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PDL 4862-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4862-72-113-260-376-468-582-721-874-875-877-966-1162-1218-1287-1403-1415-1608-1617-1725-1805-1964-2027-2116-2123-2168-2320-2413-2568-2909-2994-3058-3489-3523-3531-3541-3572-3573-3584-3639-3684-3707-3885-4023-4393-4451-4805-5044-A



 

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RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
presentata alla Presidenza il 28 luglio 2004

(Relatore: BRUNO)

sul

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

n. 4862

APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 25 marzo 2004 (v. stampato Senato n. 2544)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal vicepresidente del consiglio dei ministri
(FINI)

dal ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione
(BOSSI)

e dal ministro per le politiche comunitarie
(BUTTIGLIONE)

 

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di concerto con il ministro dell'interno
(PISANU)

e con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

Modificazione di articoli della Parte II della Costituzione

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 30 marzo 2004

e sulle

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE

n. 72, d'iniziativa dei deputati

ZELLER, BRUGGER, WIDMANN

Modifiche alla parte seconda della Costituzione

Presentata il 30 maggio 2001

n. 113, d'iniziativa del deputato BIELLI

Modifiche agli articoli 64 e 138 della Costituzione

Presentata il 30 maggio 2001

 

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n. 260, d'iniziativa dei deputati

SPINI, ANGIONI

Modifiche agli articoli 83, 85, 86, 87, 88 e 92 della Costituzione in materia di elezione e di attribuzioni del Presidente della Repubblica

Presentata il 30 maggio 2001

n. 376, d'iniziativa dei deputati

BUTTIGLIONE, VOLONTÈ, RICCARDO CONTI,
GRILLO, ROTONDI, TANZILLI

Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere

Presentata il 31 maggio 2001

n. 468, d'iniziativa del deputato CONTENTO

Modifica dell'articolo 138 della Costituzione,
concernente la procedura di revisione costituzionale

Presentata il 4 giugno 2001

n. 582, d'iniziativa del deputato COLA


Modifiche all'articolo 135 della Costituzione
in materia di composizione della Corte costituzionale

Presentata il 6 giugno 2001

 

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n. 721, d'iniziativa del deputato PISAPIA

Modifica degli articoli 71, 98, 100, 101, 103, 104, 107, 111,
135 e 137 e abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione

Presentata il 12 giugno 2001

n. 874, d'iniziativa del deputato SELVA

Modifica all'articolo 138 della Costituzione, concernente il divieto di modifica della Costituzione negli ultimi nove mesi della legislatura

Presentata il 15 giugno 2001

n. 875, d'iniziativa del deputato SELVA

Modifiche alla Costituzione in materia di elezione diretta e
di attribuzioni del Presidente della Repubblica

Presentata il 15 giugno 2001

n. 877, d'iniziativa del deputato SELVA

Modifica all'articolo 83 della Costituzione in materia
di elezione del Presidente della Repubblica

Presentata il 15 giugno 2001

 

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n. 966, d'iniziativa del deputato BIANCHI CLERICI

Modifiche agli articoli 117 e 118 della Costituzione, concernenti le competenze delle Regioni e delle Province in materia di istruzione e di formazione artigiana e professionale

Presentata il 21 giugno 2001

n. 1162, d'iniziativa del deputato PERETTI

Modifiche agli articoli 75 e 138 della Costituzione in materia di innalzamento del numero delle firme necessarie per l'indizione dei referendum

Presentata il 3 luglio 2001

n. 1218, d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Modifiche alla parte seconda della Costituzione

Presentata il 5 luglio 2001

n. 1287, d'iniziativa del deputato PISAPIA

Modifiche agli articoli 60 e 67 della Costituzione

Presentata il 10 luglio 2001

 

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n. 1403, d'iniziativa dei deputati

LUSETTI, BOTTINO, CIANI, FIORONI, MILANA,
OSTILLIO, PASETTO, CAMO, ANNUNZIATA

Modifiche alla Costituzione concernenti l'istituzione del Senato federale e la composizione della Corte costituzionale

Presentata il 24 luglio 2001

n. 1415, d'iniziativa del deputato ZACCHEO

Modifiche agli articoli 57, 131 e 132 della Costituzione, concernenti il distretto speciale di Roma capitale e le regioni Lazio e Tuscia-Sabina

Presentata il 24 luglio 2001

n. 1608, d'iniziativa dei deputati

MANTINI, GIOVANNI BIANCHI, QUARTIANI

Modifiche alla Costituzione in materia di Senato federale, riduzione del numero dei deputati e composizione della Corte costituzionale

Presentata il 19 settembre 2001

 

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n. 1617, d'iniziativa del deputato SODA

Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione in materia di referendum propositivo collegato all'iniziativa legislativa popolare e di referendum abrogativo

Presentata il 20 settembre 2001

n. 1725, d'iniziativa dei deputati

OLIVIERI, KESSLER

Modifiche alla Costituzione in materia di Senato federale, riduzione del numero dei deputati e composizione della Corte costituzionale

Presentata il 9 ottobre 2001

n. 1805, d'iniziativa del deputato COSTA

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 19 ottobre 2001

 

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n. 1964, d'iniziativa del deputato SERENA

Abrogazione dell'articolo 59 della Costituzione,
concernente i senatori a vita.

Presentata il 14 novembre 2001

n. 2027, d'iniziativa dei deputati

PISICCHIO, TONINO LODDO, VIANELLO

Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di elezione dei senatori della Repubblica

Presentata il 27 novembre 2001

n. 2116, d'iniziativa dei deputati

BOLOGNESI, VIOLANTE, TURCO, BATTAGLIA, LEONI, MONTECCHI, LOLLI, CHITI, SERENI, LUCÀ, LUMIA, RUZZANTE, GIACCO, AMICI, DI SERIO D'ANTONA, RAFFAELLA MARIANI, ZANOTTI, MAGNOLFI, TOLOTTI, SANDI

Modifica all'articolo 118 della Costituzione concernente il ruolo del Terzo settore nella riforma dello Stato

Presentata il 18 dicembre 2001

 

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n. 2123, d'iniziativa del deputato PAROLI

Modifica all'articolo 126 della Costituzione in materia di impedimento permanente, morte e dimissioni del presidente della Giunta regionale

Presentata il 19 dicembre 2001

n. 2168, d'iniziativa del deputato BUONTEMPO

Modifiche agli articoli 83, 85 e 86 della Costituzione in materia di elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale diretto e di presentazione delle relative candidature

Presentata il 15 gennaio 2002

n. 2320, d'iniziativa dei deputati

ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, DETOMAS, COLLÈ

Disposizioni concernenti la procedura per la modifica
degli statuti delle regioni a statuto speciale

Presentata l'11 febbraio 2002

 

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n. 2413, d'iniziativa del deputato COLLÈ

Modifiche agli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione,
in materia di elezione e funzioni del Senato della Repubblica

Presentata il 26 febbraio 2002

n. 2568, d'iniziativa dei deputati

VITALI, ARNOLDI, MARRAS

Modifiche al titolo IV della parte seconda
della Costituzione concernente la magistratura

Presentata il 26 marzo 2002

n. 2909, d'iniziativa dei deputati

MAURANDI, CARBONI, KESSLER, LADU,
TONINO LODDO, MARAN

Modifiche all'articolo 138 della Costituzione, concernenti la procedura di revisione degli Statuti speciali delle regioni autonome

Presentata il 25 giugno 2002

 

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n. 2994, d'iniziativa del deputato OLIVIERI

Disposizioni concernenti la procedura per la modifica
degli statuti delle regioni a statuto speciale

Presentata il 9 luglio 2002

n. 3058, d'iniziativa del deputato BOATO

Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in
materia di forma del Governo

Presentata il 22 luglio 2002

n. 3489, d'iniziativa del deputato STUCCHI

Modifica all'articolo 57 della Costituzione,
in materia di elezione dei senatori della Repubblica

Presentata il 17 dicembre 2002

n. 3523, d'iniziativa del deputato CENTO

Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione,
in materia di forma di governo

Presentata il 7 gennaio 2003

 

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n. 3531, d'iniziativa del deputato MONACO

Norme sul Governo di legislatura e sullo statuto dell'opposizione

Presentata il 13 gennaio 2003

n. 3541, d'iniziativa del deputato PACINI

Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, in materia di riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni

Presentata il 15 gennaio 2003

n. 3572, d'iniziativa del

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Disposizioni concernenti la forma di governo regionale

Presentata il 22 gennaio 2003

n. 3573, d'iniziativa del

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Attribuzione alla potestà statutaria regionale della competenza in materia di fonti del diritto

Presentata il 22 gennaio 2003

 

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n. 3584, d'iniziativa dei deputati

CHIAROMONTE, MONTECCHI, GALEAZZI, KESSLER, OLIVIERI, ROGNONI, NICOLA ROSSI, MICHELE VENTURA

Disposizioni concernenti la stabilità del Governo e il riconoscimento di uno statuto dell'opposizione

Presentata il 23 gennaio 2003

n. 3639, d'iniziativa dei deputati

CABRAS, ROBERTO BARBIERI, BOVA, CALDAROLA, CHIANALE, CHIAROMONTE, MARAN, MONTECCHI

Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo

Presentata il 5 febbraio 2003

n. 3684, d'iniziativa del deputato MANTINI

Modifiche alla Costituzione in materia di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione

Presentata il 13 febbraio 2003

 

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n. 3707, d'iniziativa del deputato LA MALFA

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

Presentata il 21 febbraio 2003

n. 3885, d'iniziativa dei deputati

BRIGUGLIO, ARRIGHI, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, CIRIELLI, COLA, GIULIO CONTI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, LEO, MESSA, ANGELA NAPOLI, PAOLONE, PEZZELLA, ROSITANI, VILLANI MIGLIETTA

Modifiche agli articoli 114, 116, 131, e 135 della Costituzione e istituzione della Regione autonoma di Roma capitale

Presentata il 10 aprile 2003

n. 4023, d'iniziativa del deputato FRANCESCHINI

Modifica all'articolo 60 della Costituzione, in materia di procedure di approvazione delle leggi elettorali

Presentata il 29 maggio 2003

 

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n. 4393, d'iniziativa del deputato PISAPIA

Modifica all'articolo 138 della Costituzione,
concernente la procedura di revisione costituzionale

