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PDL 5051

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5051



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VALPIANA, GIORDANO, ZANELLA, GIACCO, CAMO, ZANOTTI, VENDOLA, TRUPIA, SQUEGLIA, SCIACCA, RUSSO SPENA, MASCIA, MANTOVANI, ALFONSO GIANNI, DEIANA, BURTONE, PISAPIA

Norme per la cessazione dell'impiego del cloruro di vinile monomero e dei suoi derivati

Presentata l'8 giugno 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La storia della produzione del cloruro di vinile monomero (CVM), del suo impiego e dei prodotti da esso derivati è costellata da inganni, silenzi colpevoli, connivenze, omissioni e quant'altro.
      Una produzione che ha portato malattia e morte a molti lavoratori addetti.
      Lo sfruttamento industriale è avvenuto senza avere valutato gli effetti che la produzione, la lavorazione, il commercio e l'impiego del CVM avrebbe potuto avere sugli esposti, nonché sulle popolazioni prossime agli impianti e non ultimo sui consumatori dei prodotti finiti.
      I danni che hanno subìto gli esposti sono stati riconosciuti tardivamente. Si è fatto di tutto per evitare che si conoscessero gli effetti quando erano sperimentalmente noti e si sono nascoste o minimizzate le malattie e le morti dei primi lavoratori che sono stati colpiti.
      A livello scientifico già nel 1969 in un congresso internazionale (a Tokyo) sono stati presentati gli studi del professor Pier Luigi Viola (medico del lavoro della Solvay di Rosignano) che dimostravano la cancerogenicità del CVM. La sua pericolosità, ovvero la sua tossicità, era comunque nota già da anni, come nel 1974 aveva affermato il professor Irving Selikoff, uno dei più grandi medici del lavoro ed epidemiologi conosciuti: «Da 25 anni esistevano prove sulle patologie potenzialmente pericolose sviluppate dai lavoratori impegnati nella produzione di CVM-PVC (...). Perché gli scienziati e il Governo non l'avevano affrontata in maniera adeguata?». La risposta, scaturita dai fatti, si rivela semplice perché in quegli anni (1970) esistevano solo negli USA dieci compagnie con 14 impianti e 1.500 lavoratori che producevano CVM.
      In effetti le aziende in un primo tempo (per anni) negarono l'evidenza, ovvero i danni che i lavoratori subivano, successivamente di fronte alle certificazioni dei pochi scienziati coraggiosi (o costretti ad
 

