1179), la chiesa di Santa Maria del Ponte (secolo XV);
a San Marzano sul Sarno: la necropoli con i corredi protostorici risalenti ai secoli VIII e VII a.C. (rinvenuti tra i reperti di 162 tombe venute alla luce nel 1996 e sistemati in un Antiquarium allestito presso l'ex-sala consiliare del comune), la chiesa di San Biagio (1601), la chiesa di Santa Maria delle Grazie con l'annessa cantoria;
a Sant'Egidio del Monte Albino: la chiesa della Maddalena (XI secolo);
a Sarno: il complesso archeologico di località Foce, il palazzo Capua e la chiesa dell'Immacolata, entrambi del XVIII secolo, e il santuario di Santa Maria della Foce, risalente al XII secolo, il castello del VI secolo, la chiesa di San Francesco e l'Episcopio;
a San Valentino Torio: la necropoli dell'età del ferro, la chiesa della Consolazione, con il campanile romanico;
a Scafati: il santuario barocco della Madonna dei Bagni (secolo XVII) e i resti dell'abbazia cistercense;
a Siano: la chiesa di San Rocco, risalente al XVIII secolo.
I vari e rari interventi operati in passato a tutela di questo patrimonio sono stati dettati dalle emergenze del momento, senza che vi fosse un preciso disegno per la sua organica salvaguardia e promozione. Tutto ciò in conseguenza di una visione approssimativa e riduttiva delle cose per cui la tutela del patrimonio culturale appariva secondaria rispetto al soddisfacimento di altre esigenze, erroneamente ritenute primarie ma di fatto legate alla realizzazione di opere pubbliche, spesso in contrasto con la difesa delle testimonianze antiche.
Solo in tempi recenti si è presa finalmente coscienza dell'esigenza di un radicale mutamento di rotta, visto che il patrimonio culturale costituisce una risorsa da valorizzare al meglio, anche contenendo un certo tipo di sviluppo urbanistico disarmonico e disancorato da una saggia pianificazione territoriale.
La tutela e la conservazione della memoria storica non si esauriscono, tuttavia, nell'«ingessare» un territorio divenuto in passato oggetto di ripetute e pesanti aggressioni, ma necessitano di misure volte all'informazione e alla promozione dei siti d'interesse culturale e naturalistico, ricorrendo a tecnologie avanzate e al marketing per innescare un processo di sviluppo di attività e di servizi collaterali, tali da avere indubbi riflessi anche di natura economica.
Questo sviluppo turistico-culturale, che necessita di un opportuno adeguamento e potenziamento delle strutture ricettive, può costituire un'insostituibile spinta alla creazione di nuove attività imprenditoriali, con l'occupazione di ulteriori unità lavorative. Nuovi posti di lavoro, realizzati con aziende ecocompatibili, che allevieranno la cronica disoccupazione che attanaglia questa vasta area densamente popolata.
I risultati di un intervento straordinario a salvaguardia e a promozione di questo enorme giacimento culturale e naturalistico potranno essere raggiunti solo se agli aiuti della mano pubblica si aggiungeranno gli investimenti del privato. Non di meno è imprescindibile una seria
1. Al fine della salvaguardia, del recupero e della valorizzazione del patrimonio di testimonianze esistenti nel territorio dell'Agro nocerino, è istituito il Parco archeologico, architettonico e storico-culturale dell'Agro nocerino, di seguito denominato «Parco».
2. Il Parco si sviluppa entro la provincia di Salerno e interessa i territori dei comuni di Angri, Bracigliano, Castel San Giorgio, Corbara, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno, Scafati e Siano.
3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i confini del Parco, sentito il parere della regione Campania, dei comuni interessati e delle soprintendenze ai beni archeologici, ambientali e architettonici, competenti per territorio.
4. Il decreto di cui al comma 3 individua le ulteriori aree limitrofe a quelle di cui al comma 2 che per il loro preminente interesse archeologico, architettonico, culturale e turistico risultano meritevoli di tutela.
1. Il Parco:
a) promuove iniziative al fine di garantire la tutela del complesso dei beni monumentali e storici compresi nelle aree ad esso attribuite;
b) favorisce i progetti di ricerca e di recupero dei beni archeologici emergenti o giacenti nel sottosuolo, nonché delle tracce del passato ritenute significative;
c) promuove e favorisce la ricerca e la divulgazione delle conoscenze relative al patrimonio da esso gestito, nonché la fruizione dei beni culturali e artistici;
d) promuove la riproduzione e la diffusione multimediale del patrimonio archeologico, architettonico e storico-culturale;
e) promuove iniziative di turismo culturale e religioso;
f) promuove, di intesa con la regione Campania e con gli enti locali interessati, interventi di valorizzazione, recupero e adeguamento delle infrastrutture turistiche comprese nelle aree dei comuni nei cui territori insistono le pertinenze del Parco.