Presentata il 16 ottobre 2003

n. 4451, d'iniziativa del deputato COSTA

Soppressione dello status giuridico di regione a statuto speciale e di provincia autonoma

Presentata il 31 ottobre 2003

n. 4805, d'iniziativa dei deputati

PERROTTA, CIRO ALFANO, BRUSCO, FRAGALÀ, LEZZA, MILANESE, NICOTRA, PARODI, PERLINI, RANIELI, RICCIUTI, ANTONIO RUSSO, SANTORI, SGARBI, TARANTINO, ALFREDO VITO

Modifiche alla parte seconda della Costituzione,
concernenti l'ordinamento della Repubblica

Presentata l'11 marzo 2004

 

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n. 5044, d'iniziativa del deputato FIORI

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione,
in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori

Presentata il 1o giugno 2004

 

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Onorevoli Colleghi! - Il disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa recante «Modificazioni ad articoli della parte seconda della Costituzione» è stato approvato, in prima deliberazione, con modificazioni, dal Senato della Repubblica il 25 marzo 2004 ed il suo esame è stato avviato il 7 aprile scorso dalla I Commissione (Affari Costituzionali), ove si è proceduto all'abbinamento con le altre proposte di legge costituzionale recanti modifiche ai medesimi articoli della parte seconda della Costituzione oggetto di novella da parte del disegno di legge governativo. Tenuto conto della particolare rilevanza politico-istituzionale dei temi trattati nell'ambito di tali progetti di legge ed attesa l'esigenza di procedere a una compiuta attività istruttoria, l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di procedere, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del regolamento, ad un'indagine conoscitiva sulle tematiche riguardanti la modifica della parte seconda della Costituzione, con particolare riferimento ai seguenti quattro argomenti: la forma di governo, il Senato federale, i rapporti tra lo Stato e le Regioni e il sistema delle garanzie. Lo svolgimento delle audizioni ha avuto luogo dal 18 maggio al 23 giugno 2004 e, complessivamente, sono stati auditi 36 docenti universitari in materie pubblicistiche. Successivamente, dopo la conclusione della discussione di carattere generale, la Commissione ha deliberato di adottare come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge costituzionale già approvato in prima deliberazione dal Senato, con riferimento al quale sono stati presentati circa 430 emendamenti. Entrando nel merito dei contenuti dell'articolato licenziato dall'altro ramo del Parlamento, occorre premettere che esso prefigura un intervento di riforma di ampio respiro, trattandosi di un testo recante 43 articoli, volti a sostituire o a modificare più della metà degli 80 articoli che compongono la Parte seconda della Costituzione, concernente l'ordinamento della Repubblica. A fini di maggior chiarezza espositiva, si darà conto di tale testo procedendo per temi omogenei, piuttosto che seguendo la numerazione degli articoli, illustrando, di volta in volta, successive modifiche conseguenti alle proposte emendative approvate dalla I Commissione in sede referente.
      Il testo in esame conferma la preferenza per un sistema bicamerale, superando tuttavia il tradizionale «bicameralismo perfetto», attraverso l'introduzione di una differenziazione tra le due Assemblee con riguardo sia alla loro composizione sia alle loro funzioni. In particolare, la Camera dei deputati muta, quanto a struttura, soltanto nel numero, passando da seicentotrenta a cinquecento componenti, oltre i dodici eletti nella circoscrizione Estero. A tale proposito, va rilevato come il nuovo articolo 56 della Costituzione approvato dal Senato prevedesse, in realtà, una riduzione dei deputati a quattrocento unità che, tuttavia, ad una più approfondita valutazione effettuata anche tenendo conto della composizione numerica delle Assemblee parlamentari dei paesi dell'Unione europea aventi una dimensione demografica analoga a quella italiana, si è ritenuta eccessiva, in quanto non in grado di garantire il dispiegarsi di un'adeguata ed effettiva rappresentanza degli elettori. Un'analoga correzione è stata apportata, per le medesime ragioni,
 

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anche con riguardo al numero dei senatori, la cui consistenza numerica, in un primo tempo ridotta dal Senato da trecentoquindici a duecento unità, è stata successivamente riportata ad un numero pari a duecentocinquantadue senatori. Tale ramo del Parlamento, peraltro, muta la sua denominazione in Senato federale della Repubblica, così da costituire l'organo costituzionale che connota la scelta federale del progetto di riforma in esame e l'organo nel quale si intende realizzare il raccordo tra le potestà normative delle autonomie e dello Stato. Il nuovo testo dell'articolo 57 della Costituzione dispone che, quanto a modalità di elezione, i senatori sono eletti su base regionale e che di tale consesso continuano a fare parte i sei senatori eletti nella circoscrizione estero, unitamente ai senatori a vita che sono stati Presidenti della Repubblica e a quelli di nomina presidenziale. Il numero di questi ultimi, tuttavia, non può essere superiore a tre, come dispone una novella apportata all'articolo 59 della Costituzione. La connessione tra il sistema politico delle regioni e quello nazionale, che il testo in esame individua come elemento che garantisce la "rappresentanza territoriale" dei senatori, è individuata, tra l'altro, negli stessi requisiti richiesti per godere dell'elettorato passivo: in ciascuna regione, infatti, sono eleggibili a senatore gli elettori che hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali o locali, all'interno della regione, oppure sono stati eletti deputati o senatori nella Regione ovvero che risiedono nella regione alla data di indizione delle elezioni. In tale contesto, si è peraltro ritenuto opportuno procedere, modificando il testo approvato dal Senato, anche all'allineamento del requisito anagrafico richiesto per l'eleggibilità a senatore a quello già previsto per l'eleggibilità a deputato, riducendolo da quaranta a venticinque anni di età. Il sistema elettorale del Senato, rimesso alla legge dello Stato, deve comunque «garantire la rappresentanza territoriale da parte dei senatori». Si prevede inoltre che l'elezione del Senato sia contestuale con l'elezione dei consigli regionali e che l'eventuale scioglimento anticipato di uno o più consigli regionali dia vita ad una legislatura regionale di durata ridotta per garantire che, comunque, il rinnovo del Senato avvenga contestualmente al rinnovo di tutte le assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. A completamento di tale disposizione, la I Commissione ha altresì previsto, introducendo un nuovo comma al testo dell'articolo 60 della Costituzione, che ove, in caso di guerra, si proceda alla proroga del Senato, sono prorogati anche i Consigli regionali in carica. Più in generale, i rapporti tra Senato federale e dimensione regionale sono sottolineati da varie disposizioni concernenti l'organizzazione interna e le attività dell'organo, oltre che dalle norme sul procedimento legislativo e dalla valutazione delle leggi regionali sotto il profilo dell'interesse nazionale, di cui si dirà più avanti. Il testo dispone, tra l'altro, che i Presidenti delle Giunte regionali sono sentiti ogni volta che ne facciano richiesta e, reciprocamente, che anche i senatori espressi da una regione hanno il diritto di essere sentiti dal rispettivo consiglio regionale. Si prevede altresì che le proposte di legge presentate da più regioni in coordinamento tra loro sono poste all'ordine del giorno della Camera competente entro i termini stabiliti dal proprio regolamento e che il Senato federale esprima il parere sullo scioglimento del Consiglio regionale e sulla rimozione del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione. Viene soppresso conseguentemente, il riferimento costituzionale alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Infine, rispetto all'articolato licenziato dal Senato, dal nuovo testo dell'articolo 57 della Costituzione è stato espunto il sesto comma, recante la disposizione riferita al mantenimento di rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e gli organi della corrispondente regione. Va comunque rilevato come rappresentanti delle regioni, pur non facendo parte della composizione ordinaria del Senato federale, concorrono comunque ad eleggere i componenti di organi costituzionali
 

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o di rilevanza costituzionale di spettanza di tale organo. Basti in proposito pensare all'elezione del Presidente della Repubblica, che è rimessa all'apposita «Assemblea della Repubblica», composta dai componenti delle due Camere ed integrata dai Presidenti delle Giunte regionali e da un numero variabile di delegati eletti dai Consigli regionali anche in rappresentanza degli enti locali. I Presidenti delle Giunte delle regioni e delle province autonome sono inoltre chiamati ad integrare il Senato federale in occasione dell'elezione di quattro giudici della Corte costituzionale e di un sesto dei membri del Consiglio superiore della magistratura. In relazione a tale adempimento va, tuttavia, segnalata una rilevante modifica introdotta dalla I Commissione rispetto al testo degli articoli 104 e 135 della Costituzione approvato dall'altro ramo del Parlamento, atteso che è stata riportata anche in capo alla Camera dei deputati la competenza in materia di elezione dei membri di tali organi che, secondo la Costituzione vigente, spetta al Parlamento in seduta comune. Quanto alle modalità di funzionamento delle Camere, rispetto al nuovo testo dell'articolo 64 della Costituzione approvato dal Senato, si è inteso uniformare il quorum per l'approvazione dei regolamenti parlamentari, che è ora pari, per entrambe le Assemblee, alla maggioranza assoluta dei componenti, con la conseguenza di ripristinare quanto attualmente già previsto in proposito dalla vigente Carta Costituzionale. Più in generale, in sede referente si è voluta espungere l'ulteriore differenziazione che il Senato aveva introdotto con riferimento alla validità delle deliberazioni delle due Assemblee, non essendo più prevista a tale fine la presenza dei due quinti dei componenti del Senato. Resta quindi confermato l'ordinario requisito della presenza della maggioranza dei componenti per la validità delle deliberazioni, che viene tuttavia corretto dall'ulteriore vincolo della necessaria presenza di senatori espressi da almeno un terzo delle regioni.
      In ordine alle disposizioni riconducibili al cosiddetto «statuto dell'opposizione», in linea generale si è ritenuto opportuno non irrigidire, tramite un'apposita menzione nella Carta Costituzionale, il rinvio ai regolamenti parlamentari per la previsione delle modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale, specificando altresì che la riserva in favore dei gruppi di opposizione della presidenza delle Commissioni cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia non ricomprende la Commissione mista paritetica e il Comitato paritetico, rispettivamente disciplinati dai commi terzo e quarto del nuovo testo dell'articolo 70 della Costituzione. Un ulteriore intervento correttivo rispetto al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, ha riguardato la soppressione della disposizione che rimetteva al regolamento del Senato federale la garanzia dei diritti delle minoranze, in considerazione del fatto che tale Assemblea non è configurata come una «Camera politica». Resta ferma comunque l'introduzione della figura del «Capo dell'opposizione», le cui prerogative e la cui modalità di elezione dovranno essere definiti dal regolamento della Camera dei deputati. Con riferimento ad entrambe le Camere, resta confermato il divieto di mandato imperativo, benché anche l'articolo 67 della Costituzione sia oggetto di una novella che è volta a precisare che «ogni deputato o senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica». Quanto al giudizio sui titoli di ammissione dei deputati e dei senatori, il nuovo testo dell'articolo 66 della Costituzione dispone che la Camera di appartenenza adotti le relative deliberazioni a maggioranza dei propri componenti, in luogo del quorum dei tre quinti dei componenti previsto dal testo approvato dal Senato, per la sola Camera dei deputati.
      Passando ad esaminare le disposizioni concernenti il procedimento legislativo, deve premettersi che anche le modifiche apportate all'articolo 70 della Costituzione sono dirette alla già menzionata finalità consistente nel superamento del cosiddetto bicameralismo perfetto, in virtù del quale
 

