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PDL 4305

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4305



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GUERZONI

Adeguamento dei trattamenti pensionistici dei coniugi superstiti e degli orfani dei grandi invalidi di guerra

Presentata il 24 settembre 2003


      

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Onorevoli Colleghi! - Giova ricordare che, in data 11 maggio 2000, in occasione dell'approvazione della legge 18 agosto 2000, n. 236, recante «Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra», il Governo accolse un ordine del giorno a firma del senatore Vegas, votato all'unanimità, con il quale si impegnava il Governo stesso a reperire in sede di legge finanziaria per il 2001 le risorse necessarie per «elevare in maniera significativa l'assegno supplementare previsto per le vedove dei grandi invalidi di guerra».
      Ciò nonostante il Senato della Repubblica, in data 24 luglio 2002, approvava definitivamente il disegno di legge n. 1319 (legge n. 234 del 2003) con il quale, inspiegabilmente, ignorava il sopra citato ordine del giorno a pieno danno delle vedove dei grandi invalidi di guerra il cui assegno supplementare non trovava nel testo di legge alcuna considerazione.
      Il citato provvedimento, infatti, prevede miglioramenti di oltre il 30 per cento sui trattamenti pensionistici indiretti (tabella N) riservati alle vedove di invalidi ascritti dalla seconda alla sesta categoria della tabella A, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, vedove che certamente poco hanno subìto i riflessi dell'invalidità del dante causa.
      Si consideri al riguardo quali sono le invalidità che danno diritto alla pensione dalla seconda alla sesta categoria per comprendere pienamente quanto affermato. Citiamo ad esempio l'invalido di guerra ascritto alla sesta categoria della tabella A per l'anchilosi di un gomito o l'amputazione delle ultime tre dita di una mano per immaginare quale bisogno di assistenza o anche quali problemi obiettivi
 

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abbia creato alla di lui moglie, al punto da riconoscere alla medesima un risarcimento di reversibilità. Di ciò si tenga conto a fronte della situazione di una vedova di un grande invalido, ad esempio, di un cieco amputato degli arti superiori o di un soggetto amputato dei quattro arti, la quale per assisterlo gli ha dedicato la propria esistenza con rinunce di vario genere e l'impossibilità di crearsi una propria indipendenza economica.
      Si comprenderà, quindi, come alla morte del grande invalido la vedova venga a trovarsi bruscamente in difficoltà economiche, essendo priva sia di un proprio reddito di lavoro che di una pensione ordinaria di reversibilità e senza neppure avere la prospettiva, data l'avanzata età, di accedere ad un qualsivoglia impiego.
      Orbene, con la presente proposta di legge, si intende dare piena attuazione al richiamato ordine del giorno nonché all'impegno solennemente assunto dalla VI Commissione finanze e tesoro del Senato, condiviso dal Governo in sede di approvazione del disegno di legge sopra citato, di reperire ulteriori risorse nella legge finanziaria per il 2004 finalizzate esclusivamente ai miglioramenti pensionistici in favore dei grandi invalidi di guerra e in particolare in favore delle loro vedove.
      Si illustra di seguito sinteticamente l'articolato della presente proposta di legge.
      Con l'articolo 1 si propone di elevare l'assegno supplementare spettante alle vedove dei grandi invalidi di guerra dal 50 per cento al 55 per cento per l'anno 2004 e dal 55 per cento al 60 per cento per l'anno 2005 dell'assegno di superinvalidità goduto in vita dal dante causa.
      Con l'articolo 2 si vuole istituire un assegno speciale pari al 60 per cento degli assegni di cumulo percepiti in vita dal grande invalido. Ciò risponde all'esigenza di offrire ai superstiti un trattamento differenziato a seconda di una più o meno gravosa assistenza prestata in vita al grande invalido conseguente alle diverse infermità o mutilazioni di cui lo stesso era portatore.
      Con l'articolo 3 si vuole ripristinare un trattamento speciale temporaneo, limitato ad un anno, per le vedove e gli orfani totalmente inabili dei grandi invalidi deceduti dopo l'entrata in vigore della legge. Trattamento già previsto nella normativa precedente ed inopinatamente soppresso dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, senza alcuna plausibile motivazione e contro ogni ragione di equità. Tragica è infatti la condizione in cui vengono attualmente lasciate le famiglie dei grandi invalidi deceduti proprio nel momento di maggior bisogno e difficoltà.
      Con l'articolo 4 si intende estendere il trattamento vedovile al familiare o ad altra persona convivente con il grande invalido che per ragioni diverse non sia stato in grado di formarsi una famiglia sempre che tali soggetti dimostrino di avergli prestato assistenza in vita.
      Sconcerta, infatti, dover rilevare come, a differenza di quanto è previsto in favore dei figli delle vedove dei caduti, dei collaterali dei caduti e dei figli delle vedove degli invalidi dalla seconda all'ottava categoria, a tali soggetti non sia riconosciuta alcuna forma di pensione reversibile.
      L'auspicio è perciò che, approvando la presente proposta di legge, il Parlamento tenga fede agli impegni assunti e risponda alle legittime aspettative dei titolari di pensione di guerra indiretta.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Assegno supplementare).

      1. L'importo dell'assegno supplementare spettante alla vedova e agli orfani dei grandi invalidi di guerra ai sensi del quarto comma dell'articolo 38 del testo unico delle norme in materia di pensione di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», è elevato dal 50 per cento al 55 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2004 e dal 55 per cento al 60 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Art. 2.
(Assegno speciale).

      1. Alla vedova e agli orfani dei grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 38 del testo unico, e successive modificazioni, è riconosciuto, in aggiunta al trattamento di cui alla tabella G allegata al testo unico e all'assegno supplementare di cui al medesimo articolo 38, come rivalutato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, un assegno speciale pari al 60 per cento degli assegni di cumulo di cui alla tabella F allegata al testo unico, e successive modificazioni, fruiti in vita dal grande invalido, da liquidare nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2004 e del restante 30 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Art. 3.
(Trattamento speciale).

      1. Alla vedova e agli orfani del pensionato di guerra riconosciuto grande invalido ai sensi dell'articolo 14 del testo unico, deceduto, per qualunque causa, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge spetta, per la

 

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durata di un anno, un trattamento speciale di importo pari a quello complessivo percepito in vita dal dante causa, compresi i relativi assegni accessori, ad eccezione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento di cui all'articolo 21 del testo unico. Alla scadenza di tale periodo, agli aventi diritto spetta il trattamento di reversibilità previsto dalla normativa vigente.

Art. 4.
(Familiare convivente).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento di reversibilità previsto dalla normativa vigente in favore della vedova e degli orfani dei grandi invalidi di guerra è riconosciuto, in assenza degli aventi titolo, al familiare o ad altra persona convivente che dimostri di avere provveduto, negli ultimi tre anni di vita, all'assistenza del grande invalido.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10.492.977,44 euro per l'anno 2004 e a 20.985.954,88 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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