2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, il consiglio di gestione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), di intesa con la regione Campania e con gli enti locali interessati, definisce programmi pluriennali di intervento.
3. Le modalità di esecuzione degli interventi di cui al comma 1, lettera f), le forme di erogazione dei contributi, nonché i criteri di valutazione dei relativi progetti presentati, sono stabiliti con legge regionale.
1. Sono organi del Parco:
a) il presidente;
b) il consiglio di gestione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente del Parco è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di intesa con il presidente
a) il presidente;
b) un rappresentante della giunta regionale;
c) un rappresentante della provincia;
d) un rappresentante per ciascuno dei comuni sul cui territorio insistono le pertinenze del Parco;
e) un rappresentate di ciascuna delle soprintendenze ai beni archeologici competenti territorialmente;
f) un rappresentante di ciascuna delle soprintendenze ai beni ambientali e architettonici competenti territorialmente;
g) un rappresentante dell'università di Salerno;
h) un rappresentante della locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali procede alla nomina dei componenti di cui al comma 3, sulla base delle indicazioni fornite, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai soggetti competenti.
5. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, che durano in carica tre anni, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Il presidente è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
6. La gestione ordinaria del Parco è affidata al direttore generale che è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, nell'ambito di una terna indicata dal consiglio di gestione, tra persone aventi specifiche capacità tecnico-economiche maturate nella gestione della salvaguardia, della valorizzazione e della promozione del patrimonio archeologico, culturale e ambientale o nel settore delle attività turistiche. Il direttore generale
1. Lo statuto del Parco è predisposto su proposta del presidente, dal consiglio di gestione ed è approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Esso definisce i servizi e le attività del Parco e le competenze degli organi in relazione alle esigenze di amministrazione; indica inoltre i principi relativi all'organizzazione e al funzionamento del Parco, nonché i criteri e le procedure di adozione del regolamento di gestione.
1. Le risorse finanziarie del Parco sono costituite da:
a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
b) i contributi comunitari;
c) i contributi delle regioni, degli enti pubblici e degli enti locali;
d) i contributi e i finanziamenti destinati a specifici progetti;
e) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui agli articoli 15 e 147 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
f) gli eventuali redditi patrimoniali;
g) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privative, e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
h) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
i) i proventi dell'applicazione di sanzioni nei casi di inosservanza di disposizioni regolamentari;
l) gli eventuali proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 8 e 9;
m) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del Parco.
2. La gestione finanziaria delle risorse pubbliche del Parco è sottoposta al controllo della Corte dei conti. A tale fine la gestione delle risorse pubbliche è contabilizzata separatamente da quelle di altra natura e provenienza.
3. Il consiglio di gestione del Parco, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può destinare parte degli introiti previsti dalle lettere g) e h) del comma 1 del presente articolo, ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).
4. Il Parco ha l'obbligo del pareggio di bilancio.
1. In coerenza con le finalità di cui all'articolo 2, il Parco, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di gestione, predispone
a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o in parti caratterizzate da forme differenziate di godimento e di tutela;
b) i vincoli e le destinazioni di uso pubblico o privato;
c) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, con particolare riguardo alle esigenze delle persone a ridotta capacità motoria;
d) i sistemi di attrezzature e i servizi per la gestione e la fruizione culturale, informativa e turistica del Parco.
2. Il piano è predisposto dal Parco, entro tre mesi dalla data di costituzione degli organismi di cui all'articolo 3 ed è adottato dalla regione Campania entro i successivi due mesi, sentiti gli enti locali interessati.
3. Il piano è modificato con le stesse procedure necessarie per la sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.
4. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse generale nonché di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione vigente.
5. Il piano è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.
6. Per la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 2, comma 2, nonché per l'attuazione delle indicazioni del piano, sono stipulati corrispondenti accordi di programma tra i soggetti interessati, nei quali sono definiti i rispettivi obblighi e i diritti dei contraenti, le risorse finanziarie, la durata delle singole fasi per la realizzazione del programma, nonché le modalità di gestione e di coordinamento del programma stesso. Le determinazioni assunte in base agli accordi di programma producono gli effetti di variazione degli
1. Per la copertura delle spese di istituzione del Parco di cui agli articoli 1 e 2, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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