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ciascun progetto di legge deve essere approvato, in eguale testo, da entrambi i rami del Parlamento. Il testo in esame introduce infatti nell'ordinamento, accanto alle leggi approvate con procedimento bicamerale (anch'esse abbreviate nella procedura), leggi statali a carattere monocamerale, approvate cioè da uno solo dei due rami del Parlamento. È prevista bensì la possibilità, per l'altro ramo del Parlamento, di richiamare presso di sé il progetto di legge e di proporvi modifiche; ma i termini per questa fase eventuale sono ristretti (e dimezzati per le leggi di conversione di decreti-legge) e sulle modifiche proposte, in ogni caso, decide in via definitiva la Camera competente. Al fine di individuare la Camera competente, vige un criterio sostanzialmente mutuato dalla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni dettata all'articolo 117 della Costituzione. In linea di massima, infatti, la Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al secondo comma di tale articolo, quelle cioè nelle quali lo Stato ha legislazione esclusiva. Il Senato federale, invece, approva i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nelle quali la potestà legislativa dello Stato concorre con quella delle Regioni. Per determinate materie di particolare rilievo resta, tuttavia, ferma la procedura bicamerale. A tale proposito, va comunque precisato che per assicurare maggiore celerità ai lavori parlamentari, evitando il tradizionale fenomeno della navette, si prevede che, ove un progetto di legge non sia approvato, dopo una prima lettura, da entrambe le Camere nel medesimo testo, i Presidenti delle due Assemblee convocano una Commissione mista paritetica incaricata di redigere, in ordine alle disposizioni controverse, un testo che non è emendabile e che è sottoposto al voto delle due Assemblee. Il procedimento bicamerale si applica all'esame dei disegni di legge concernenti: la perequazione delle risorse finanziarie, le materie di cui all'articolo 119 della Costituzione, la tutela della concorrenza, le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, il sistema elettorale di Camera e Senato e una serie di casi, partitamente elencati, in cui la Costituzione fa espresso rinvio alla legge dello Stato o della Repubblica. Il medesimo procedimento legislativo si applica anche ad altre materie previste in vari parti del nuovo testo costituzionale (determinazione dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità con il mandato parlamentare; indennità spettante ai membri delle Camere; principi in materia di esercizio del potere sostitutivo di atti delle regioni). Quanto alle modifiche introdotte dalla Commissione in materia di procedimento legislativo, è stato in primo luogo disposto che l'esame dei disegni di legge concernenti il coordinamento di cui all'articolo 118, terzo comma primo periodo, sia di competenza della Camera dei deputati. La novità di maggiore rilievo riguarda tuttavia il procedimento legislativo cosiddetto «a prevalenza Senato», rispetto al quale è stato previsto che laddove il Governo dichiari che le modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l'attuazione del suo programma e tali modifiche siano state approvate ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, il disegno di legge è approvato dalla Camera dei deputati in via definitiva con le modifiche proposte, salvo che entro trenta giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge, il Senato federale deliberi di non accogliere le modifiche con la maggioranza dei tre quinti dei propri componenti. Tenuto conto che l'unica Assemblea con la quale il Governo intrattiene un rapporto fiduciario è la Camera dei deputati, la disposizione da ultimo citata ha inteso riconoscere a tale Assemblea la possibilità di divenire la sede decisionale di ultima istanza anche con riferimento a materie ricomprese nell'ambito della competenza prevalente del Senato ma che possono essere di particolare rilevanza ai fini dell'attuazione del programma di Governo.
      Tra le ulteriori modifiche introdotte dalla Commissione in materia di procedimento legislativo è da segnalare l'inclusione, nell'ambito delle materie su cui la
 

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funzione legislativa è esercitata con procedimento bicamerale, anche dei disegni di legge concernenti la determinazione dei proncipi fondamentali sull'armonizzazione della finanza pubblica e del sistema tributario, nonché dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e le norme generali sulla tutela della salute. Contestualmente, sono stati invece esclusi dall'esame bicamerale i progetti di legge concernenti l'esercizio dei diritti fondamentali di cui agli articoli da 13 a 21 della Costituzione.
      Occorre rilevare che le questioni che possono sorgere tra le due Camere in ordine alla competenza per l'esame di progetti di legge sono decise, d'intesa fra di loro, dai Presidenti delle due Assemblee, i quali possono anche deferire la decisione ad un Comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai Presidenti stessi proporzionalmente alla composizione delle due Camere. La decisione adottata non è sindacabile. In proposito, si fa presente che una ulteriore modificazione apportata in sede referente all'articolo 13 riguarda la soppressione della parola «legislativa», al fine di estendere l'area di insindacabilità sulle questioni di competenza, anche alla luce del più generale principio di insindacabilità degli interna corporis acta.
      Riguardo al rapporto Governo-Parlamento, tra gli aspetti qualificanti del disegno di legge di riforma vi è il sostanziale rafforzamento del potere esecutivo o, per dire meglio, del Presidente del Consiglio dei ministri: figura che muta significativamente la sua denominazione in quella di Primo ministro. Ai sensi del nuovo articolo 95 della Costituzione, il Primo ministro «determina» (non più «dirige», come nel testo vigente della Costituzione) la politica generale del Governo e «garantisce» (non più «mantiene») l'unità di indirizzo politico e amministrativo: a tal fine l'attività dei ministri è dal Primo ministro diretta, e non soltanto promossa e coordinata. Ancora più rilevante in tal senso è il potere di nomina e di revoca dei ministri, che lo stesso articolo attribuisce al solo Primo ministro. Viene meno, dunque, il ruolo riconosciuto al Presidente della Repubblica nella determinazione della compagine ministeriale e, prima ancora, nella scelta del capo dell'esecutivo: il meccanismo di nomina del Primo ministro, come delineato dal nuovo articolo 92 della Costituzione, si traduce infatti, nella sostanza, in una designazione del premier da parte dell'elettorato. La candidatura alla carica ha luogo, infatti, mediante collegamento con i candidati all'elezione della Camera dei deputati. La legge elettorale dovrà comunque disciplinare l'elezione dei deputati «in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro». L'atto di nomina del Primo ministro resta affidato al Presidente della Repubblica, ma la scelta presidenziale non presenta margini di discrezionalità: essa ha luogo infatti «sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati».
      Quanto ai rapporti con il Parlamento, alla luce del peculiare ruolo attribuito al Senato federale, il circuito fiduciario non viene meno, ma interessa, nel nuovo testo costituzionale, la sola Camera dei deputati, nella forma della cosiddetta «fiducia implicita». Il nuovo testo dell'articolo 94 della Costituzione, infatti, non prevede più che il Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, si presenti alle Camere per ottenerne la fiducia, ma prevede che, entro dieci giorni dalla nomina, il Primo ministro illustri il programma del Governo alle Camere e sia tenuto a presentare, ogni anno, un rapporto sull'attuazione del programma e sullo stato del Paese. Un'ulteriore, sostanziale innovazione rispetto all'attuale forma di governo, consiste nell'attribuzione al Primo ministro della facoltà di chiedere, assumendosene la esclusiva responsabilità, al Presidente della Repubblica di procedere allo scioglimento della Camera, ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 88 della Costituzione. Il Capo dello Stato decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni, da tenersi non oltre i successivi sessanta giorni, anche nei casi di
 

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morte, impedimento permanente o dimissioni del Primo Ministro ovvero nel caso in cui la Camera dei deputati approvi una mozione di sfiducia. La mozione, che non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti la Camera, deve essere votata per appello nominale ed approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Essa in caso di approvazione obbliga il Primo ministro alle dimissioni e comporta lo scioglimento della Camera dei deputati, non essendo contemplata, in questo caso, la possibilità di sostituire il Primo ministro. A tale proposito, è stato invece previsto che, in ogni altro caso in cui il Presidente della Repubblica sia tenuto a decretare lo scioglimento dell'Assemblea politica, tale procedura non è attivabile ove, entro dieci giorni dal ricorrere delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, venga presentata alla Camera dei deputati una mozione, sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni e di consistenza non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si indichi il nome di un nuovo Primo ministro. È da notare, quindi, come in tutte le ipotesi esposte, la presentazione della mozione permette alla Camera di provocare la sostituzione del Primo ministro, non consentendo comunque il formarsi di una maggioranza diversa da quella espressa dalle elezioni.
      La Commissione ha inoltre provveduto ad espungere dal testo approvato dal Senato la modifica apportata all'articolo 82 della Costituzione, ai sensi della quale si intendeva attribuire alle sole Commissioni d'inchiesta bicamerali (e quindi istituite con legge approvata dalle due Camere) i poteri e le limitazioni dell'autorità giudiziaria nello svolgimento delle proprie indagini. Si è in tal modo inteso sanare un vulnus nei confronti delle Commissioni di inchiesta cosiddette «monocamerali», atteso che le stesse risultavano prive di adeguati strumenti operativi e di indagine.
      Con riferimento al Presidente della Repubblica, la nuova formulazione dell'articolo 83 della Costituzione modifica sia la composizione del collegio elettorale del Presidente della Repubblica, sia il quorum richiesto per la sua elezione. In particolare, in luogo del Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati regionali, viene istituito un nuovo organo, denominato Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera e composta dai membri delle due Camere, dai delegati eletti dai consigli regionali, in modo che sia assicurata la rappresentanza proporzionale rispetto alla composizione di ciascun consiglio, dai Presidenti delle Giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e da un numero ulteriore di delegati eletti dalle regioni (un delegato per ogni milione di abitanti), scelti per almeno la metà tra i sindaci e i presidenti di Provincia o città metropolitana. Il quorum per l'elezione è modificato prevedendo che occorra la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea della Repubblica nei primi quattro scrutini e, dopo il quarto, la maggioranza assoluta (oggi si prevede la maggioranza dei due terzi dell'Assemblea nei primi tre scrutini e, dal quarto, la maggioranza assoluta). Il nuovo articolo 87 della Costituzione enumera i poteri presidenziali. Rispetto al testo vigente esso precisa che il Presidente della Repubblica è garante della Costituzione e rappresenta l'unità federale della Nazione. Al Presidente della Repubblica sono attribuiti nuovi poteri, come quello di indire le elezioni dei Presidenti delle regioni e dei Consigli regionali, nonché dei Presidenti e dei Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e Bolzano. È altresì attribuita alla competenza del Capo dello Stato, sentiti i Presidenti di Camera e Senato, la nomina dei presidenti delle autorità amministrative indipendenti, nonché quella del Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere. Al contempo, viene meno il tradizionale potere presidenziale consistente nell'autorizzazione della presentazione
 

