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PDL 5118

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5118



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RUZZANTE

Interventi in favore del personale già dipendente dalle istituzioni sanitarie dell'INPS, dell'INAIL, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, transitato negli enti ospedalieri

Presentata il 6 luglio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge riguarda il trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza del personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), della Croce rossa italiana (CRI) e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri. Il personale impiegato in tali Istituti è così transitato negli enti ospedalieri civili e solo successivamente alla riforma sanitaria, avvenuta con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, è entrato a fare parte del Servizio sanitario nazionale (SSN).
      Nella gestione previdenziale originaria il personale era iscritto sia all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (INPS), che ai fondi integrativi (finanziati con prelievi di contributi posti a carico sia dell'amministrazione che dei dipendenti stessi) aventi inoltre la funzione di liquidare pensioni integrative aggiuntive rispetto a quella erogata dall'assicurazione obbligatoria.
      Con il passaggio agli enti ospedalieri, avvenuto ai sensi dell'articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, tutti i contributi versati dal suddetto personale sono confluiti presso le nuove gestioni previdenziali, ai sensi della legge 14 giugno 1974, n. 303. È avvenuto così che - a differenza di altri dipendenti - coloro che nel frattempo avevano già maturato il diritto al trattamento pensionistico obbligatorio non hanno in tale modo potuto avere la restituzione dei contributi versati al fondo integrativo: quei contributi sono stati puramente e semplicemente incassati dalla cassa di previdenza.
      La maggior parte degli interessati ha adito la Corte dei conti per ottenere in
 

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sede giurisdizionale la restituzione dei contributi integrativi versati ma non goduti, oppure per il riconoscimento del loro diritto di godere della pensione secondo la normativa (più favorevole) dell'INPS e del fondo integrativo dell'INPS medesimo, al quale erano iscritti all'atto del loro trasferimento presso gli ospedali civili e successivamente al SSN.
      Appare opportuno affermare per via legislativa un principio di equità e di giustizia contributiva che soddisfi la legittima aspettativa di tali soggetti alla restituzione delle somme versate, tenendo anche conto di quanto affermato dal Consiglio di Stato (sentenza 2 settembre 1987, n. 655), secondo il quale i contributi destinati ad alimentare il fondo per il pagamento della pensione integrativa, quando una simile pensione non sia corrisposta, vanno restituiti, non potendosi invocare nel caso in esame il principio solidaristico in materia pensionistica.
      La presente proposta di legge non necessita di copertura finanziaria, avendo ad oggetto la restituzione di somme versate dagli aventi diritto, accantonate e non spese.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri, titolare di pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, può presentare domanda per la restituzione dei contributi versati ai fondi integrativi aziendali, ove costituiti, dell'ente di provenienza.
      2. Le modalità per la presentazione della domanda per la relativa liquidazione sono disposte con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 14 giugno 1974, n. 303, è abrogato.


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