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esserlo) cercarono di giustificarsi dicendo che le malattie e le morti dei lavoratori esposti erano dovute ad alti livelli di esposizione.
      Se infatti la prima gravissima mancanza e responsabilità delle imprese (e loro associazioni) fu quella di avere messo in circolazione una sostanza prima di averla testata nei suoi effetti sulla salute; se ancora la seconda fu quella di avere taciuto sugli effetti sperimentali e umani noti, la terza fu quella di avere lottato per evitare che le autorità sanitarie adottassero misure atte ad abbassare i limiti di concentrazione delle esposizioni.
      Altre responsabilità vanno ricercate negli scienziati; come afferma il professor Franco Carnevale, medico del lavoro di una azienda sanitaria locale di Firenze: «Cesare Maltoni (che aveva rivisto i vetrini della sperimentazione di Viola) e tutti gli altri medici e consulenti delle aziende del CVM in Europa come negli USA, seppure venuti a conoscenza della cancerogenicità del CVM a partire dai primi mesi del 1970, hanno dato, con l'autorità della propria professione, un contributo alla politica dilatoria stabilita unitariamente dai produttori». I produttori americani ed europei, infatti, dopo i risultati delle sperimentazioni commissionate proprio al professor Maltoni, strinsero un patto segreto per non divulgare i dati che dimostravano la cancerogenicità del CVM. Lo scopo era preciso, evitare che le autorità sanitarie adottassero misure limitative nei loro confronti, quindi misure protettive, magari costose, a favore dei lavoratori (e dei consumatori). Va comunque affermato che il professor Maltoni chiamato a testimoniare al processo di Marghera contro l'ex Montedison ed ex Enichem affermò (purtroppo invano rispetto ai risultati del processo di primo grado) l'indubbia cancerogenicità del CVM anche a dosi estremamente basse.
      Certo è che il discorso della definizione di un livello di soglia o valore limite per gli agenti nocivi cancerogeni, teratogeni e mutageni, è falso; come riportano i due storici accademici americani che hanno puntualmente raccontato la storia del CVM, Gerald Markowitz e David Rosner: «soltanto i malfidenti o gli ingenui o gli ignoranti pensano che il raggiungimento del consenso generale sia solo una questione di (...) accettare una certa percentuale di morti e di malattie a un dato limite di esposizione, per così dire fattibile».
      Poichè questo criterio anche oggi non viene confessato, ma viene praticato ancora in molte situazioni e per molte sostanze, occorre cambiare registro, perché, quello che è stato tardivamente fatto con la messa al bando dell'amianto in tutte le sue forme sia in Italia, con la legge n. 257 del 1992 e dalla dall'Unione europea, purtroppo solo a partire dal 2005, sia messo in opera per tutte le altre. Le migliaia di morti per amianto che ci sono state e che ancora ci saranno lo testimoniano.
      Occorre procedere allo stesso modo per il CVM. Toglierlo di mezzo, togliere di mezzo le sue produzioni e i suoi impieghi per rispetto dei morti, perché molti altri non subiscano la stessa sorte.
      La prima obiezione che va respinta riguarda l'affermazione che, allo stato attuale, le esposizioni al CVM sono molto basse, quasi innocue, che gli impianti di oggi sono moderni e che non lasciano passare nessuna perdita.
      Anche questo è falso; «incidenti» di fuoriuscita dagli impianti sono frequenti anche oggi e lo testimoniano non solo il più grande processo di primo grado conclusosi a Venezia con l'assoluzione degli imputati, ma altri procedimenti minori in atto o che invece si sono già conclusi con la condanna dei responsabili. Negli USA la perdita annuale della produzione è stata calcolata intorno al 6 per cento «sembra poco - dice il commentatore - ma se si considera che la produzione annua di PVC si aggira intorno a 5 miliardi di libbre (una libbra = 453 grammi), una perdita del 6 per cento si aggira intorno ai 250 milioni di libbre che fuoriescono dagli impianti».
      In Italia gli impianti sono ancora più obsoleti, e le leggi sono poco e male applicate, anzi qualcuno pure è arrivato a pensare che, visto che questa è la situazione, occorre delegificare oppure, con termine più soft, semplificare.
 

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      Ed è inaccettabile la seconda obiezione, da sempre usata, e da sempre usata in maniera strumentale, ovvero quella della perdita dell'occupazione. Non si può contrapporre la salute con l'occupazione, certo, come evidenzia la presente proposta di legge, i lavoratori occupati attualmente nella produzione di CVM-polivinilcloruro (PVC) devono essere garantiti. La loro salute come quella di molti altri deve comunque essere altrettanto garantita. Il vero progresso non è quello di costruire nuovi materiali al di là degli effetti che questi possono produrre sull'uomo e sull'ambiente, ma di produrre materiali che salvaguardino la salute dell'uomo e la salubrità ambientale.

Sintesi degli articoli.

      La proposta di legge stabilisce all'articolo 1 la messa al bando delle produzioni di CVM e conseguentemente dei prodotti derivati; l'articolo 2 entra nel merito di che cosa siano il CVM e il PVC, mentre l'articolo 3 stabilisce il rischio zero, cioè la non rilevabilità.
      L'articolo 4 istituisce una commissione che ha il compito di seguire la dismissione del CVM nel tempo, l'articolo 5 ne definisce i compiti; l'articolo 6 obbliga le imprese produttrici a fornire tutto i dati necessari di produzione, organizzazione aziendale, organizzazione del lavoro, misure di tutela dei lavoratori.
      L'articolo 7 richiede alle regioni di predisporre dei piani di protezione ambientale e di bonifica; in particolare all'articolo 8 si stabilisce di risanare l'area del Petrolchimico di Marghera e della Laguna di Venezia inquinate con i finanziamenti già definiti, comunque per il rimanente a carico delle società produttrici di CVM.
      L'articolo 9 definisce il registro delle aziende di bonifica e di smaltimento.
      L'articolo 10 entra nel merito delle misure che vengono prese a sostegno dei lavoratori delle aziende produttrici che chiudono; l'articolo 11 tratta parimenti del sostegno alle imprese.
      L'articolo 12 istituisce i registri dei soggetti esposti al CVM e ai prodotti derivati e degli angiosarcomi epatici e delle altre patologie connesse; l'articolo 13 definisce le sanzioni per gli inadempienti, e infine l'articolo 14 reca le norme finanziarie.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge stabilisce il divieto di produzione, di importazione, di lavorazione, di utilizzo, di commercializzazione, di trattamento e di smaltimento, nel territorio nazionale, nonché di esportazione, del cloruro di vinile monomero (CVM) e dei prodotti che ne derivano, e detta norme per conseguire le citate finalità nonché per realizzare le misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da CVM e da polivinilcloruro (PVC), per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo dell'inquinamento da CVM e da PVC.
      2. I divieti relativi alla produzione, all'importazione, all'esportazione e alla commercializzazione del CVM e dei prodotti da esso derivati previsti dal comma 1 si applicano a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

