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PDL 4943

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4943



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANNUNZIATA

Istituzione del Parco archeologico, architettonico
e storico-culturale dell'Agro nocerino

Presentata il 28 aprile 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - L'Agro nocerino, territorio a nord della provincia di Salerno compreso tra i comuni di Scafati, Sarno e Nocera Superiore, possiede un patrimonio storico, archeologico e culturale di ingente valore che merita di essere conosciuto da chiunque percorra l'itinerario turistico-culturale che da Napoli porta a Pompei, Paestum e Velia da un lato, e dall'altro alla Costa d'Amalfi.
      Questo vasto giacimento culturale, che interessa in tutta la sua estensione la media valle del Sarno, comprende beni archeologici, monumentali, storici, culturali e naturalistici tra i quali si segnalano, a solo titolo d'esempio, i seguenti:

          ad Angri: il materiale archeologico di epoca romana raccolto nel castello Doria, sede del municipio, la chiesa di San Giovanni Battista, che risale al XIII secolo, con la sua facciata rinascimentale;

          a Bracigliano: la chiesa di San Giovanni Battista, di stile barocco, la chiesa dell'Annunziata e il convento dei Frati minori (secolo XVIII);

          a Castel San Giorgio: il Castello longobardo e le chiese di San Rocco e di Santa Maria delle Grazie, entrambe di epoca barocca;

          a Corbara: la cappella di Sant'Erasmo;

          a Nocera Inferiore: la chiesa e il monastero di Sant'Anna (1282), la cappella di San Nicola a Casolla (1759), la caserma Tofano (1750), la chiesa del Corpo di Cristo (1565), la chiesa di Sant'Antonio con l'annesso museo provinciale (1256- 1290), il castello del Parco (984), la chiesa e il convento di Sant'Andrea (1563), il convento di Santa Chiara (1200), l'area archeologica di Piazza del corso (secoli II a.C.-III d.C.), la cattedrale di San Prisco;

          a Nocera Superiore: il battistero paleocristiano di Santa Maria Maggiore (VI secolo), il treatro ellenistico-romano e la

 

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fortificazione meridionale (II secolo a.C.), la chiesa e il convento di Santa Maria degli Angeli (1592), la chiesa di Santa Maria di Materdomini (1060), la Necropoli ellenistica di Pizzone (I secolo a.C.);

          a Pagani: la chiesa di Maria SS. Del Carmine (1491), la chiesa di San Felice e Corpo di Cristo (1554), la chiesa di Santa Maria della Purità (1680), la basilica di Sant'Alfonso e il museo alfonsiano (1803), il santuario di Maria SS. delle Galline (1600);

          a Roccapiemonte: la rocca di San Quirico (secolo XI), il palazzo Ravaschieri e cappella dell'Addolorata (secolo XVIII), la chiesa dell'Addolorata (secolo XVIII), la chiesa di Santa Maria delle Grazie (secolo XII), il Palazzo Marciani (secolo XVIII), la chiesa di San Pasquale (secolo XVII), la collegiata di San Giovanni Battista (secolo XI) con annessa confraternita del Corpo di Cristo (secolo XVI), l'eremo di Santa Maria di Loreto (1179), la chiesa di Santa Maria del Ponte (secolo XV);

          a San Marzano sul Sarno: la necropoli con i corredi protostorici risalenti ai secoli VIII e VII a.C. (rinvenuti tra i reperti di 162 tombe venute alla luce nel 1996 e sistemati in un Antiquarium allestito presso l'ex-sala consiliare del comune), la chiesa di San Biagio (1601), la chiesa di Santa Maria delle Grazie con l'annessa cantoria;

          a Sant'Egidio del Monte Albino: la chiesa della Maddalena (XI secolo);

          a Sarno: il complesso archeologico di località Foce, il palazzo Capua e la chiesa dell'Immacolata, entrambi del XVIII secolo, e il santuario di Santa Maria della Foce, risalente al XII secolo, il castello del VI secolo, la chiesa di San Francesco e l'Episcopio;

          a San Valentino Torio: la necropoli dell'età del ferro, la chiesa della Consolazione, con il campanile romanico;

          a Scafati: il santuario barocco della Madonna dei Bagni (secolo XVII) e i resti dell'abbazia cistercense;

          a Siano: la chiesa di San Rocco, risalente al XVIII secolo.