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alle Camere dei disegni di legge governativi e di nominare i ministri, mentre - come si è detto - la nomina del Primo ministro è espressamente condizionata al risultato elettorale. Un'ulteriore innovazione introdotta dal testo in esame è la soppressione della controfirma ministeriale per una serie di atti presidenziali, quali, il rinvio delle leggi alle Camere per il riesame, l'invio di messaggi alle Camere, la concessione della grazia, la nomina dei senatori a vita, nel numero massimo di tre, la nomina dei giudici costituzionali di sua competenza, ridotti a quattro, lo scioglimento della Camera dei deputati ai sensi del già illustrato articolo 88 della Costituzione, la nomina del Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, la nomina dei Presidenti delle autorità amministrative indipendenti e altre nomine attribuite dalla legge alla sua esclusiva competenza.
      Anche il titolo V della parte seconda della Costituzione, che reca la disciplina in materia di regioni e autonomie locali, è fatto oggetto di sostanziali modifiche. In particolare, il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione è riformulato escludendo gli «obblighi internazionali» dai limiti posti alla legislazione statale e regionale. Secondo il disegno di legge, quindi, Stato e Regioni legiferano nel rispetto della Costituzione e degli obblighi comunitari. Alla potestà esclusiva dello Stato viene riservata, con una modifica introdotta al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, la definizione delle norme generali sulla salute, mentre al terzo comma del medesimo articolo, che indica le materie rispetto alle quali è individuata una competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, è stato aggiunto un ulteriore periodo, nel quale si stabilisce che lo Stato e le regioni si conformano ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà. Nel quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione è quindi introdotto il riconoscimento in capo alle regioni della potestà legislativa esclusiva nelle materie dell'assistenza e organizzazione sanitaria, dell'organizzazione scolastica, della gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, della definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della regione e, infine, della polizia locale. Resta comunque ferma la competenza esclusiva delle regioni in ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. All'ottavo comma dell'articolo 117, si consente poi alle regioni di stipulare «intese» tra loro per il migliore esercizio delle proprie funzioni, eventualmente individuando organi comuni, dei quali è specificato il carattere «amministrativo». L'articolo 118 della Costituzione è quindi riformulato ampliando le materie e gli ambiti per i quali la legge statale disciplina forme di intese e coordinamento tra Stato e regioni e prevedendo, nell'ambito del principio di sussidiarietà, un esplicito riconoscimento per gli «enti di autonomia funzionale». La disciplina dei rapporti tra Stato e regioni è infine completata con la previsione, all'articolo 120 della Costituzione, che una legge statale disciplini, in conformità ai criteri di sussidiarietà e di leale collaborazione, i principi che assicurino da parte delle Regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, il rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, l'incolumità e la sicurezza pubblica in caso di pericolo grave, la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e, in particolare, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. Va precisato che, in caso di mancato rispetto, da parte degli organi degli enti territoriali, delle predette finalità, viene confermata la titolarità del potere sostitutivo in capo al Governo, esercitabile secondo le modalità stabilite dalla legge. La Commissione ha inoltre introdotto una novella al vigente articolo 123 della Costituzione, espungendo il riferimento, da considerarsi oramai desueto a seguito dalla precedente riforma del titolo V, all'opposizione del visto da parte del Commissario del Governo sulle leggi di approvazione degli statuti regionali.
 

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      L'articolo 127 della Costituzione contempla, invece, l'interesse nazionale quale limite di merito per le leggi regionali, legittimando il Governo a sollevare, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale, la questione relativa al mancato rispetto da parte della legge stessa, o di una sua parte, dell'interesse nazionale. Su tale questione è chiamato a pronunciarsi, entro i successivi trenta giorni, il Senato federale che, qualora condivida la valutazione del Governo, può rinviare la legge alla Regione, deliberando a maggioranza assoluta dei componenti e indicando le disposizioni pregiudizievoli. In tal caso, qualora entro i successivi trenta giorni il Consiglio regionale non provveda a rimuovere le disposizioni censurate, il Senato federale, entro ulteriori trenta giorni e sempre a maggioranza assoluta dei componenti, può proporre al Presidente della Repubblica di annullare l'intera legge o sue disposizioni. Rispetto al testo approvato dal Senato, la Commissione ha introdotto un termine, pari a quindici giorni, entro il quale il Capo dello Stato può emanare il conseguente decreto di annullamento. Sotto altro profilo, a Roma, come capitale della Repubblica federale, sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabilite dallo statuto della Regione Lazio, mentre il suo ordinamento è disciplinato con legge dello Stato. Si prevede poi che gli statuti delle regioni ad autonomia speciale debbano essere adottati, con legge costituzionale, previa intesa con la Regione interessata; è soppressa la previsione, oggi recata dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che possano estendersi forme e condizioni particolari di autonomia ad altre regioni, diverse da quelle a statuto speciale. Sono infine modificate le ipotesi di scioglimento dei Consigli regionali, escludendosi lo scioglimento in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta.
      Il testo in esame modifica anche la composizione della Corte costituzionale. Fermo restando il numero complessivo dei giudici, fissato a quindici dall'articolo 135 della Costituzione, viene stabilito che spetta al Senato federale, integrato dai presidenti delle giunte delle regioni e delle province autonome, la designazione di quattro dei giudici di nomina parlamentare. Mentre il testo approvato dal Senato faceva venire meno il concorso alla nomina da parte della Camera dei deputati, questo è stato reintrodotto a seguito di una modifica approvata dalla Commissione, ed è stato fissato nel numero di tre. Il numero della componente di nomina parlamentare viene comunque portato a sette. È in conseguenza ridotto, in regione di quattro ciascuno, il numero dei membri nominati dal Presidente della Repubblica e dalle supreme magistrature. Per rafforzare l'indipendenza dei giudizi costituzionali, si prevede che, nei tre anni successivi alla cessazione della carica, il giudice costituzionale non possa ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa, o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge. Inoltre, viene modificata la disciplina relativa alla scelta dei sedici cittadini chiamati ad integrare il collegio nei giudizi di accusa nei confronti del Presidente della Repubblica: l'elenco da cui trarre a sorte i sedici membri è compilato dalla Camera ed è necessario che i cittadini iscritti nell'elenco abbiano i requisiti per l'eleggibilità a deputato. Il disegno di legge costituzionale interviene anche sull'articolo 104 della Costituzione, modificando le modalità di elezione del Consiglio superiore della magistratura. In particolare, si propone che la quota di membri di nomina parlamentare non sia eletta dal Parlamento in seduta comune, bensì, per un sesto, dalla Camera dei deputati e, per un sesto, dal Senato federale, integrato dai presidenti delle giunte delle regioni e delle province autonome. Inoltre, il vice presidente del Consiglio superiore della magistratura è nominato dal Presidente della Repubblica e non più eletto dal Consiglio. Il testo in esame riformula infine l'articolo 138 della Costituzione, modificando l'istituto del referendum popolare confermativo nell'ambito del procedimento di revisione
 

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costituzionale. In particolare, il ricorso al referendum è reso sempre possibile, anche nell'ipotesi in cui la legge costituzionale sia approvata in seconda deliberazione, da parte di ciascuna Camera, a maggioranza di due terzi dei componenti. A seguito di una modifica approvata da parte della Commissione, è stata invece eliminata la disposizione, presente nel testo licenziato dal Senato, in base alla quale, in caso di approvazione di una legge costituzionale, in seconda deliberazione, con una maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti, condizione per la validità del referendum confermativo, sarebbe stata la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto, analogamente a quanto già previsto dall'articolo 75 della Costituzione per il referendum abrogativo.
      Da ultimo, l'articolo 43 del disegno di legge costituzionale reca un'articolata disciplina transitoria, differenziata in relazione alle diverse parti della riforma. In sintesi, sono immediatamente applicabili, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale, le disposizioni modificative del titolo V; la maggior parte della restante disciplina troverà applicazione a decorrere dall'inizio della XV legislatura; una parte di essa, e segnatamente quella concernente la riduzione del numero dei deputati e dei senatori, si applicherà invece a partire dalla legislatura che interverrà dopo il quinto anno successivo alla prima formazione della Camera dei deputati e del Senato federale secondo il nuovo ordinamento, prevedibilmente, nell'anno 2011, con l'avvio della XVI legislatura; specifiche disposizioni concernono, infine, il graduale rinnovo della Corte costituzionale e del Consiglio superiore della magistratura.
      Conclusivamente, l'articolato in esame è frutto di un intenso e impegnativo lavoro istruttorio svolto dalla Commissione, volto ad introdurre correttivi migliorativi al testo trasmesso dal Senato, il cui impianto complessivo è stato oggetto di condivisione da parte della maggioranza della Commissione. A tale testo, tuttavia, potranno essere apportate, nella fase di esame in Assemblea, eventuali ulteriori modifiche, sulla base di approfondimenti da svolgere in sede di Comitato dei nove, con particolare riferimento alle tematiche concernenti il Senato federale, il procedimento legislativo e la ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni.

