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PDL 5132

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5132




 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

OSVALDO NAPOLI, ARNOLDI, LUPI, TUCCI

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del presidente della provincia

Presentata l'8 luglio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge reca modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      In particolare, si prevede di correggere la disciplina vigente in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia, trasformando l'attuale limite di due mandati consecutivi in un limite di tre mandati. Tale proposta vuole andare oltre il dibattito in corso da tempo sulla opportunità politica di un vincolo così forte all'espletamento di un ufficio pubblico, avanzando una soluzione che cerca di ricomporre argomentazioni e orientamenti diversi e spesso contrapposti.
      Con la proposta di un terzo mandato consecutivo si intende superare il confronto svoltosi, da un lato, sulla praticabilità dell'introduzione di soglie di sbarramento di carattere demografico entro le quali non troverebbe più applicazione il divieto di mandato e, dall'altro, sull'abrogazione tout court del divieto di rieleggibilità per tutti i comuni.
      Va ricordato che tale norma fu pensata, nell'ambito dell'introduzione dell'elezione diretta del sindaco, con il fine di garantire il ricambio di classe politica alla guida delle città, e per evitare un'eccessiva cristallizzazione delle dinamiche di potere nelle comunità locali e nella gestione della macchina amministrativa. Se queste ragioni potevano avere un fondamento e una giustificazione allora, oggi si può ritenere che tale fondamento sia venuto meno, in quanto a più dieci anni di distanza, mutato
 

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il contesto politico e istituzionale, emerge con nettezza la natura «emergenziale» e contingente di tale previsione.
      Il divieto ostacola di fatto la stabilità e la continuità dell'azione amministrativa. Due mandati sono spesso insufficienti per completare un programma di risanamento e di sviluppo delle città.
      Se i nostri cittadini riconoscono a persone competenti e oneste la capacità di guidare al meglio la vita delle loro città; se i sindaci in carica continuano a godere della fiducia delle coalizioni politiche che li appoggiano; se un uomo o una donna di grande valore vuole lavorare per un tempo più ampio per migliorare l'amministrazione della propria città, non si comprende la ragione per la quale debba essere limitato il numero dei mandati consecutivi da ricoprire. La verifica dell'operato dei sindaci e dei presidenti delle province è ben assicurata, come avviene per le altre cariche elettive di governo degli altri livelli istituzionali, dal vaglio democratico.
      Unitamente alla proposta di trasformazione del doppio mandato in terzo mandato consecutivo, sono avanzate altre proposte di modifica che attengono al superamento della previsione dello scioglimento del consiglio comunale e provinciale in seguito all'atto di dimissioni del sindaco o presidente della provincia, con l'applicazione conseguente del medesimo regime previsto in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o recesso. Viene, inoltre, introdotto un nuovo regime nell'ipotesi di candidatura a deputato o senatore per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti e per i presidenti di provincia, che prevede la sospensione dalla carica elettiva ricoperta e dall'esercizio delle funzioni dalla data di formale presentazione della candidatura.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Durata del mandato del sindaco
e del presidente della provincia).

      1. Il comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche».

      2. Il comma 3 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «3. È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie».

Art. 2.
(Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia).

      1. Al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la parola: «permanente,» è inserita la seguente: «dimissioni,» e le parole: «la Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio» sono soppresse.
      2. Al comma 3 dell'articolo 53 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario» sono soppresse.

 

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Art. 3.
(Incandidabilità, ineleggibilità,
incompatibilità).

      1. Al numero 2) del comma 1 dell'articolo 60 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «i Commissari di Governo» sono soppresse, e le parole: «i funzionari di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «i questori, i vicequestori e i commissari di pubblica sicurezza».
      2. Al numero 12) del comma 1 dell'articolo 60 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «in carica» sono sostituite dalle seguenti: «titolari della stessa carica».

Art. 4.
(Ineleggibilità alla carica di sindaco
e presidente della provincia).

      1. Il comma 1-bis dell'articolo 61 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

Art. 5.
(Decadenza dalla carica di sindaco
e di presidente della provincia).

      1. L'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «Art. 62. - (Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia). - 1. L'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e per i presidenti di provincia la sospensione dalle cariche elettive ricoperte con effetto dalla data di formale presentazione della candidatura.
      2. La sospensione dalla carica comporta da parte del candidato l'effettiva cessazione

 

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dell'esercizio delle funzioni e l'astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.
      3. Il sindaco e il presidente della provincia decadono dalla rispettiva carica con effetto dalla data della proclamazione ufficiale dell'elezione a deputato o senatore».

Art. 6.
(Esimente alle cause di ineleggibilità
o incompatibilità).

      1. Al comma 1 dell'articolo 67 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la parola: «regolamento» sono inserite le seguenti: «comunale o provinciale».

Art. 7.
(Perdita delle condizioni di eleggibilità
e incompatibilità).

      1. Al comma 4 dell'articolo 68 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «venti».

Art. 8.
(Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità).

      1. Al comma 2 dell'articolo 69 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «venti».
      2. Al comma 3 dell'articolo 69 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «venti».
      3. Al comma 5 dell'articolo 69 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «venti».

 

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Art. 9.
(Azione popolare).

      1. Il comma 2 dell'articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
    


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