          a) CVM: composto appartenente alla famiglia degli idrocarburi alifatici insaturi alogenati; in condizioni normali si presenta come vapore, di odore dolciastro, più pesante dell'aria, che si accumula a livello del suolo ed è avvertibile olfattivamente alla concentrazione di 4.000 parti per milione (ppm) in aria. Il liquido bolle a meno di 13,6 gradi;

 

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          b) PVC: solido polverulento bianco, con particelle di forma e dimensioni dipendenti dal metodo di preparazione, capace di formarsi spontaneamente dal monomero sotto esposizione alla luce solare.

Art. 3.
(Valori limite del CVM).

      1. Tenuto conto della sua alta tossicità e cancerogenità, il valore limite del CVM è stabilito pari a zero.
      2. In attuazione di quanto stabilito dal comma 1, il valore limite vigente per il CVM, pari a 3 ppm è abolito.
      3. Le misurazioni del valore del CVM devono essere attuate mediante le strumentazioni tecnologiche più avanzate rese disponibili dallo stato della ricerca in materia. A tale fine le strutture e i servizi di prevenzione pubblici devono essere dotati della suddetta strumentazione.

Art. 4.
(Istituzione della commissione
per la dismissione del CVM).

      1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita, presso il Ministero della salute, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi con l'impiego del CVM e dei prodotti da esso derivati, di seguito denominata «commissione per la dismissione del CVM» composta da:

          a) due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

          b) due esperti di valutazione di impatto ambientale, nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

 

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          c) due esperti dei problemi dell'igiene ambientale e di sicurezza della prevenzione nei luoghi di lavoro, nominati dalle regioni;

          d) un esperto epidemiologo dell'Istituto superiore di sanità;

          e) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

          f) un rappresentante delle organizzazioni sindacali del comparto dell'industria chimica maggiormente rappresentative a livello nazionale;

          g) cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali non confederali del comparto dell'industria chimica e delle associazioni ambientaliste che perseguono l'obiettivo di messa al bando del CVM o che comunque hanno preso iniziative a difesa dei lavoratori e delle popolazioni soggetti all'esposizione al CVM per un periodo di almeno cinque anni.

      2. La commissione per la dismissione del CVM è presieduta dal Ministro della salute. Il vice presidente è eletto dai membri della commissione stessa.
      3. I membri di cui al comma 1 devono essere scelti fra persone di documentata e assoluta indipendenza dai produttori e dagli utilizzatori commerciali di CVM.

Art. 5.
(Compiti della commissione).

      1. La commissione per la dismissione del CVM ha il compito di:

          a) acquisire i dati del censimento di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a);

          b) predisporre, entro sei mesi dalla data della sua costituzione, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPELS e dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), un piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione del personale

 

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dei servizi sanitari regionali dell'APAT stessa e delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente addetto al controllo dell'attività di bonifica del CVM;

          c) predisporre, entro sei mesi dalla data della sua costituzione, i disciplinari tecnici sulle modalità di trasporto dei residui di CVM e sulle relative modalità di smaltimento e di trattamento;

          d) predisporre, entro sei mesi dalla data della sua costituzione, apposite norme e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica del CVM a rischio zero per gli addetti e per le popolazioni coinvolte.

      2. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1 la commissione per la dismissione del CVM può avvelersi della collaborazione di istituti ed enti di ricerca che attestino la loro indipendenza dalle aziende produttrici di CVM, nonché dalle aziende che si occupano della commercializzazione e dello smaltimento del CVM.
      3. La commissione per la dismissione del CVM predispone rapporti annuali per i Ministri competenti. I medesimi Ministri sono tenuti, entro i quindici giorni successivi alla data di ricezione dei rapporti, a provvedere alla loro pubblicazione e pubblicizzazione. Ai fini di cui al presente comma, è indetta una conferenza annuale alla quale sono ammessi a partecipare tutti i soggetti a qualunque titolo interessati.