Donato BRUNO, Relatore

 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

        


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminate, per le parti di propria competenza, il disegno di legge costituzionale C. 4862 e abb.: «Modificazione di articoli della parte II della Costituzione»,

        premesso che:

            la modifica del quarto comma dell'articolo 72 della Costituzione, di cui all'articolo 15 del disegno di legge in esame, esclude dal regime di riserva d'Assemblea i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali e ne consente così l'approvazione in sede legislativa anche in Commissione, mentre sembra opportuno riservare all'esame delle Assemblee almeno i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali che coinvolgano i diritti e le libertà fondamentali di cui alla Parte I della Costituzione; sempre nel testo del quarto comma dell'articolo 72 della Costituzione, di cui all'articolo 15 del disegno di legge, sarebbe opportuno specificare il riferimento all'Assemblea piuttosto che alla Camera in generale, visto che l'articolo 13, terzo capoverso, dello stesso disegno di legge distingue tra «Camere» ed «Assemblee»;

            la nuova formulazione dell'articolo 80 della Costituzione, di cui all'articolo 16 del disegno di legge, si giustifica solo se l'esame dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica possa svolgersi secondo ciascuna delle procedure previste dal nuovo articolo 70 della Costituzione, di cui all'articolo 13 del presente disegno di legge; sembra invece preferibile che per tali disegni di legge venga seguita la procedura necessariamente bicamerale;

            qualora invece si volesse mantenere la possibilità di approvare i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica anche con leggi eventualmente monocamerali, il settimo comma dell'articolo 87 della Costituzione, di cui all'articolo 22 del disegno di legge in esame,

 

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dovrebbe prevedere non più l'«autorizzazione delle Camere», bensì l'«autorizzazione con legge»;

            la modifica del primo comma dell'articolo 117 della Costituzione di cui all'articolo 34 del disegno di legge in esame espunge il riferimento agli obblighi internazionali quali limiti alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, ponendosi in contrasto con quanto previsto dall'articolo 10 della Costituzione e dagli articoli 26 e 27 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1. all'articolo 15, comma 1, il quarto capoverso sia sostituito dal seguente: «La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, nonché per i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali che coinvolgano i diritti e le libertà fondamentali di cui alla Parte I della Costituzione»;

            2. all'articolo 13, comma 1, terzo capoverso, primo periodo, dopo le parole: «La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame» siano inserite le seguenti: «dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali di cui all'articolo 80,»;

            3. ove non si ritenga di accogliere la condizione di cui sub b), all'articolo 22, comma 1, settimo capoverso, le parole: «autorizzazione delle Camere» siano sostituite dalle seguenti: «autorizzazione con legge»;

            4. all'articolo 34, il primo comma sia soppresso.

        


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato il disegno di legge costituzionale C. 4862 ed abb., approvato in prima deliberazione dal Senato, recante modificazione di articoli della Parte II della Costituzione,

            sottolineato l'estremo rilievo del provvedimento, il quale rappresenta uno dei più ampi interventi di riforma costituzionale finora realizzati, e comporta conseguenze particolarmente significative sulla forma di Governo e sui complessivi equilibri istituzionali del Paese,

            rilevato come l'obiettivo di una più stretta connessione tra il sistema politico delle regioni e quello nazionale, al quale sono volte alcune previsioni del disegno di legge, in particolare relative all'elezione ed al funzionamento del Senato federale della Repubblica, non devono porsi in contrasto con il divieto di vincolo di mandato di ogni deputato e senatore sancito dal nuovo articolo 67 della Costituzione,

            considerata, in riferimento alle previsioni di cui all'articolo 64, quarto comma, della Costituzione, la difficoltà ad attribuire un connotato costituzionale alla figura del «Capo dell'opposizione», che appare caratterizzata da caratteri più politici che giuridico-istituzionali, incidendo sui meccanismi di determinazione interni ai gruppi ed agli schieramenti, anche in considerazione dalla presenza, nell'attuale panorama politico italiano, di più gruppi di opposizione che non necessariamente si riconoscono in un unico schieramento,

            rilevata la necessità di chiarire la portata della norma di cui all'articolo 67 della Costituzione, secondo la quale ogni deputato e ogni senatore rappresenta «la Nazione e la Repubblica»,

            evidenziato come la riforma del procedimento legislativo delineata nel disegno di legge, volta a consentire di giungere ad una deliberazione definitiva sui provvedimenti in discussione in tempi certi e ad assicurare in tal modo la realizzazione del programma legislativo del Governo, presenti aspetti di notevole complessità, in particolare per quanto riguarda la concreta individuazione delle materie assegnate alla competenza principale di ciascuna Camera, ovvero di quelle rimesse all'esercizio bicamerale della funzione legislativa,

            sottolineata la necessità di considerare attentamente le conseguenze che le modifiche apportate alla disciplina sul procedimento legislativo comporteranno sul ruolo e sul funzionamento degli organi parlamentari nel loro complesso e, in particolare, delle Commissioni parlamentari,

 

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            evidenziato come il meccanismo di elezione del Presidente della Repubblica delineato dal nuovo articolo 83 della Costituzione risulti, alla luce del più ampio coinvolgimento degli esponenti regionali, più articolato di quello ora vigente, in particolare per quanto riguarda il meccanismo di elezione degli ulteriori delegati regionali eletti dai Consigli regionali, i quali devono avere specifiche caratteristiche soggettive e devono essere preventivamente designati da un altro organo,

            rilevata la particolare specificità della previsione di cui all'articolo 88, secondo comma, della Costituzione, in base alla quale lo scioglimento della Camera dei deputati da parte del Presidente della Repubblica è escluso a seguito della semplice presentazione alla Camera di un atto di indirizzo da parte di un numero qualificato di deputati appartenenti alla maggioranza,

            evidenziato, sempre in riferimento all'articolo 88, secondo comma, della Costituzione, come la qualificazione dell'appartenenza di un deputato alla maggioranza possa risultare problematica, laddove questi muti la propria adesione al gruppo politico ovvero la sua posizione rispetto al programma di Governo, non essendo del resto possibile ritenere indefettibile il collocamento degli eletti in uno schieramento politico, anche in considerazione del divieto di mandato sancito dall'articolo 67,

            rilevata l'opportunità di chiarire meglio la portata della norma di cui all'articolo 92, secondo comma, ultimo periodo, della Costituzione, secondo la quale la legge elettorale deve favorire la formazione di una maggioranza,

            evidenziato, con riferimento all'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, in base al quale a Roma, capitale della Repubblica federale, sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, come non risulti chiaro quale sia il rapporto tra le disposizioni dello Statuto della Regione Lazio, che definisce i limiti e le modalità secondo cui si articolano le particolari condizioni di autonomia della capitale, e l'ordinamento della capitale stessa, la cui disciplina è affidata alla legge statale,

            considerato, con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, come tra le materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva regionale si annoverino materie che possono coincidere, almeno in parte, con materie già rientranti negli ambiti della competenza legislativa esclusiva dello Stato ovvero in quelli attribuiti alla legislazione concorrente,

            sottolineata la necessita di esaminare ulteriormente il testo alla luce delle modifiche che la Commissione di merito dovesse apportare a seguito dell'esame degli emendamenti,

 

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        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            consideri la Commissione di merito la necessità che il processo di riforma costituzionale in senso federalista prospettato dal disegno di legge si accompagni alla tempestiva definizione dei meccanismi di funzionamento del federalismo fiscale, al fine di dare concreta attuazione alle previsioni relative all'autonomia finanziaria dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, ed al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui all'articolo 119 della Costituzione, tenendo conto dei risultati dell'Alta Commissione di studio sul federalismo istituita dall'articolo 3, comma 1 lettera b), della legge n. 289 del 2002.

        


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge costituzionale C. 4862, recante «Modificazione di articoli della Parte II della Costituzione», approvato, in prima deliberazione, dal Senato;

            considerato che, anche in ragione degli ambiti di competenza della VIII Commissione, appare opportuno prospettare eventuali modifiche da apportare all'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione circa la ripartizione delle materie tra la legislazione esclusiva dello Stato e quella concorrente;

            considerata, inoltre, l'opportunità di procedere ad eventuali interventi sull'articolo 117, secondo e terzo comma, volti a risolvere le questioni lasciate aperte dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, realizzata nel 2001, che ha dato luogo a continui e ripetuti interventi della Corte Costituzionale;

          segnalata infine l'opportunità che nel testo costituzionale sia inserita una norma di chiusura, tipica peraltro dei sistemi di tipo federale, contenente una «clausola di supremazia» che riconosce la potestà legislativa dello Stato anche in materie di competenza regionale di fronte all'esigenza di preservare l'unità giuridica ed economica dello Stato;

 

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        esprime:

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) in riferimento all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, valuti la Commissione di merito il possibile inserimento della materia delle infrastrutture strategiche di interesse nazionale, insieme a quella delle grandi reti di telecomunicazioni, di trasporto e di navigazione, tra le materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato;

            b) all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità che, per quanto riguarda la materia ambientale, si proceda all'attribuzione alla legislazione esclusiva dello Stato dei soli livelli generali ed uniformi di protezione ambientale, salvaguardia dell'ecosistema e delle aree naturali protette, prevedendo - per converso - l'assegnazione dei restanti ambiti della materia alla legislazione concorrente, secondo quanto di fatto già acquisito dall'ampia legislazione regionale vigente in campo ambientale;

            c) infine, sempre all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, verifichi la Commissione di merito la possibilità di inserire tra le materie di legislazione concorrente, insieme al governo del territorio, anche le materie dell'urbanistica e della disciplina degli appalti pubblici.

