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PDL 5065

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5065



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LETTIERI, MOLINARI, ANNUNZIATA, BENVENUTO, GIOVANNI BIANCHI, CARBONELLA, FIORONI, GROTTO, SANTINO ADAMO LODDO, LUSETTI, PAPPATERRA, ROCCHI, SQUEGLIA, TANONI

Riduzione delle accise sui prodotti petroliferi e sugli oli minerali utilizzati nei territori della regione Basilicata

Presentata il 16 giugno 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Nella regione Basilicata esiste il più grande bacino petrolifero europeo su terraferma.
      Attualmente nell'area della Val d'Agri vengono estratti 110.000 barili di petrolio greggio al giorno e prossimamente verranno estratti altri 60.000 barili nella limitrofa Valle del Sauro.
      Tali estrazioni assicurano più del 50 per cento della intera produzione petrolifera nazionale. Ciò incide positivamente, e non poco, sulla bilancia commerciale italiana.
      Le estrazioni petrolifere sono state e sono oggetto di ampi dibattiti e diffuse preoccupazioni tra le popolazioni lucane. Tuttavia le forti preoccupazioni per i danni ambientali sono state mitigate e compresse dalle speranze di un più celere, sicuro e diffuso processo di sviluppo economico regionale.
      Perciò la regione Basilicata, le comunità interessate e complessivamente l'intera popolazione lucana, responsabilmente e consapevoli dell'interesse nazionale, anche se obtorto collo, hanno accettato l'effettuazione delle estrazioni nelle aree suddette, che sono di notevole valenza ambientale.
      Il 19 aprile 2001 fu stipulato un accordo di programma tra lo Stato e la regione Basilicata, che prevedeva una serie di interventi finalizzati allo sviluppo produttivo e alla realizzazione di alcune importanti infrastrutture, nonché la istituzione da parte dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI) di una sede della scuola della Fondazione ENI «Enrico Mattei».
      Purtroppo finora non si è registrato alcun incremento o miglioramento delle attività nei settori economici, né è stata istituita la scuola suddetta.
      Grave permane il ritardo nello sviluppo produttivo, molto elevata è ancora la disoccupazione, soprattutto giovanile e femminile, e vi è la ripresa del flusso migratorio
 

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con l'abbandono e il conseguente degrado territoriale e sociale soprattutto delle aree interne e dei piccoli comuni.
      Tutto ciò genera un diffuso senso di contrarietà verso le attività estrattive, in relazione al fatto che, oltre agli innegabili danni ambientali, i riverberi sull'economia della regione Basilicata sono stati sostanzialmente irrilevanti.
      Non si può negare che il contributo della regione Basilicata alla bilancia energetica dell'intero Paese è rilevante e che sarebbe doveroso da parte dello Stato riconoscere alla comunità lucana adeguate agevolazioni atte a rendere più celere lo sviluppo economico perseguito con tenacia dalla regione e dalle amministrazioni locali.
      A tale fine la riduzione delle accise sui prodotti petroliferi per tutti i cittadini e per tutti gli operatori economici costituirebbe un oggettivo sostegno in grado di favorire, da un lato, le varie attività agricole, artigianali, industriali, eccetera, e, dall'altro, di contenere il costo della vita, la cui incidenza sui bilanci familiari è notevole.
      La riduzione delle accise, prevista nella misura del 30 per cento per tutti i residenti nella regione Basilicata, è aumentata al 50 per cento per coloro che risiedono o svolgono attività nelle aree più direttamente interessate alle estrazioni petrolifere.
      Le agevolazioni fiscali di cui alla presente proposta di legge sono un atto di giusto ristoro verso tutti i lucani per le risorse energetiche che mettono a disposizione del Paese.
      Lo Stato italiano può legittimamente «contrattare» in sede europea tale provvedimento a favore di una regione che, nonostante i progressi compiuti, registra ancora un ritardo di sviluppo, aggravato dalla nota carenza infrastrutturale, non solo ferroviaria e viaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le accise di spettanza erariale gravanti sugli oli minerali e sui prodotti petroliferi utilizzati come carburante o come combustibile per gli usi industriali e civili nei comuni della regione Basilicata sono ridotte del 30 per cento.

Art. 2.

      1. La riduzione prevista dall'articolo 1 è aumentata al 50 per cento nei comuni di cui alla legge della regione Basilicata 3 aprile 1995, n. 40, e successive modificazioni.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

      1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia a decorrere dalla data di concessione dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, relativa all'applicazione di ulteriori esenzioni o riduzioni in materia di tassazione dei prodotti energetici.


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