      I vari e rari interventi operati in passato a tutela di questo patrimonio sono stati dettati dalle emergenze del momento, senza che vi fosse un preciso disegno per la sua organica salvaguardia e promozione. Tutto ciò in conseguenza di una visione approssimativa e riduttiva delle cose per cui la tutela del patrimonio culturale appariva secondaria rispetto al soddisfacimento di altre esigenze, erroneamente ritenute primarie ma di fatto legate alla realizzazione di opere pubbliche, spesso in contrasto con la difesa delle testimonianze antiche.
      Solo in tempi recenti si è presa finalmente coscienza dell'esigenza di un radicale mutamento di rotta, visto che il patrimonio culturale costituisce una risorsa da valorizzare al meglio, anche contenendo un certo tipo di sviluppo urbanistico disarmonico e disancorato da una saggia pianificazione territoriale.
      La tutela e la conservazione della memoria storica non si esauriscono, tuttavia, nell'«ingessare» un territorio divenuto in passato oggetto di ripetute e pesanti aggressioni, ma necessitano di misure volte all'informazione e alla promozione dei siti d'interesse culturale e naturalistico, ricorrendo a tecnologie avanzate e al marketing per innescare un processo di sviluppo di attività e di servizi collaterali, tali da avere indubbi riflessi anche di natura economica.
      Questo sviluppo turistico-culturale, che necessita di un opportuno adeguamento e potenziamento delle strutture ricettive, può costituire un'insostituibile spinta alla creazione di nuove attività imprenditoriali, con l'occupazione di ulteriori unità lavorative. Nuovi posti di lavoro, realizzati con aziende ecocompatibili, che allevieranno la cronica disoccupazione che attanaglia questa vasta area densamente popolata.
      I risultati di un intervento straordinario a salvaguardia e a promozione di questo enorme giacimento culturale e naturalistico potranno essere raggiunti solo se agli aiuti della mano pubblica si aggiungeranno gli investimenti del privato. Non di meno è imprescindibile una seria

 

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e fruttuosa collaborazione tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici e locali.
      Per ottenere i risultati sperati, quindi, è necessaria l'istituzione di un apposito ente che sovrintenda alla tutela dell'area, ai nuovi scavi, al recupero e alla diffusione della conoscenza del cospicuo patrimonio archeologico, architettonico e religioso. Detto ente dovrà avere compiti anche di promozione turistica, per collocare sul mercato europeo e mondiale «pacchetti» di offerte turistiche. È quindi diventata improcrastinabile l'istituzione di un sistema Parco per l'Agro nocerino come lo strumento più affidabile per il soddisfacimento degli obiettivi di carattere culturale e socio-economico che interessano l'intero comprensorio.
      Nella stesura della presente proposta di legge si è tenuto conto della disciplina contenuta nella legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sulle aree protette, operando nel contempo una serie di adeguamenti diretti da un lato a far emergere il ruolo primario della regione e degli enti locali unitamente a quello proprio delle soprintendenze, dell'università e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, dall'altro - attraverso la previsione della figura del direttore generale del Parco e della pianificazione e programmazione degli interventi - ad avviare lo sviluppo economico delle aree interessate, facendo leva sull'utilizzazione di specifici accordi di programma fra i soggetti interessati e sulla partecipazione dei privati alla predisposizione e alla realizzazione di progetti specifici.
      Riteniamo sia doveroso per il Parlamento recuperare al pieno godimento pubblico questo enorme patrimonio culturale, attraverso specifici piani di intervento straordinario che coinvolgano, proprio in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, lo Stato e gli enti locali, cui la normativa vigente riconosce la competenza a valorizzare i beni culturali presenti nell'ambito territoriale di riferimento.
      Passando ora all'analisi dell'articolato della presente proposta di legge, è dato rilevare come con l'articolo 1 si provvede all'istituzione del Parco archeologico, architettonico e storico-culturale dell'Agro nocerino, i cui confini saranno definiti con apposito decreto del Ministro per i beni e le attività culturali su parere della regione, dei comuni interessati e delle soprintendenze territorialmente competenti, prevedendosi che la tutela riguardante le zone di interesse sia estesa alle zone confinanti, cosiddette «di rispetto».
      L'articolo 2 fissa le finalità del Parco, che consistono nella conservazione e nel recupero del patrimonio esistente, nella promozione, ricerca e divulgazione dello stesso, anche attivandone la riproduzione e la diffusione multimediale in modo da favorirne la fruizione, nonché nella promozione di iniziative di turismo culturale, la cui crescita dovrà contare anche su specifici interventi di valorizzazione, recupero e adeguamento delle strutture ricettive del comprensorio.
      Quanto agli organi del Parco, essi sono individuati dall'articolo 3 nel presidente, di nomina ministeriale, previa intesa con il presidente della giunta regionale e sentiti i sindaci dei comuni interessati; nel consiglio di gestione, formato oltre che dal presidente dai rappresentanti della giunta regionale, della provincia e dei comuni il cui territorio ricade nel Parco, delle soprintendenze competenti, dell'università di Salerno e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; nel collegio dei revisori dei conti, i cui membri sono di nomina ministeriale.
      È al direttore generale, scelto dal Ministro per i beni e le attività culturali in una terna proposta dal consiglio di gestione, fra persone che hanno maturato nel settore specifiche capacità tecnico-economiche, che sono attribuite la gestione ordinaria del Parco e l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal consiglio di gestione.
      La definizione dei servizi e delle attività del Parco, la determinazione delle competenze degli organi e dei princìpi di funzionamento della organizzazione dello stesso, nonché la fissazione dei criteri e delle procedure da seguire per l'adozione del regolamento di gestione, sono demandati
 

