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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5051 |
Sintesi degli articoli.
La proposta di legge stabilisce all'articolo 1 la messa al bando delle produzioni di CVM e conseguentemente dei prodotti derivati; l'articolo 2 entra nel merito di che cosa siano il CVM e il PVC, mentre l'articolo 3 stabilisce il rischio zero, cioè la non rilevabilità.
L'articolo 4 istituisce una commissione che ha il compito di seguire la dismissione del CVM nel tempo, l'articolo 5 ne definisce i compiti; l'articolo 6 obbliga le imprese produttrici a fornire tutto i dati necessari di produzione, organizzazione aziendale, organizzazione del lavoro, misure di tutela dei lavoratori.
L'articolo 7 richiede alle regioni di predisporre dei piani di protezione ambientale e di bonifica; in particolare all'articolo 8 si stabilisce di risanare l'area del Petrolchimico di Marghera e della Laguna di Venezia inquinate con i finanziamenti già definiti, comunque per il rimanente a carico delle società produttrici di CVM.
L'articolo 9 definisce il registro delle aziende di bonifica e di smaltimento.
L'articolo 10 entra nel merito delle misure che vengono prese a sostegno dei lavoratori delle aziende produttrici che chiudono; l'articolo 11 tratta parimenti del sostegno alle imprese.
L'articolo 12 istituisce i registri dei soggetti esposti al CVM e ai prodotti derivati e degli angiosarcomi epatici e delle altre patologie connesse; l'articolo 13 definisce le sanzioni per gli inadempienti, e infine l'articolo 14 reca le norme finanziarie.
1. La presente legge stabilisce il divieto di produzione, di importazione, di lavorazione, di utilizzo, di commercializzazione, di trattamento e di smaltimento, nel territorio nazionale, nonché di esportazione, del cloruro di vinile monomero (CVM) e dei prodotti che ne derivano, e detta norme per conseguire le citate finalità nonché per realizzare le misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da CVM e da polivinilcloruro (PVC), per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo dell'inquinamento da CVM e da PVC.
2. I divieti relativi alla produzione, all'importazione, all'esportazione e alla commercializzazione del CVM e dei prodotti da esso derivati previsti dal comma 1 si applicano a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) CVM: composto appartenente alla famiglia degli idrocarburi alifatici insaturi alogenati; in condizioni normali si presenta come vapore, di odore dolciastro, più pesante dell'aria, che si accumula a livello del suolo ed è avvertibile olfattivamente alla concentrazione di 4.000 parti per milione (ppm) in aria. Il liquido bolle a meno di 13,6 gradi;
b) PVC: solido polverulento bianco, con particelle di forma e dimensioni dipendenti dal metodo di preparazione, capace di formarsi spontaneamente dal monomero sotto esposizione alla luce solare.
1. Tenuto conto della sua alta tossicità e cancerogenità, il valore limite del CVM è stabilito pari a zero.
2. In attuazione di quanto stabilito dal comma 1, il valore limite vigente per il CVM, pari a 3 ppm è abolito.
3. Le misurazioni del valore del CVM devono essere attuate mediante le strumentazioni tecnologiche più avanzate rese disponibili dallo stato della ricerca in materia. A tale fine le strutture e i servizi di prevenzione pubblici devono essere dotati della suddetta strumentazione.
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita, presso il Ministero della salute, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi con l'impiego del CVM e dei prodotti da esso derivati, di seguito denominata «commissione per la dismissione del CVM» composta da:
a) due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) due esperti di valutazione di impatto ambientale, nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
c) due esperti dei problemi dell'igiene ambientale e di sicurezza della prevenzione nei luoghi di lavoro, nominati dalle regioni;
d) un esperto epidemiologo dell'Istituto superiore di sanità;
e) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
f) un rappresentante delle organizzazioni sindacali del comparto dell'industria chimica maggiormente rappresentative a livello nazionale;
g) cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali non confederali del comparto dell'industria chimica e delle associazioni ambientaliste che perseguono l'obiettivo di messa al bando del CVM o che comunque hanno preso iniziative a difesa dei lavoratori e delle popolazioni soggetti all'esposizione al CVM per un periodo di almeno cinque anni.
2. La commissione per la dismissione del CVM è presieduta dal Ministro della salute. Il vice presidente è eletto dai membri della commissione stessa.
3. I membri di cui al comma 1 devono essere scelti fra persone di documentata e assoluta indipendenza dai produttori e dagli utilizzatori commerciali di CVM.
1. La commissione per la dismissione del CVM ha il compito di:
a) acquisire i dati del censimento di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a);
b) predisporre, entro sei mesi dalla data della sua costituzione, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPELS e dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), un piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione del personale
c) predisporre, entro sei mesi dalla data della sua costituzione, i disciplinari tecnici sulle modalità di trasporto dei residui di CVM e sulle relative modalità di smaltimento e di trattamento;
d) predisporre, entro sei mesi dalla data della sua costituzione, apposite norme e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica del CVM a rischio zero per gli addetti e per le popolazioni coinvolte.
2. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1 la commissione per la dismissione del CVM può avvelersi della collaborazione di istituti ed enti di ricerca che attestino la loro indipendenza dalle aziende produttrici di CVM, nonché dalle aziende che si occupano della commercializzazione e dello smaltimento del CVM.
