Frontespizio Pareri Disegno di Conversione Modificazioni al decreto legge Decreto Legge Allegato

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PDL 5137-A

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5137-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
e, ad interim, ministro dell'economia e delle finanze
(BERLUSCONI)

Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica

Presentato il 12 luglio 2004

(Relatore: Giancarlo GIORGETTI)


NOTA:  La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), in data 21 luglio 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 5137 e rilevato che:

                esso reca un contenuto funzionalmente omogeneo, in quanto volto a realizzare un risanamento dei conti pubblici attraverso misure direttamente destinate al contenimento della spesa pubblica ed all'incremento delle entrate fiscali, nonché attraverso altre misure che, pur non esplicando immediati effetti correttivi, sono tuttavia strumentalmente rivolte al conseguimento dei risparmi di spesa previsti per le amministrazioni dello Stato e per le altre amministrazioni pubbliche, anche per quanto concerne alcuni specifici profili della finanza regionale;

                la tecnica della novellazione - all'articolo 1, comma 4, lett. a) e b); articolo 1, comma 13; articolo 2, comma 1, lett. a); articolo 2, comma 4, lett. b); articolo 2, comma 8; articolo 3, comma 2, lett. d); articolo 4, comma 1, lett. a); articolo 4, comma 2, lett. a) e b); articolo 5, comma 1, lett. a), b), c) e d); articolo 5, comma 2 - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

        alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 2, commi 1, lett. b), 3 e 5, - contenenti disposizioni che si applicano al periodo di imposta in corso - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire espressamente il loro carattere derogatorio rispetto alla previsione dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 212 del 2000, (cd. «statuto dei diritti del contribuente»), secondo cui le modifiche ai contributi periodici dovrebbero applicarsi solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della loro entrata in vigore; al riguardo, si richiama quanto stabilito dall'articolo

 

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1 della citata legge n. 212, secondo cui le disposizioni della medesima legge «possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali»;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 1, comma 5 - ove si introduce l'articolo 198-bis nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, volto a prevedere che la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisca la conclusione del predetto controllo anche alla Corte dei conti - dovrebbe valutarsi l'opportunità di sostituire l'espressione «conclusione del predetto controllo» con la più appropriata espressione «fornisca il referto»;

            all'articolo 4, comma 1, lettera b) - che introduce il nuovo comma 2-ter relativo agli immobili in uso governativo nell'articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di adottare, in luogo dell'espressione «immobili in uso governativo», una formulazione che tenga conto del fatto che i beni immobili in oggetto (da conferire o trasferire ai fondi comuni di investimento), non pertengono soltanto allo Stato, ma anche all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e agli enti pubblici non territoriali; al medesimo comma 2-ter, ultimo periodo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire il soggetto competente a definire la quota parte delle risorse derivanti da tale disposizione da attribuire al fondo di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 269 del 2003, e quello competente a provvedere a tale attribuzione.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 5137, di conversione in legge del decreto-legge, n. 168 del 2004, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica,

            rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono nel loro complesso riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, nonché nella materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» rimessa alla competenza legislativa concorrente Stato-regioni ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione,

 

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            rilevato che le disposizioni contenute nell'articolo 5 in materia di sanatoria edilizia danno attuazione ad una espressa richiesta della Corte costituzionale, che, nella sentenza n. 196 del 2004, ha affermato che «il necessario riconoscimento del ruolo legislativo delle regioni nella attuazione della legislazione sul condono edilizio straordinario esige, ai fini dell'operatività della normativa in esame, che il legislatore nazionale provveda alla rapida fissazione di un termine, che dovrà essere congruo perché le regioni e le province autonome possano determinare tutte le specificazioni cui sono chiamate dall'articolo 32 - quale risultante dalla presente sentenza - sulla base del dettato costituzionale e dei rispettivi statuti speciali» e che, per altro verso, le previsioni dell'articolo 5 rispondono soltanto ad alcuni dei profili (quelli di carattere temporale) rilevati dalla Corte;