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dall'articolo 4 allo statuto del Parco che è predisposto dal consiglio di gestione ed è approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
      Il Parco, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, potrà contare su molteplici risorse finanziarie costituite dai contributi comunitari, dello Stato, della regione, degli enti locali e degli enti pubblici, da finanziamenti su specifici progetti, da lasciti o donazioni, da eventuali redditi patrimoniali, da canoni di concessione nonché da proventi derivanti da diritti d'ingresso, da privative, da servizi resi, dall'applicazione di sanzioni e, infine, dalla utilizzazione da parte di soggetti pubblici e privati dell'immagine, anche mediante riproduzioni multimediali, di singoli beni o di complessi archeologici. La gestione finanziaria delle risorse pubbliche del Parco - tenuto al pareggio di bilancio - è sottoposta al controllo della Corte dei conti. Inoltre, il consiglio di gestione del Parco può destinare parte delle risorse - costituite dai canoni di concessione, dai proventi dei diritti di ingresso e di privative, dalle entrate derivanti dai servizi resi e dall'esercizio di attività commerciali e promozionali - alla attivazione di interventi di valorizzazione, recupero e adeguamento delle infrastrutture turistiche esistenti nel territorio in cui sono ubicate le pertinenze del Parco.
      In vista del perseguimento delle finalità proprie del Parco, l'articolo 6 prevede l'adozione da parte della regione del piano del Parco elaborato dal consiglio di gestione e destinato a disciplinare sia l'organizzazione del territorio, anche mediante l'introduzione di vincoli adeguati, sia i sistemi di attrezzature e di servizi che consentano la fruizione culturale, informativa e turistica del Parco.
      Per la realizzazione dei programmi pluriennali di intervento, definiti dalla regione di intesa con gli enti locali interessati, nonché per il conseguimento delle indicazioni contenute nel piano, è prevista la stipula di appositi accordi di programma, a cui possono aderire anche università, istituzioni culturali e imprenditori privati, grazie ai quali sono disciplinati i rapporti tra i contraenti, determinate le risorse finanziarie e definite le modalità di gestione e di coordinamento degli accordi perfezionati.
      Occorre, altresì, tenere presente che le soluzioni adottate in forza degli accordi di programma potranno, eventualmente, incidere sulle variazioni degli strumenti urbanistici come stabilito dai commi 4 e 5 dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. È consentito a soggetti pubblici e privati predisporre, in coerenza con gli accordi di programma, singoli progetti, da sottoporre all'approvazione del consiglio di gestione, finalizzati alla valorizzazione, al recupero e all'adeguamento delle infrastrutture turistiche, nonché alla gestione di beni non archeologici compresi nel territorio del Parco.
      Di rilievo è l'introduzione dell'obbligo, a carico di coloro i quali hanno elaborato i singoli progetti, dell'assunzione degli oneri, secondo i criteri propri del project financing, occorrenti per gli investimenti e per le opere di gestione. Altro significativo strumento, volto alla valorizzazione dei beni artistici, archeologici e culturali, destinato a rendere possibili ritorni in termini economici, è introdotto in forza della facoltà riconosciuta al consiglio di gestione di concedere a soggetti pubblici o privati l'utilizzazione di singoli beni archeologici purché costoro se ne assumano gli oneri conseguenti.
      Al Parco, infine, in quanto titolare dei diritti di riproduzione multimediale dei beni culturali esistenti sul territorio, è consentito, secondo procedure e modalità fissate da apposito regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, impiegare direttamente tali strumenti di riproduzione avvalendosi delle proprie strutture, o di società appositamente costituite ovvero di attribuirne l'utilizzazione a società concessionarie pubbliche, private o miste.
      L'articolo 7, in ultimo, disciplina la copertura finanziaria che è posta a carico del bilancio dello Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Parco e delimitazione
dell'area).