        


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il disegno di legge costituzionale C. 4862, approvato dal Senato;

            premesso che nel corso dell'esame in sede consultiva si è registrata in Commissione un'ampia e diversificata gamma di orientamenti sugli aspetti qualificanti e di portata generale del disegno di legge;

            sottolineato che la Commissione ha pertanto convenuto sull'opportunità di concentrare il suo parere sugli aspetti di più stretta attinenza alle materie del lavoro e della previdenza;

 

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        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            all'articolo 117 della Costituzione, modificato dall'articolo 34 del disegno di legge, appare opportuno introdurre le seguenti precisazioni, anche alla luce dell'esperienza maturata nel corso del periodo di vigenza della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001:

                a) dovrebbe essere meglio chiarita la disciplina e la ripartizione di competenza tra Stato e regioni con riferimento alle misure volte ad incrementare le opportunità occupazionali, considerato anche il loro crescente rilievo comunitario, sancito dagli Accordi di Lisbona;

                b) occorre poi valutare l'assetto delle competenze sulla materia della «tutela e sicurezza del lavoro», attualmente rimesso alla legislazione concorrente, attribuendo più chiaramente la competenza allo Stato o alle regioni, fermo restando il rispetto della normazione di origine comunitaria;

                c) analogamente, occorre valutare l'assetto delle competenze sulla materia della «previdenza complementare e integrativa», attualmente rimessa alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, attribuendo più chiaramente la competenza allo Stato o alle regioni,

                d) al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla lettera l), dopo le parole: «civile e» dovrebbero essere aggiunte le seguenti: «disciplina dei rapporti di lavoro, ordinamento».

        


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 4862 Governo «Modificazione di articoli della Parte II della Costituzione»;

        considerato che:

            la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali deve essere garantita su tutto il territorio nazionale;

            il provvedimento in esame non modifica la lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione che demanda allo Stato la competenza esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali

 

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di assistenza, a garanzia dei diritti fondamentali sanciti nella prima parte della Costituzione, tra cui il diritto alla salute;

            il provvedimento non modifica inoltre il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione che include la tutela della salute tra le materie oggetto di legislazione concorrente, nelle quali spetta allo Stato la definizione dei principi fondamentali;

        esprime:

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire più chiaramente la materia «assistenza e organizzazione sanitaria», che l'articolo 34, secondo comma, del provvedimento in esame attribuisce alla competenza legislativa esclusiva delle regioni, anche in rapporto alla materia «tutela della salute», oggetto di competenza legislativa concorrente.

        


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 4862 cost. Governo, approvato in prima deliberazione dal Senato, recante «Modificazione di articoli della Parte Il della Costituzione»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 117 della Costituzione al fine di includere tra le materie oggetto di legislazione concorrente la pesca marittima e gli interventi in materia di calamità naturali, nonché di assicurare una disciplina omogenea sul territorio nazionale di situazioni soggettive comparabili in campo agricolo.

        

 

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PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge costituzionale C. 4862, approvato in prima deliberazione dal Senato;

            rilevato che il provvedimento in esame costituisce una riforma ampia e articolata del sistema costituzionale vigente ed apprezzato in particolare che le modifiche introdotte alla Parte II, Titolo V della Costituzione completano in senso federale la riforma costituzionale già prevista dalla legge n. 3 del 18 ottobre 2001, riconoscendo alle regioni più adeguate competenze in via esclusiva;

            considerato opportuno che il disegno di legge in esame - confermando la rilevanza della collocazione dell'Italia nell'ambito dell'Unione europea - rimette alla procedura di votazione di cui al nuovo articolo 70, primo comma, della Costituzione, come introdotto dall'articolo 11 del disegno di legge, la disciplina delle materie relative ai rapporti dello Stato con l'Unione europea; mentre prevede la procedura di cui all'articolo 70, secondo comma, della Costituzione, sempre introdotto dall'articolo 11, la disciplina, tra le altre, della materia relativa ai rapporti delle Regioni con l'Unione europea, radicandosi così in capo alle due diverse assemblee, rispettivamente Camera dei deputati e Senato della Repubblica, una competenza specifica in riferimento alla legislazione normativa comunitaria;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
del disegno di legge costituzionale n. 4862 approvato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica
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TESTO
della Commissione
Capo I
MODIFICHE AL TITOLO I
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE
Capo I
MODIFICHE AL TITOLO I
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.
(Senato federale della Repubblica).

Art. 1.
(Senato federale della Repubblica).

    1. All'articolo 55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:       «Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica».

      Identico.

Art. 2.
(Camera dei deputati).

Art. 2.
(Camera dei deputati).

      1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

      «Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

      «Art. 56. - Identico.

      La Camera dei deputati è composta da quattrocento deputati e dai dodici deputati assegnati alla circoscrizione Estero.       La Camera dei deputati è composta da cinquecento deputati e dai dodici deputati assegnati alla circoscrizione Estero.
      Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.       Identico.
      La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».       La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

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Art. 3.
(Struttura del Senato federale
della Repubblica).
Art. 3.
(Struttura del Senato federale
della Repubblica).
      1.  L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:       1. Identico:
      «Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.       «Art. 57. - Identico.
      Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali, dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero e dai senatori a vita di cui all'articolo 59.       Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali, dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero e dai senatori a vita di cui all'articolo 59.
      L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.       Identico.
      Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.       Identico.
      La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.       Identico.
      I senatori e gli organi della corrispondente Regione mantengono rapporti di reciproca informazione e collaborazione.       Soppresso.
      I Presidenti delle Giunte regionali ed i Presidenti dei Consigli regionali devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Senato federale della Repubblica secondo le norme del suo regolamento. I senatori devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dai Consigli regionali della Regione in cui sono stati eletti secondo le norme dei rispettivi regolamenti».       I Presidenti delle Giunte regionali ed i Presidenti dei Consigli regionali sono sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Senato federale della Repubblica con le modalità e nei casi previsti dal suo regolamento. I senatori sono sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio regionale della Regione in cui sono stati eletti con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti».

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Art. 4.
(Requisiti per l'eleggibilità a senatore).

Art. 4.
(Requisiti per l'eleggibilità a senatore).

      1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

      «Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni».

      «Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni».

Art. 5.
(Senatori a vita).

Art. 5.
(Senatori a vita).

      1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre».

Art. 6.
(Durata delle Camere).

Art. 6.
(Durata delle Camere).

      1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

      «Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

      «Art. 60. - Identico.

      La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.       Soppresso.
      Il Senato federale della Repubblica è eletto per cinque anni.       Identico.
      La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, stabilisce, nel caso di scioglimento dei Consigli regionali in base all'articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la       Identico.

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durata della successiva legislatura regionale in modo da assicurare la contestualità di cui all'articolo 57, secondo comma».
        La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga del Senato federale della Repubblica sono prorogati anche i Consigli regionali in carica».

Art. 7.
(Presidenza della Camera dei deputati
e del Senato federale della Repubblica).

Art. 7.
(Presidenza della Camera dei deputati
e del Senato federale della Repubblica).

      1. All'articolo 63 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

Art. 8.
(Modalità di funzionamento delle Camere).

Art. 8.
(Modalità di funzionamento delle Camere).

      1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

      «Art. 64. - La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

      «Art. 64. - Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

      Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.       Identico.
      Le deliberazioni della Camera dei deputati e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono       Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del

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valide se non sono presenti i due quinti dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni. Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.
      Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative ed i poteri del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale. Stabilisce le modalità di elezione e i poteri del Capo dell'opposizione. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui all'articolo 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.       Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Stabilisce le modalità di elezione e le prerogative del Capo dell'opposizione. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui all'articolo 70, quarto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.
      Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare.       Soppresso.
      Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l'espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma.       Identico.
      I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono».       Identico».

Art. 9.
(Ineleggibilità ed incompatibilità).

Art. 9.
(Ineleggibilità ed incompatibilità).

      1. All'articolo 65 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore».


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Art. 10.
(Giudizio sui titoli di ammissione
dei deputati e dei senatori).

Art. 10.
(Giudizio sui titoli di ammissione
dei deputati e dei senatori).

      1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

      «Art. 66. - Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini tassativi stabiliti dal proprio regolamento. L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata a maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea della Camera dei deputati ed a maggioranza dei componenti l'Assemblea del Senato federale della Repubblica».

      «Art. 66. - Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini stabiliti dal proprio regolamento. L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti».

Art. 11.
(Divieto di mandato imperativo).

Art. 11.
(Divieto di mandato imperativo).

      1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «Art. 67. - Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato».

Art. 12.
(Indennità parlamentare).

Art. 12.
(Indennità parlamentare).

      1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

      «Art. 69. - I membri delle Camere ricevono un'identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.

      «Art. 69. - Identico.
      Tale indennità non è cumulabile con indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità di altre cariche pubbliche elettive».       La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche».

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Art. 13.
(Formazione delle leggi).

Art. 13.
(Formazione delle leggi).

      1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

      «Art. 70. - La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

      «Art. 70. - La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato, nonché i disegni di legge concernenti il coordinamento di cui all'articolo 118, terzo comma, primo periodo, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

      Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali disegni di legge, dopo l'approvazione da parte del Senato federale della Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera dei deputati, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora la Camera dei deputati non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è       Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali disegni di legge, dopo l'approvazione da parte del Senato federale della Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera dei deputati, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica decide in via definitiva. Qualora la Camera dei deputati non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74. Qualora il Governo dichiari che le modifiche

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promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74. Qualora il Governo dichiari che le modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l'attuazione del suo programma e tali modifiche siano approvate ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, al disegno di legge si applica la procedura prevista dagli ultimi due periodi del terzo comma del presente articolo. proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l'attuazione del suo programma e tali modifiche siano approvate dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, il disegno di legge è approvato dalla Camera dei deputati in via definitiva con le modifiche proposte, salvo che, entro trenta giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge, il Senato federale della Repubblica deliberi di non accogliere le modifiche, con la maggioranza dei tre quinti dei propri componenti. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
      La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge, anche annuali, concernenti la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all'articolo 119, e dei disegni di legge concernenti la tutela della concorrenza, le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 27, quarto comma, 33, sesto comma, 114, terzo comma, 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e terzo, 120, secondo comma, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, 133, primo comma, 137, secondo comma, nonché per le leggi che disciplinano l'esercizio dei diritti fondamentali di cui agli articoli da 13 a 21. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere convocano, d'intesa tra di loro, una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.       La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all'articolo 119, e dei disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali sull'armonizzazione dei bilanci pubblici ed il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, la tutela della concorrenza, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, le norme generali sulla tutela della salute, le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 33, sesto comma, 114, terzo comma, 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e terzo, secondo periodo, 120, secondo e terzo comma, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, 133, primo comma, e 137, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere convocano, d'intesa tra di loro, una commissione mista paritetica, composta secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica

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  è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.
      I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti sulla base del criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede legislativa».       I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti sulla base del criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede».