Art. 6.
(Controlli sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e di bonifica).

      1. Le imprese che hanno prodotto o producono o che hanno utilizzato o utilizzano CVM e i prodotti che ne derivano, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che hanno svolto o svolgono attività di smaltimento o di bonifica, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di

 

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Bolzano e alle aziende sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione recante:

          a) l'indicazione dei quantitativi di CVM e dei prodotti derivati utilizzati, nonché dei residui della lavorazione che sono oggetto dell'attività di smaltimento e di bonifica;

          b) le attività svolte, i procedimenti applicati, le manutenzioni effettuate, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni alle quali sono stati sottoposti, le misure che sono state adottate ai fini della tutela dei lavoratori e dell'ambiente.

      2. Le aziende sanitarie locali vigilano sul rispetto del valore limite del CVM stabilito dall'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le medesime aziende sanitarie locali provvedono, altresì, a redigere una relazione storica sulle precedenti attività e sulle condizioni di esposizione dei lavoratori a decorrere dalla data di inizio di attività delle imprese interessate.

Art. 7.
(Piani regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, piani di protezione ambientale, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dalle esposizioni al CVM e ai prodotti derivati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche e dell'attività di smaltimento e di bonifica a rischio zero per gli addetti e per la popolazione coinvolta.

 

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      2. I piani di cui al comma 1 prevedono, fra l'altro:

          a) il censimento delle imprese che utilizzano o che hanno utilizzato CVM nelle rispettive attività produttive o commerciali, nonché delle imprese che operano nel campo dello smaltimento dei rifiuti e delle bonifiche;

          b) la predisposizione di programmi per dismettere o per riciclare gli impianti che sono stati utilizzati per la produzione, il trasporto o lo smaltimento di CVM e dei prodotti derivati;

          c) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presìdi e i servizi di prevenzione delle aziende sanitarie locali competenti per territorio;

          d) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dall'impiego di CVM e dei prodotti derivati;

          e) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale obbligatori ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di smaltimento del CVM e di bonifica dei siti contaminati;

          f) l'assegnazione di adeguate risorse finanziarie alle aziende sanitarie locali per lo svolgimento delle attività di controllo previste dall'articolo 6, comma 2.

      3. I piani di cui al comma 1 devono essere predisposti in conformità ai piani di smaltimento dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

Art. 8.
(Risanamento dell'area del Petrolchimico di Marghera e della Laguna di Venezia).

      1. In attuazione degli accordi di programma stipulati ai fini del risanamento dell'area del Petrolchimico di Marghera e della Laguna di Venezia e dei relativi finanziamenti destinati alla bonifica della medesima area inquinata dal CVM e dai

 

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prodotti derivati nonché dai residui delle lavorazioni industriali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta della commissione per la dismissione del CVM, affida ad un apposito consorzio, costituito da imprese iscritte al registro di cui all'articolo 9, l'esecuzione dei seguenti compiti:

          a) realizzazione di un censimento qualitativo e quantitativo dei rifiuti;

          b) predisposizione di un piano di bonifica con l'indicazione dei relativi costi;

          c) attuazione degli interventi di bonifica dei siti inquinati, previamente approvati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dalla commissione per la dismissione del CVM.

      2. Gli ulteriori oneri necessari all'attuazione dei compiti previsti dal comma 1 sono posti a carico delle imprese di produzione e commerciali operanti nell'area del Petrolchimico di Marghera e della Laguna di Venezia.

Art. 9.
(Registro delle aziende che operano le bonifiche e gli smaltimenti di residui del CVM e altri prodotti tossici e nocivi da esso derivati o connessi).

      1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il registro delle aziende che operano le bonifiche e gli smaltimenti dei residui del CVM, degli altri prodotti tossici e nocivi derivati, nonché delle altre sostanze tossiche e nocive con esso connesse.
      2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione al registro di cui al comma 1.
      3. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute ad assumere, in via prioritaria, il personale già addetto alle lavorazioni del

 

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CVM e dei prodotti derivati, dipendente delle aziende delle quali è disposta la dismissione ai sensi dell'articolo 10, comma 3.

Art. 10.
(Misure di sostegno per i lavoratori).