            ritenuto pertanto auspicabile che un più articolato intervento del legislatore statale recepisca ed espliciti gli effetti additivi della sentenza della Corte - che legittimano un intervento del legislatore regionale più ampio rispetto a quanto previsto dalla lettera dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e successive modificazioni - così da meglio chiarire l'ambito rispettivo delle competenze normative di Stato e regioni in materia di condono edilizio;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            a) all'articolo 2, commi 3 e 5, che prevedono che le disposizioni recate, rispettivamente, dal comma 2 del medesimo articolo - che modifica i criteri di determinazione della base imponibile ai fini del calcolo dell'IRAP per le banche e altri enti e società finanziarie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - nonché dal comma 4 dello stesso articolo 2 - che elimina l'agevolazione fiscale prevista per le fondazioni bancarie dall'artico 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 - si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, valuti la Commissione l'opportunità di riformulare tali disposizioni, al fine di assicurarne la coerenza con i principi generali stabiliti in materia di statuto dei diritti del contribuente dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le cui disposizioni, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono princìpi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali, e in particolare con quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, che prevede che le disposizioni tributarie non debbono avere effetto retroattivo e, relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte debbono applicarsi soltanto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 5137, preso atto delle esigenze di ordine finanziario che rendono necessaria una manovra correttiva per la riduzione dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per il 2004,

            considerato che, pur riducendosi le disponibilità dei fondi speciali della legge finanziaria per il 2004, vengono fatti salvi gli stanziamenti relativi a provvedimenti già in discussione in Parlamento,

            auspicando che nella prossima manovra finanziaria, compatibilmente con le esigenze di bilancio, siano stanziate congrue risorse finanziarie per il settore giustizia,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 5137, recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica»;

            premesso che:

                il presente provvedimento, al fine di dare attuazione agli impegni assunti dall'Italia in sede Ecofin, realizza una manovra correttiva per l'anno 2004 pari a 5.502 milioni di euro, in termini di riduzione dell'indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche, e a 7.487 milioni di euro, in termini di saldo netto da finanziare;

                una parte cospicua della manovra è effettuata mediante riduzione proporzionale degli stanziamenti discrezionali dei ministeri relativi a consumi intermedi e a investimenti fissi lordi, ad eccezione di quelli aventi natura obbligatoria, o comunque destinati alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e a interventi di carattere sociale;

                la predetta riduzione penalizza fortemente il ministero della difesa rispetto agli altri dicasteri;

 

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                tale riduzione rischia di compromettere la funzionalità del citato ministero senza considerare gli effetti sul morale del personale che in esso opera;

                considerata pertanto la necessità di introdurre nel presente provvedimento adeguati e concreti correttivi che consentano di ridurre l'incidenza della manovra sul ministero della difesa mediante una ripartizione più equilibrata delle misure di contenimento della spesa tra i diversi ministeri ovvero attraverso una adeguata rimodulazione delle altre misure correttive previste dal provvedimento medesimo;

              preso atto della disponibilità del Governo ad introdurre i predetti correttivi nel corso dell'esame del provvedimento;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            sia prevista una ripartizione più equilibrata delle misure di contenimento della spesa tra i diversi ministeri ovvero una adeguata rimodulazione delle altre misure correttive previste dal provvedimento, in modo da ridurre l'incidenza della manovra sul ministero della difesa.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 5137, di conversione del decreto-legge n. 168 del 2004, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica;

            rilevato come il decreto-legge realizzi una manovra correttiva che consente, nonostante la perdurante incertezza sulle prospettive della congiuntura economica interna ed internazionale, di ridurre in modo consistente l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per l'anno 2004, mantenendo le grandezze di finanza pubblica entro i parametri fissati dall'Unione europea;

            evidenziato come le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), comma 2 e comma 5, in quanto si applicano al periodo di imposta in corso, deroghino alla previsione dell'articolo 3, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000), il quale stabilisce l'irretroattività delle disposizioni tributarie;

            rilevata la necessità che le riduzioni delle autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 1, siano modulate in termini tali da non pregiudicare la continuità delle attività produttive situate nelle zone

 

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più svantaggiate, con particolare riferimento a quelle ubicate nelle aree meridionali e nei comuni montani;

            sottolineata l'esigenza che le riduzioni di autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 6, indispensabili per conseguire gli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica posti a base dell'intervento legislativo, siano modulate in termini tali da non compromettere comunque la piena funzionalità delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle Agenzie fiscali, la cui efficienza costituisce un presupposto imprescindibile per garantire il mantenimento di adeguati livelli di gettito, ed alla Consob;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) in riferimento all'articolo 1, comma 11, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la riduzione, ivi prevista, delle spese per consumi intermedi da parte delle regioni a statuto ordinario, delle provincie e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia riferita alle spese correnti, limitatamente ai beni e servizi, al fine di garantire comunque a tali enti un residuo ambito di discrezionalità nell'effettuazione della riduzione medesima;