Art. 14.
(Iniziativa legislativa).

Art. 14.
(Iniziativa legislativa).

      1. All'articolo 71 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell'ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale».

Art. 15.
(Procedure legislative ed organizzazione per commissioni).

Art. 15.
(Procedure legislative ed organizzazione per commissioni).

      1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

      «Art. 72. - Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

      «Art. 72. - Identico.

      Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.       Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare.

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      Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.       Identico.
      La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.       Identico.
      Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 117, ottavo comma. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma.       Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma.
      Le proposte di legge di iniziativa regionale adottate da più Assemblee regionali in coordinamento tra di loro sono poste all'ordine del giorno dell'Assemblea nei termini tassativi stabiliti dal regolamento».       Le proposte di legge di iniziativa regionale adottate da più Assemblee regionali in coordinamento tra di loro sono poste all'ordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento».
 

Art. 16.
(Procedure legislative in casi particolari).
 

      1. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «dei propri componenti,» sono inserite le seguenti: «e secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,».

        2. All'articolo 74, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Se le Camere,» sono inserite le seguenti: «secondo

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  le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,».
        3. All'articolo 77, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «delegazione delle Camere,» sono inserite le seguenti: «secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,».
        4. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «alle Camere» sono inserite le seguenti: «competenti ai sensi dell'articolo 70».
        5. All'articolo 77, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Le Camere» sono inserite le seguenti: «, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,».

Art. 16.
(Ratifica dei trattati internazionali).

Art. 17.
(Ratifica dei trattati internazionali).

      1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «Art. 80. - È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi».

Art. 17.
(Bilanci e rendiconto).

Art. 18.
(Bilanci e rendiconto).

      1. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo».

Art. 18.
(Commissioni parlamentari d'inchiesta).

      Soppresso.

      1. All'articolo 82 della Costituzione, l'ultimo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:

      «La Commissione di inchiesta istituita con legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».


Pag. 46
Capo II
MODIFICHE AL TITOLO II DELLA
PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Capo II
MODIFICHE AL TITOLO II DELLA
PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 19.
(Elezione del Presidente della Repubblica).

Art. 19.
(Elezione del Presidente della Repubblica).

      1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

      «Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e da un numero di delegati eletti dai Consigli regionali. Ciascun Consiglio regionale elegge tre delegati, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. I Consigli regionali eleggono altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. I delegati sono eletti, per non meno della metà, tra i sindaci, presidenti di Provincia o Città metropolitana della Regione, designati, a tal fine, dai rispettivi Consigli delle autonomie locali.

      «Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dai Consigli regionali in modo che sia assicurata la rappresentanza proporzionale rispetto alla composizione di ciascun Consiglio. Ciascun Consiglio regionale elegge tre delegati. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. I delegati sono eletti, per non meno della metà, tra i sindaci, presidenti di Provincia o Città metropolitana della Regione.

      Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea della Repubblica. Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».       Identico».

Art. 20.
(Convocazione dell'Assemblea
della Repubblica).

Art. 20.
(Convocazione dell'Assemblea
della Repubblica).

      1. All'articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

      Identico.

      «Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.


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      Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

Art. 21.
(Supplenza del Presidente
della Repubblica).

Art. 21.
(Supplenza del Presidente
della Repubblica).

      1. All'articolo 86 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica».

      2. All'articolo 86, secondo comma, della Costituzione, le parole: «se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione» sono sostituite dalle seguenti: «se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

Art. 22.
(Funzioni del Presidente della Repubblica).

Art. 22.
(Funzioni del Presidente della Repubblica).

      1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

      «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è garante della Costituzione, rappresenta l'unità federale della Nazione ed esercita le funzioni che gli sono espressamente conferite dalla Costituzione. È il Capo dello Stato.

      «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta l'unità federale della Nazione ed è garante della Costituzione.

      Può inviare messaggi alle Camere.       Identico.
      Indìce le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.       Indìce le elezioni delle nuove Camere, dei Presidenti delle Giunte regionali e dei Consigli regionali, dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ne fissa la prima riunione.
      Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.       Identico.
      Indìce il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.       Identico.

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      Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato ed i presidenti delle Autorità amministrative indipendenti.       Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorità amministrative indipendenti.
      Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.       Identico.
      Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.       Identico.
      Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell'ambito dei suoi componenti.       Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere.
      Può concedere grazia e commutare le pene.       Identico.
      Conferisce le onorificenze della Repubblica».       Identico».

Art. 23.
(Scioglimento della Camera dei deputati).

Art. 23.
(Scioglimento della Camera dei deputati).

      1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

      «Art. 88. - Il Presidente della Repubblica, su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità, ovvero nei casi di cui agli articoli 92, quarto comma, e 94, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni entro i successivi sessanta giorni.

      «Art. 88. - Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni, da tenersi non oltre i successivi sessanta giorni, nei seguenti casi:

          a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;

 

          b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge;

 

          c) in caso di dimissioni del Primo ministro;

 

          d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma.

      Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento richiesto dal Primo ministro nel caso in cui, entro dieci giorni da tale richiesta, venga presentata alla Camera dei deputati una mozione, sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni

      Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, qualora entro dieci giorni venga presentata alla Camera dei deputati una mozione, sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle


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in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si indichi il nome di un nuovo Primo ministro». elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si indichi il nome di un nuovo Primo ministro».

Art. 24.
(Controfirma degli atti presidenziali).

Art. 24.
(Controfirma degli atti presidenziali).

      1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

      «Art. 89. - Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

      «Art. 89. - Identico.

      Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Primo ministro.       Identico.
      Non sono proposti né controfirmati dal Primo ministro o dai ministri i seguenti atti del Presidente della Repubblica: la richiesta di una nuova deliberazione alle Camere ai sensi dell'articolo 74, i messaggi alle Camere, la concessione della grazia, la nomina dei senatori a vita, la nomina dei giudici della Corte costituzionale di sua competenza, lo scioglimento della Camera dei deputati ai sensi degli articoli 92 e 94, la nomina del Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura nonché le nomine dei presidenti delle Autorità amministrative indipendenti e le altre nomine che la legge eventualmente attribuisca alla sua esclusiva responsabilità».       Non sono proposti né controfirmati dal Primo ministro o dai ministri i seguenti atti del Presidente della Repubblica: la richiesta di una nuova deliberazione alle Camere ai sensi dell'articolo 74, i messaggi alle Camere, la concessione della grazia, la nomina dei senatori a vita, la nomina dei giudici della Corte costituzionale di sua competenza, lo scioglimento della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 88, la nomina del Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura nonché le nomine dei presidenti delle Autorità amministrative indipendenti e le altre nomine che la legge attribuisce alla sua esclusiva competenza».

Art. 25.
(Giuramento del Presidente
della Repubblica).

Art. 25.
(Giuramento del Presidente
della Repubblica).

      1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «Art. 91. - Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all'Assemblea della Repubblica».


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Capo III
MODIFICHE AL TITOLO III DELLA
PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Capo III
MODIFICHE AL TITOLO III DELLA
PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 26.
(Governo e Primo ministro).

Art. 26.
(Governo e Primo ministro).

      1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

      «Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

      «Art. 92. - Identico.

      La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.       Identico.
      Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro.       Identico».
      In caso di morte, di impedimento permanente, accertato secondo modalità fissate dalla legge, ovvero di dimissioni del Primo ministro per cause diverse da quelle di cui all'articolo 94, il Presidente della Repubblica nomina un nuovo Primo ministro indicato da una mozione, presentata entro quindici giorni dalla data di cessazione dalla carica, sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni, in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera dei deputati. Altrimenti, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni».       Soppresso.

Art. 27.
(Giuramento del Primo ministro
e dei ministri).

Art. 27.
(Giuramento del Primo ministro
e dei ministri).

      1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «Art. 93. - Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni,


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prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica».

Art. 28.
(Governo in Parlamento).

Art. 28.
(Governo in Parlamento).

      1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

      «Art. 94. - Il Primo ministro illustra il programma del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. Ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

      «Art. 94. - Identico.

      Egli può chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo. In caso di voto contrario, il Primo ministro rassegna le dimissioni e può chiedere lo scioglimento della Camera dei deputati. Si applica l'articolo 88.       Egli può chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro rassegna le dimissioni.
      In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. In tal caso il Primo ministro sfiduciato si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni».       In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni».

Art. 29.
(Poteri del Primo ministro e dei ministri).

Art. 29.
(Poteri del Primo ministro e dei ministri).

      1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «Art. 95. - I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.

      Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

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      I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
      La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri».

Art. 30.
(Disposizioni sui reati ministeriali).

Art. 30.
(Disposizioni sui reati ministeriali).

      1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «Art. 96. - Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

Capo IV
MODIFICHE AL TITOLO IV
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

Capo IV
MODIFICHE AL TITOLO IV
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

Art. 31.
(Elezione del Consiglio superiore
della magistratura).

Art. 31.
(Elezione del Consiglio superiore
della magistratura).

      1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: «e per un terzo dal Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «e per un terzo dal Senato federale della Repubblica integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

      1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: «e per un terzo dal Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

      2. All'articolo 104 della Costituzione, il quinto comma è sostituito dal seguente:       2. Identico:

      «Il Presidente della Repubblica nomina il Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura nell'ambito dei suoi componenti».

      «Il Presidente della Repubblica nomina il Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere».


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Capo V
MODIFICHE AL TITOLO V
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

Capo V
MODIFICHE AL TITOLO V
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

Art. 32.
(Capitale della Repubblica federale).

Art. 32.
(Capitale della Repubblica federale).

      1. La denominazione del titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato».

      Identico.

      2. All'articolo 114 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

      «Roma è la capitale della Repubblica federale e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio. La legge dello Stato disciplina l'ordinamento della capitale».

Art. 33.
(Approvazione degli Statuti
delle Regioni speciali).

Art. 33.
(Approvazione degli Statuti
delle Regioni speciali).

      1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa intesa con la Regione interessata. L'assenso all'intesa può essere manifestato entro sei mesi dall'avvio del procedimento di cui all'articolo 138. Trascorso tale termine, le Camere possono adottare la legge costituzionale».