      1. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano CVM e prodotti derivati, impegnati in processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
      2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione, e che possono fare valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni previste dall'articolo 22, primo comma, lettere a) e b), della legge 30 aprile 1969, n. 153, hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione ai sensi del medesimo articolo 22 della legge n. 153 del 1969, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle lettere a) e b) del primo comma del citato articolo 22, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni di età per gli uomini e di cinquantacinque anni di età per le donne.
      3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, redige l'elenco delle imprese che, in attuazione di quanto disposto dalla presente legge, devono dismettere la produzione o riconvertirsi al fine di concedere il pensionamento anticipato a tutti i lavoratori che hanno maturato il diritto ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

 

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      4. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i dipendenti delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione, o sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che hanno contratto malattie professionali a causa dell'esposizione al CVM e agli altri prodotti o sostanze derivati o connessi di cui all'articolo 9, riconosciute dal servizio di prevenzione nei luoghi di lavoro della azienda sanitaria locale di competenza, previa richiesta dei dipendenti stessi, il numero di settimane coperte da contribuzione obbligatoria relativa alla prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
      5. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, relative ai periodi di lavoro soggetti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, anche se non denunciati dall'azienda all'istituto assicuratore, i periodi di provata esposizione al CVM e agli altri prodotti o sostanze derivati o connessi di cui all'articolo 9 sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5.
      6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede a carico degli stanziamenti previsti per il finanziamenti dei pensionamenti anticipati e degli accantonamenti stabiliti per la realizzazione di interventi nelle aree di crisi occupazionale.
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.
(Sostegno alle imprese).

      1. Le imprese, singole o associate, che utilizzano CVM e prodotti derivati, possono accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, per l'attuazione di programmi di innovazione tecnologica finalizzata alla riconversione

 

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delle produzioni che utilizzano CVM e prodotti derivati.
      2. Le imprese, singole o associate, che intraprendono attività di innovazione tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti di CVM e prodotti derivati, la trasformazione dei residui di lavorazione e la bonifica delle aree interessate, sono ammesse, ai sensi del comma 1, al finanziamento dei relativi programmi.
      3. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito il Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di CVM e prodotti derivati.
      4. Il Ministero delle attività produttive, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità e le priorità di accesso ai contributi del Fondo di cui al comma 3 e determina i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento.
      5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese che utilizzano CVM e prodotti derivati, per programmi di riconversione produttiva che prevedano la dismissione degli stessi CVM e prodotti derivati e il reimpiego della manodopera, ovvero per la cessazione dell'attività sulla base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentate nelle aziende interessate.
      6. Il Ministro delle attività produttive stabilisce con proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di finanziamento e per la erogazione dei contributi.
      7. Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 può essere elevato fino al 10 per cento del contributo erogabile a favore delle imprese di cui al medesimo comma 5 che non facciano ricorso alla cassa integrazione guadagni.
      8. È autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al Fondo di cui al comma 3 della somma di 50 milioni di euro in ragione di 20 milioni
 

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di euro per il 2004 e di 30 milioni di euro per il 2005.
      9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
      10. Il Ministero delle attività produttive può riconoscere carattere di priorità ai programmi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 12.
(Istituzione dei registri).

      1. È istituito il registro dei soggetti esposti al CVM e ai prodotti derivati. Tale registro è istituito presso le sedi regionali responsabili della tenuta del registro dei soggetti esposti all'amianto.
      2. È istituito il registro degli angiosarcomi epatici e delle altre patologie connesse all'impiego di CVM e dei prodotti derivati. Tale registro è istituito presso le sedi regionali responsabili della tenuta del registro dei mesoteliomi.

Art. 13.
(Sanzioni).

      1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto del valore limite di cui all'articolo 3, nonché l'inosservanza dei divieti di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.
      2. L'esercizio delle attività di smaltimento, di rimozione e di bonifica del CVM e dei prodotti derivati da parte di imprese non iscritte al registro di cui all'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro.

 

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      3. All'atto della terza irrogazione di una delle sanzioni previste dai commi 1 o 2, il Ministro delle attività produttive dispone la cessazione delle attività delle imprese interessate.

Art. 14.
(Norme finanziarie).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      2. Per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 7 sono concessi contributi a carico del bilancio dello Stato pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
      4. La Cassa depositi e prestiti spa è autorizzata a concedere nell'anno 2004,

 

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entro il limite massimo di mutui concedibili dalla Cassa medesima ai sensi della legislazione vigente, agli enti locali che adottano i piani di cui all'articolo 7, ai fini della bonifica delle strutture di competenza, previa certificazione dell'inesistenza di cespiti delegabili, entro il limite complessivo di 40 milioni di euro, mutui decennali con ammortamento a carico del bilancio dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.
      5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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