      1. Al fine della salvaguardia, del recupero e della valorizzazione del patrimonio di testimonianze esistenti nel territorio dell'Agro nocerino, è istituito il Parco archeologico, architettonico e storico-culturale dell'Agro nocerino, di seguito denominato «Parco».
      2. Il Parco si sviluppa entro la provincia di Salerno e interessa i territori dei comuni di Angri, Bracigliano, Castel San Giorgio, Corbara, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno, Scafati e Siano.
      3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i confini del Parco, sentito il parere della regione Campania, dei comuni interessati e delle soprintendenze ai beni archeologici, ambientali e architettonici, competenti per territorio.
      4. Il decreto di cui al comma 3 individua le ulteriori aree limitrofe a quelle di cui al comma 2 che per il loro preminente interesse archeologico, architettonico, culturale e turistico risultano meritevoli di tutela.

Art. 2.
(Finalità).

       1. Il Parco:

          a) promuove iniziative al fine di garantire la tutela del complesso dei beni monumentali e storici compresi nelle aree ad esso attribuite;

 

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          b) favorisce i progetti di ricerca e di recupero dei beni archeologici emergenti o giacenti nel sottosuolo, nonché delle tracce del passato ritenute significative;

          c) promuove e favorisce la ricerca e la divulgazione delle conoscenze relative al patrimonio da esso gestito, nonché la fruizione dei beni culturali e artistici;

          d) promuove la riproduzione e la diffusione multimediale del patrimonio archeologico, architettonico e storico-culturale;

          e) promuove iniziative di turismo culturale e religioso;

          f) promuove, di intesa con la regione Campania e con gli enti locali interessati, interventi di valorizzazione, recupero e adeguamento delle infrastrutture turistiche comprese nelle aree dei comuni nei cui territori insistono le pertinenze del Parco.

      2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, il consiglio di gestione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), di intesa con la regione Campania e con gli enti locali interessati, definisce programmi pluriennali di intervento.
      3. Le modalità di esecuzione degli interventi di cui al comma 1, lettera f), le forme di erogazione dei contributi, nonché i criteri di valutazione dei relativi progetti presentati, sono stabiliti con legge regionale.

Art. 3.
(Organi del Parco).

       1. Sono organi del Parco:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di gestione;

          c) il collegio dei revisori dei conti.

      2. Il presidente del Parco è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di intesa con il presidente

 

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della giunta regionale e sentiti i sindaci dei comuni interessati.
      3. Il consiglio di gestione è costituito da:

          a) il presidente;

          b) un rappresentante della giunta regionale;

          c) un rappresentante della provincia;

          d) un rappresentante per ciascuno dei comuni sul cui territorio insistono le pertinenze del Parco;

          e) un rappresentate di ciascuna delle soprintendenze ai beni archeologici competenti territorialmente;

          f) un rappresentante di ciascuna delle soprintendenze ai beni ambientali e architettonici competenti territorialmente;

          g) un rappresentante dell'università di Salerno;

          h) un rappresentante della locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

      4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali procede alla nomina dei componenti di cui al comma 3, sulla base delle indicazioni fornite, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai soggetti competenti.
      5. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, che durano in carica tre anni, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Il presidente è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
      6. La gestione ordinaria del Parco è affidata al direttore generale che è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, nell'ambito di una terna indicata dal consiglio di gestione, tra persone aventi specifiche capacità tecnico-economiche maturate nella gestione della salvaguardia, della valorizzazione e della promozione del patrimonio archeologico, culturale e ambientale o nel settore delle attività turistiche. Il direttore generale

 

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cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di gestione e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio stesso, al quale propone l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari; sovraintende all'attività degli uffici assicurando il coordinamento operativo delle articolazioni del Parco; esegue ogni altro compito ad esso attribuito dal consiglio di gestione. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dei servizi esercitati all'interno del Parco. Tali provvedimenti devono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di gestione nella prima seduta utile.

Art. 4.
(Statuto).

      1. Lo statuto del Parco è predisposto su proposta del presidente, dal consiglio di gestione ed è approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Esso definisce i servizi e le attività del Parco e le competenze degli organi in relazione alle esigenze di amministrazione; indica inoltre i principi relativi all'organizzazione e al funzionamento del Parco, nonché i criteri e le procedure di adozione del regolamento di gestione.

Art. 5.
(Gestione finanziaria).