      Identico.

Art. 34.
(Competenze legislative esclusive
delle Regioni).

Art. 34.
(Modifiche all'articolo 117
della Costituzione).

      1. All'articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

      1. Identico.

      «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario».


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        2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera m), è inserita la seguente:

          «m-bis) norme generali sulla tutela della salute;».

      3. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: «tutela della salute;» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo Stato e le Regioni si conformano ai princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà».

      2. All'articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

      4. Identico.

      «Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

          a) assistenza e organizzazione sanitaria;

          b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

          c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

          d) polizia locale;

          e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».

      3. All'articolo 117 della Costituzione, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

      5. Identico.

      «La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi comuni».

      4. Le disposizioni previste dalla presente legge costituzionale si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano esclusivamente ove prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle di cui esse già dispongono, secondo i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.       6. Le disposizioni previste dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano esclusivamente ove prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle di cui esse già dispongono, secondo i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

Pag. 55

Art. 35.
(Modifiche all'articolo 118
della Costituzione).

Art. 35.
(Modifiche all'articolo 118
della Costituzione).

      1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, le parole: «nella materia della tutela dei beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento alla tutela dei beni culturali, alle grandi reti di trasporto e navigazione, alla produzione, trasporto, distribuzione nazionale dell'energia ed all'ordinamento delle professioni, sulla base dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà».

      1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, le parole: «nella materia della tutela dei beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento alla tutela dei beni culturali. Disciplina altresì forme di intesa e coordinamento con riferimento alle grandi reti di trasporto e navigazione, alla produzione, trasporto, distribuzione nazionale dell'energia ed all'ordinamento delle professioni, sulla base dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà».

      2. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, dopo la parola: «Comuni» sono inserite le seguenti: «riconoscono e» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Essi riconoscono e favoriscono altresì l'autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio».       2. Identico.

Art. 36.
(Modifica dell'articolo 120
della Costituzione).

Art. 36.
(Modifica all'articolo 120
della Costituzione).

      1. All'articolo 120 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

      1. All'articolo 120 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

      «Con legge approvata dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica, a maggioranza dei propri componenti, sono disciplinati i princìpi che assicurino il conseguimento delle finalità di cui al comma successivo».

      «Con legge approvata dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica, a maggioranza dei propri componenti, sono disciplinati, nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione, i princìpi che assicurino da parte delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni il rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, l'incolumità e la sicurezza pubblica in caso di pericolo grave, la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.


Pag. 56
        Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto delle finalità di cui al secondo comma. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà.
 

Art. 37.
(Modifica all'articolo 123
della Costituzione).
 

      1. All'articolo 123 della Costituzione, al secondo comma, è soppresso il secondo periodo.

 

Art. 37.
(Modifiche all'articolo 126
della Costituzione).

Art. 38.
(Modifiche all'articolo 126
della Costituzione).

      1. All'articolo 126, terzo comma, della Costituzione, al primo periodo, sono soppresse le parole: «, l'impedimento permanente, la morte» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio».

      Identico.

Art. 38.
(Leggi regionali ed interesse nazionale
della Repubblica).
Art. 39.
(Leggi regionali ed interesse nazionale
della Repubblica).

      1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

      1. Identico:

      «Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, può sottoporre la questione al Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni dalla pubblicazione

      «Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, può sottoporre la questione al Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni dalla


Pag. 57
della legge regionale. Il Senato federale della Repubblica, entro i successivi trenta giorni, decide sulla questione e può rinviare la legge alla Regione, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, indicando le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi trenta giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Senato federale della Repubblica con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro gli ulteriori trenta giorni, può proporre al Presidente della Repubblica di annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica può emanare il conseguente decreto di annullamento». pubblicazione della legge regionale. Il Senato federale della Repubblica, entro i successivi trenta giorni, decide sulla questione e può rinviare la legge alla Regione, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, indicando le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi trenta giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Senato federale della Repubblica con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro gli ulteriori trenta giorni, può proporre al Presidente della Repubblica di annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi quindici giorni, può emanare il conseguente decreto di annullamento».

Art. 39.
(Abrogazioni).
Art. 40.
(Abrogazioni).

      1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
      2. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è soppresso.

      Identico.

Capo VI
MODIFICHE AL TITOLO VI
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

Capo VI
MODIFICHE AL TITOLO VI
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

Art. 40.
(Corte costituzionale).

Art. 41.
(Corte costituzionale).

      1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

      «Art. 135. - La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; sette giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

      «Art. 135. - La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.


Pag. 58
      I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.       Identico.
      I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.       Identico.
      Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi cinque anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.       Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.
      La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.       Identico.
      L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.       Identico.
      Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari».       Identico».
      2. L'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente:       2. Identico:

      «Art. 3. - 1. I giudici della Corte costituzionale che nomina il Senato federale della Repubblica sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea».

      «Art. 3. - 1. I giudici della Corte costituzionale nominati dal Senato federale della Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la rispettiva Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti la rispettiva Assemblea».


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Art. 41.
(Referendum sulle leggi costituzionali).

Art. 42.
(Referendum sulle leggi costituzionali).

      1. All'articolo 138, secondo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, nel caso in cui nella seconda votazione la legge sia stata approvata da ciascuna delle Camere con una maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti, se non ha partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto».

      Soppresso.

      2. All'articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
      1. Identico.

Capo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Capo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 42.
(Disposizioni transitorie).

Art. 43.
(Disposizioni transitorie).

      1. Le disposizioni di cui al titolo I, al titolo II ed al titolo III della Parte II della Costituzione e le disposizioni di cui agli articoli 104, 126, 127 e 135 della Costituzione, come modificate dalla presente legge costituzionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 2, della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall'inizio della XV legislatura, ad eccezione degli articoli 56, secondo comma, 57, secondo comma, e 59, secondo comma, della Costituzione, come modificati dagli articoli 2, 3 e 5 della presente legge costituzionale, che trovano applicazione per la successiva formazione della Camera e del Senato federale della Repubblica, trascorsi cinque anni dalle sue prime elezioni, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.

      1. Le disposizioni di cui al titolo I, al titolo II ed al titolo III della Parte II della Costituzione e le disposizioni di cui agli articoli 104, 126, 127 e 135 della Costituzione, come modificate dalla presente legge costituzionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall'inizio della XV legislatura, ad eccezione degli articoli 56, secondo e quarto comma, 57, secondo comma, e 59, secondo comma, della Costituzione, come modificati dagli articoli 2, 3 e 5 della presente legge costituzionale, che trovano applicazione per la successiva formazione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, trascorsi cinque anni dalle sue prime elezioni, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3. Per la formazione del Senato federale della Repubblica della XV legislatura, nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due; la Valle D'Aosta uno.


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      2. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, le prime elezioni del Senato federale della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano in carica per cinque anni. Alla scadenza dei cinque anni hanno luogo le nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, nella composizione di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 3 della presente legge costituzionale. Tali elezioni sono indette dal Presidente della Repubblica ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutti i Consigli o Assemblee regionali in carica a tale data, che sono conseguentemente sciolti.       2. Identico.
      3. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino all'adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato federale della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.       3. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino all'adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
        4. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni conseguenti alla medesima legge. Le norme regolamentari incompatibili con la presente legge costituzionale cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
      4. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, il Senato federale della Repubblica nomina i giudici della Corte costituzionale di propria competenza alla scadenza di giudici già eletti dal Parlamento in seduta comune, ai sensi dell'articolo 135, primo comma, della Costituzione, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, ed alle prime scadenze di un giudice già eletto dalla suprema magistratura ordinaria e di un giudice già nominato dal Presidente della Repubblica.       5. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, il Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nomina i giudici della Corte costituzionale di propria competenza alle prime due scadenze di giudici già eletti dal Parlamento in seduta comune, ai sensi dell'articolo 135, primo comma, della Costituzione, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, ed alle prime scadenze di un giudice già

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  eletto dalla suprema magistratura ordinaria e di un giudice già nominato dal Presidente della Repubblica. La Camera dei deputati nomina i giudici della Corte costituzionale di propria competenza alle ulteriori scadenze di giudici già eletti dal Parlamento in seduta comune.
      5. Il quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 40 della presente legge costituzionale, non si applica nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.       6. Il quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 41 della presente legge costituzionale, non si applica nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
      6. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di singoli componenti del Consiglio superiore della magistratura, già eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale della Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive fino alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai sensi dell'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale.       7. Identico.
      7. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si possono, con leggi costituzionali, formare nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131 della Costituzione, senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, fermo restando l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.       8. Identico.
      8. Le popolazioni interessate di cui al comma 7 sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione.       9. Le popolazioni interessate di cui al comma 8 sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione.
      9. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono in carica anche se il loro numero supera quello indicato dall'articolo 59, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 5 della presente legge costituzionale.       10. Identico.
      10. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi che, in piena attuazione dell'articolo 119, secondo e terzo comma, della Costituzione, individuano i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e       11. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi che, in attuazione dell'articolo 119, secondo e terzo comma, della Costituzione, individuano i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema

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del sistema tributario ed istituiscono un fondo perequativo, i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato sono esaminati secondo il procedimento di cui al terzo comma dell'articolo 70 della Costituzione, come modificato dall'articolo 13 della presente legge costituzionale. tributario ed istituiscono un fondo perequativo e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato sono esaminati secondo il procedimento di cui al terzo comma dell'articolo 70 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 13 della presente legge costituzionale. Tali disegni di legge sono esaminati secondo la procedura normale di cui all'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 15 della presente legge costituzionale.
      11. All'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1, sono apportate le seguenti modificazioni:       12. Identico.

          a) al comma 2, lettera b), sono soppresse le parole: «, impedimento permanente o morte»;

          b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

      «2-bis. Nel caso di impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo Presidente».

      12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano in via transitoria anche nei confronti delle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, siano già entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

      13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano in via transitoria anche nei confronti delle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, siano già entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

      13. All'articolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n.2, nel primo periodo le parole: «il primo rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «i rinnovi» e la parola: «successivo» è sostituita dalla seguente: «successivi».       14. Identico.
        15. Fino all'adeguamento dei rispettivi statuti e salvo quanto previsto dall'articolo 34, comma 6, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
    


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