3. La commissione per la dismissione del CVM predispone rapporti annuali per i Ministri competenti. I medesimi Ministri sono tenuti, entro i quindici giorni successivi alla data di ricezione dei rapporti, a provvedere alla loro pubblicazione e pubblicizzazione. Ai fini di cui al presente comma, è indetta una conferenza annuale alla quale sono ammessi a partecipare tutti i soggetti a qualunque titolo interessati.
1. Le imprese che hanno prodotto o producono o che hanno utilizzato o utilizzano CVM e i prodotti che ne derivano, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che hanno svolto o svolgono attività di smaltimento o di bonifica, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di
a) l'indicazione dei quantitativi di CVM e dei prodotti derivati utilizzati, nonché dei residui della lavorazione che sono oggetto dell'attività di smaltimento e di bonifica;
b) le attività svolte, i procedimenti applicati, le manutenzioni effettuate, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni alle quali sono stati sottoposti, le misure che sono state adottate ai fini della tutela dei lavoratori e dell'ambiente.
2. Le aziende sanitarie locali vigilano sul rispetto del valore limite del CVM stabilito dall'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le medesime aziende sanitarie locali provvedono, altresì, a redigere una relazione storica sulle precedenti attività e sulle condizioni di esposizione dei lavoratori a decorrere dalla data di inizio di attività delle imprese interessate.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, piani di protezione ambientale, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dalle esposizioni al CVM e ai prodotti derivati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche e dell'attività di smaltimento e di bonifica a rischio zero per gli addetti e per la popolazione coinvolta.
a) il censimento delle imprese che utilizzano o che hanno utilizzato CVM nelle rispettive attività produttive o commerciali, nonché delle imprese che operano nel campo dello smaltimento dei rifiuti e delle bonifiche;
b) la predisposizione di programmi per dismettere o per riciclare gli impianti che sono stati utilizzati per la produzione, il trasporto o lo smaltimento di CVM e dei prodotti derivati;
c) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presìdi e i servizi di prevenzione delle aziende sanitarie locali competenti per territorio;
d) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dall'impiego di CVM e dei prodotti derivati;
e) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale obbligatori ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di smaltimento del CVM e di bonifica dei siti contaminati;
f) l'assegnazione di adeguate risorse finanziarie alle aziende sanitarie locali per lo svolgimento delle attività di controllo previste dall'articolo 6, comma 2.
3. I piani di cui al comma 1 devono essere predisposti in conformità ai piani di smaltimento dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
1. In attuazione degli accordi di programma stipulati ai fini del risanamento dell'area del Petrolchimico di Marghera e della Laguna di Venezia e dei relativi finanziamenti destinati alla bonifica della medesima area inquinata dal CVM e dai
a) realizzazione di un censimento qualitativo e quantitativo dei rifiuti;
b) predisposizione di un piano di bonifica con l'indicazione dei relativi costi;
c) attuazione degli interventi di bonifica dei siti inquinati, previamente approvati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dalla commissione per la dismissione del CVM.
2. Gli ulteriori oneri necessari all'attuazione dei compiti previsti dal comma 1 sono posti a carico delle imprese di produzione e commerciali operanti nell'area del Petrolchimico di Marghera e della Laguna di Venezia.
1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il registro delle aziende che operano le bonifiche e gli smaltimenti dei residui del CVM, degli altri prodotti tossici e nocivi derivati, nonché delle altre sostanze tossiche e nocive con esso connesse.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione al registro di cui al comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute ad assumere, in via prioritaria, il personale già addetto alle lavorazioni del
1. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano CVM e prodotti derivati, impegnati in processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione, e che possono fare valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni previste dall'articolo 22, primo comma, lettere a) e b), della legge 30 aprile 1969, n. 153, hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione ai sensi del medesimo articolo 22 della legge n. 153 del 1969, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle lettere a) e b) del primo comma del citato articolo 22, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni di età per gli uomini e di cinquantacinque anni di età per le donne.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, redige l'elenco delle imprese che, in attuazione di quanto disposto dalla presente legge, devono dismettere la produzione o riconvertirsi al fine di concedere il pensionamento anticipato a tutti i lavoratori che hanno maturato il diritto ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
1. Le imprese, singole o associate, che utilizzano CVM e prodotti derivati, possono accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, per l'attuazione di programmi di innovazione tecnologica finalizzata alla riconversione
1. È istituito il registro dei soggetti esposti al CVM e ai prodotti derivati. Tale registro è istituito presso le sedi regionali responsabili della tenuta del registro dei soggetti esposti all'amianto.
2. È istituito il registro degli angiosarcomi epatici e delle altre patologie connesse all'impiego di CVM e dei prodotti derivati. Tale registro è istituito presso le sedi regionali responsabili della tenuta del registro dei mesoteliomi.
1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto del valore limite di cui all'articolo 3, nonché l'inosservanza dei divieti di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.
2. L'esercizio delle attività di smaltimento, di rimozione e di bonifica del CVM e dei prodotti derivati da parte di imprese non iscritte al registro di cui all'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 7 sono concessi contributi a carico del bilancio dello Stato pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
4. La Cassa depositi e prestiti spa è autorizzata a concedere nell'anno 2004,
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