      1. Le risorse finanziarie del Parco sono costituite da:

          a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

          b) i contributi comunitari;

          c) i contributi delle regioni, degli enti pubblici e degli enti locali;

          d) i contributi e i finanziamenti destinati a specifici progetti;

 

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          e) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui agli articoli 15 e 147 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

          f) gli eventuali redditi patrimoniali;

          g) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privative, e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

          h) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

          i) i proventi dell'applicazione di sanzioni nei casi di inosservanza di disposizioni regolamentari;

          l) gli eventuali proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 8 e 9;

          m) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del Parco.

      2. La gestione finanziaria delle risorse pubbliche del Parco è sottoposta al controllo della Corte dei conti. A tale fine la gestione delle risorse pubbliche è contabilizzata separatamente da quelle di altra natura e provenienza.
      3. Il consiglio di gestione del Parco, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può destinare parte degli introiti previsti dalle lettere g) e h) del comma 1 del presente articolo, ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).
      4. Il Parco ha l'obbligo del pareggio di bilancio.

Art. 6.
(Pianificazione e programmi di intervento).

      1. In coerenza con le finalità di cui all'articolo 2, il Parco, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di gestione, predispone

 

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il piano per il Parco, di seguito denominato «piano», volto a disciplinare:

          a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o in parti caratterizzate da forme differenziate di godimento e di tutela;

          b) i vincoli e le destinazioni di uso pubblico o privato;

          c) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, con particolare riguardo alle esigenze delle persone a ridotta capacità motoria;

          d) i sistemi di attrezzature e i servizi per la gestione e la fruizione culturale, informativa e turistica del Parco.

      2. Il piano è predisposto dal Parco, entro tre mesi dalla data di costituzione degli organismi di cui all'articolo 3 ed è adottato dalla regione Campania entro i successivi due mesi, sentiti gli enti locali interessati.
      3. Il piano è modificato con le stesse procedure necessarie per la sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.
      4. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse generale nonché di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione vigente.
      5. Il piano è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.
      6. Per la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 2, comma 2, nonché per l'attuazione delle indicazioni del piano, sono stipulati corrispondenti accordi di programma tra i soggetti interessati, nei quali sono definiti i rispettivi obblighi e i diritti dei contraenti, le risorse finanziarie, la durata delle singole fasi per la realizzazione del programma, nonché le modalità di gestione e di coordinamento del programma stesso. Le determinazioni assunte in base agli accordi di programma producono gli effetti di variazione degli

 

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strumenti urbanistici previsti dall'articolo 34, commi 4 e 5 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi accordi possono aderire anche le università, le istituzioni culturali nonché gli operatori privati impegnati nei settori di intervento.
      7. Sono sottoposti all'approvazione del consiglio di gestione i singoli progetti elaborati, in coerenza con gli accordi di programma di cui al comma 6, da soggetti pubblici e privati finalizzati alla valorizzazione, al recupero e all'adeguamento delle infrastrutture turistiche e per la gestione, a loro carico, di beni non archeologici compresi nel territorio del Parco. I progetti devono prevedere l'assunzione, a carico dei soggetti proponenti, degli oneri relativi agli investimenti e alle spese di gestione.
      8. Il Parco, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio di gestione, può concedere l'utilizzazione dell'immagine di un singolo bene, facente parte dei complessi archeologici, a soggetti pubblici e privati, previa assunzione a carico di tali soggetti delle spese necessarie per il restauro del bene o dell'immobile. L'importo degli oneri necessari per l'intervento di restauro o di recupero dei beni, nonché il relativo periodo di utilizzazione dell'immagine da parte dei soggetti pubblici o privati, sono stabiliti con perizia della competente soprintendenza.
      9. Il Parco è titolare dei diritti di riproduzione multimediale dei beni insistenti sulle aree ad esso attribuite e, a tale fine, può procedere alla costituzione di un'apposita società. Le procedure e le modalità di promozione delle produzioni multimediali, da parte del Parco o della suddetta società ovvero la concessione a società pubbliche private o miste sono definite con apposito regolamento, adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Parco. Con lo stesso regolamento sono definiti i criteri di ripartizione della quota pubblica degli eventuali
 

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proventi dei diritti di riproduzione multimediale, tra il Parco, che li destina per il finanziamento del piano di cui al presente articolo, il Ministero per i beni e le attività culturali, le soprintendenze competenti e gli enti locali rientranti nell'ambito del Parco.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. Per la copertura delle spese di istituzione del Parco di cui agli articoli 1 e 2, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
      2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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