            b) con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), valuti la Commissione di merito l'opportunità di evitare di introdurre disparità nella determinazione della base imponibile ai fini IRAP per le banche e le assicurazioni, provvedendo pertanto ad apportare anche alla disciplina relativa alla determinazione del valore della produzione delle imprese di assicurazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997, modificazioni analoghe a quelle recate alla disciplina applicabile in materia alle banche, e contestualmente sopprimendo le disposizioni circa l'incremento, disposto dal comma 1 del medesimo articolo, dell'aliquota dell'imposta sulle riserve matematiche;

            c) in riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera b), capoverso comma 2-ter, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire l'espressione «uso governativo», la quale non appare del tutto perspicua, in considerazione del fatto che i beni immobili da conferire o trasferire ai fondi comuni di investimento immobiliare non appartengono soltanto allo Stato, ma anche all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e agli enti pubblici non territoriali;

            d) in riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera b), capoverso comma 2-ter, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare specificamente il soggetto cui spetterà provvedere ad attribuire parte delle risorse, derivanti dal conferimento o trasferimento degli immobili, al fondo per la copertura dei canoni di locazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 269 del 2003.

 

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PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C.  5137, di conversione del decreto-legge n. 168 del 2004, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 5137, recante «conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica»;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica (C. 5137),

            rilevato che il decreto-legge n. 168 del 2004 dispone determinate riduzioni di stanziamenti del bilancio dello Stato e dei trasferimenti correnti a talune imprese, incidendo in tal modo anche su importantissimi settori ed organismi che rientrano nell'ambito delle materie di competenza della IX Commissione,

 

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            sottolineato inoltre che la previsione di cui al comma 11 dell'articolo 1 rischia di penalizzare fortemente i bilanci degli enti locali, con un conseguente impatto negativo anche sui servizi erogati ai cittadini, con particolare riferimento a quelli relativi al sistema dei trasporti,

            tenuto tuttavia conto che le misure correttive introdotte con il decreto-legge n. 168 del 2004 si inseriscono nell'ambito di un complessivo intervento che si rende necessario per l'economia del paese e per il rispetto degli obblighi assunti in sede comunitaria,

            evidenziata peraltro la necessità di portare avanti comunque con forza una politica di promozione e sviluppo del trasporto combinato, nonostante le misure correttive disposte dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 168 del 2004,

            rilevato che tra le riduzioni dei trasferimenti correnti alle imprese previste al comma 6 dell'articolo 1 si fa riferimento alle somme da assegnare a Poste italiane ed a Ferrovie dello Stato per un importo complessivo pari a 150 milioni di euro e che vi è pertanto la necessità di valutare attentamente tali previsioni in relazione agli obblighi previsti nei contratti di programma sottoscritti con gli enti stessi,

            considerato infatti che, per quanto riguarda Ferrovie dello Stato Spa, la riduzione dei trasferimenti sembra riguardare le somme corrisposte in relazione agli obblighi di esercizio dell'infrastruttura e l'obbligo di servizio pubblico via mare tra terminali ferroviari, mentre in merito al contratto di programma tra Poste Italiane Spa e Ministero delle comunicazioni per gli anni 2003-2005, occorre fare riferimento a quanto previsto in particolare dagli articoli 8 (rimborso dell'onere di servizio universale sulla base di specifici parametri) e 13 (rimessione di eventuali controversie ad un collegio arbitrale),

        esprime:

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            si segnala l'esigenza di assicurare che le previsioni relative alle riduzioni dei trasferimenti correnti alle società Ferrovie dello Stato e Poste Italiane, previste al comma 6 dell'articolo 1, siano in linea rispetto agli obblighi stabiliti nei contratti di programma sottoscritti con gli enti stessi.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 168 del 2004 recante «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica» (C. 5137 Governo),

 

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            considerata l'esigenza di adottare interventi correttivi dell'andamento della finanza pubblica;

            rilevata peraltro la necessità di evitare che tali interventi determinino effetti negativi in termini di competitività del sistema produttivo nazionale;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento all'articolo 1, comma 13, appare opportuno aggiungere dopo le parole: «per la realizzazione di investimenti» le seguenti: «e forniture di interesse nazionale» al fine di consentire la promozione di peculiari programmi industriali essenziali per la difesa e sicurezza del Paese;

            b) in relazione alle disposizioni concernenti gli acquisti da parte delle amministrazioni pubbliche, appare opportuno che, ferma restando l'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel quadro di principi e criteri di ordine generale, e tenendo conto del grado di rispetto del patto di stabilità, sia lasciato un adeguato margine di autonomia agli enti locali nell'espletamento degli acquisti di beni e servizi, da realizzare anche attraverso strumenti telematici;

            c) appare opportuno che le disposizioni volte al contenimento della spesa pubblica non penalizzino il settore turistico, ed in particolare l'Enit, in relazione al ruolo che tale ente può avere per la piena promozione delle potenzialità del settore, anche a livello internazionale;

            d) in relazione alle disposizioni in materia di finanza regionale, appare opportuno non incidere sulle spese di investimento già autorizzate, le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali vigenti.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

          esaminato il disegno di legge C. 5137 recante conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

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PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 5137, «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica»;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 5137 Governo, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 168 del 2004 riguardante «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica»;

            premesso che le risorse attualmente disponibili per il funzionamento del Fondo di solidarietà nazionale per i danni derivanti da calamità naturali non risultano adeguate alle effettive necessità, come più volte rilevato dalla Commissione;

            rilevato che la riduzione delle risorse di tale fondo, nella misura del 50 per cento, prevista dal provvedimento in esame, creerebbe ulteriori difficoltà, rendendo impossibile far fronte a gran parte delle richieste di intervento a carico del fondo medesimo,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            alla tabella 1 allegata al provvedimento, in relazione agli stanziamenti di spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, sia soppressa la voce relativa alla riduzione di 50 milioni di euro delle risorse per il Fondo di solidarietà nazionale (UPB 3.2.3.3, CAP 7439).

 

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PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 5137 Governo;

            rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

            apprezzato, in particolare, che il provvedimento in esame è coerente con il quadro di riferimento finanziario dell'Unione europea, come emerso anche dalla decisione del Consiglio dell'ECOFIN del 5 luglio 2004 - che ne ha preceduto l'adozione - che ha deciso all'unanimità di non procedere alla votazione della raccomandazione di allarme preventivo nei confronti dell'Italia presentata dalla Commissione il 28 aprile 2004;

            evidenziata in ogni caso la necessità di proseguire nella politica di riduzione del debito pubblico, pur attraverso l'adozione di politiche di sviluppo compatibili con i parametri del rapporto debito pubblico/PIL e deficit/PIL fissati a livello comunitario;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione
Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.

Art. 1.
Art. 1.
      1. È convertito in legge il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.

      1. Il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        All'articolo 1:

            al comma 4, al capoverso «3», è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti»;

            al comma 11, le parole: «spesa per consumi intermedi» sono sostituite dalle seguenti: «spesa per l'acquisto di beni e servizi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato, nell'anno 2003 e fino al 30 giugno 2004, gli obiettivi previsti relativamente al Patto di stabilità interno, la riduzione del 10 per cento non si applica con riferimento alle spese che siano già state impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

            al comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire il contenimento dei costi e la tempestiva attivazione delle procedure di razionalizzazione della spesa pubblica connessi allo svolgimento dell'attività di formazione di cui al presente comma, ai fini dell'inquadramento economico dei docenti del ruolo previsto dall'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, nominati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga all'articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 301 del 2000, non si tiene conto degli emolumenti accessori in godimento per incarichi o attività svolte al momento dell'inquadramento per opzione».

        All'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «pari allo 0,25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari allo 0,30 per cento» e le parole: «e l'eccedenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi» sono soppresse.

        All'articolo 5:

            al comma 1:

                all'alinea, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Il termine indicato nel primo periodo si applica anche alle leggi regionali di cui al comma 33 del citato articolo 32 del decreto- legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.

 

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Decorso tale termine la normativa applicabile è quella contenuta nel citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003»;

            alla lettera a), numero 1), le parole: «entro il 10 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: « tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004»;

            alla lettera c), le parole: «entro il 10 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: « tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004»;

            dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

        «2-bis. Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate fino alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2004 restano salve a tutti gli effetti, salva diversa statuizione delle leggi regionali di cui al comma 26 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Restano, comunque, salvi gli effetti penali.
        2-ter. Per le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano salvi i soli effetti penali, salva diversa statuizione, più favorevole, delle predette leggi regionali.
        2-quater. Le somme versate dai richiedenti la definizione di illeciti edilizi a titolo di terza rata dell'oblazione devono essere riversate in tesoreria dagli intermediari della riscossione entro il 31 dicembre 2004.
      2-quinquies. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, e all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni, è differito al 30 ottobre 2004».

        Alla Tabella n.1:

            nella parte relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, sono soppresse le seguenti voci:

            «Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca: (4.2.3.21-Regioni a statuto ordinario - cap. 7561);

            Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (4.2.3.21-Regioni a statuto ordinario - cap. 7562)»;

            nel totale delle autorizzazioni di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze la cifra: «892,30» è sostituita dalla seguente: «889,30»;

            nel totale del Ministero dell'economia e delle finanze la cifra: «1.205,00» è sostituita dalla seguente: «1.202,00»;

 

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            nella parte relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono soppresse le seguenti voci:

            «Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca: (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8971);

            Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8968)»;

            nel totale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la cifra: «34,01» è sostituita dalla seguente: «30,58»;

            nella parte relativa al Ministero dell'interno, è soppressa la seguente voce:

            «Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca: (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - cap. 7254)»;

            nel totale del Ministero dell'interno la cifra: «53,10» è sostituita dalla seguente: «50,82»;

            nella parte relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, è soppressa la seguente voce:

            «Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (2.2.3.10 - Parchi nazionali e aree protette - cap. 7227; 2.2.3.13 - Mezzi navali ed aerei - cap. 7351; 3.2.3.5 - Interventi per Venezia - capp. 7675; 7676; 6.2.3.2 - Difesa del suolo - cap. 8531)»;

            nel totale delle autorizzazioni di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la cifra: «274,23» è sostituita dalla seguente: «252,99»;

            nel totale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la cifra: «289,07» è sostituita dalla seguente: «267,84»;

            nella parte relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è soppressa la seguente voce:

            «Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (2.2.3.5 - Opere varie - cap. 7162; 3.2.3.9 - Opere varie - cap. 7512; 4.2.3.15 - Opere varie - cap. 7980; 5.2.3.14 - Opere varie - cap. 8220)»;

            nel totale delle autorizzazioni di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la cifra: «91,20» è sostituita dalla seguente: «3,15»;

            nel totale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la cifra: «235,48» è sostituita dalla seguente: «147,43»;

            nella parte relativa al Ministero delle comunicazioni:

        alla voce: «Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000): art. 27, comma 10 e successive modificazioni ed integrazioni; (4.1.2.5 - Radiodiffusione televisiva locale - cap. 3121)», la cifra: «37,17» è sostituita dalla seguente: «18,59»;

 

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            nel totale delle autorizzazioni di spesa del Ministero delle comunicazioni la cifra: «37,17» è sostituita dalla seguente: «18,59»;

            nel totale del Ministero delle comunicazioni la cifra: «45,57» è sostituita dalla seguente: «26,99»;

            nella parte relativa al Ministero per i beni e le attività culturali:

            è inserita la seguente voce:

            «Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (8.2.3.2. - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 8642): 18,59»;

             è soppressa la seguente voce:

            «Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca; (2.2.3.2 - Impianti sportivi - cap. 7155; 2.2.3.3. - Patrimonio culturale non statale - cap. 7300; 3.2.3.3 - Patrimonio librario statale - cap. 7466; 3.2.3.7 - Patrimonio librario non statale - cap. 7595; 4.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale - cap. 7832; 5.2.3.2 - Informatica di servizio - cap. 8082; 6.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale - capp. 8319; 8326; 8327; 8328; 8329; 6.2.3.4 - Patrimonio culturale statale - cap. 8339; 8.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8668; 9.2.3.2 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8786; 10.2.3.6 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8960)»;

            nel totale delle autorizzazioni di spesa del Ministero per i beni e le attività culturali la cifra: «111,07» è sostituita dalla seguente: «112,58»;

            nel totale del Ministero per i beni e le attività culturali la cifra: «134,57» è sostituita dalla seguente: «136,08»;

             nella parte relativa al Ministero della salute, è soppressa la seguente voce:

            «Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (4.2.3.4 - Prevenzione del randagismo - cap. 7330)»;

          nel totale delle autorizzazioni di spesa del Ministero della salute la cifra: «23,65» è sostituita dalla seguente: «20,65»;

            nel totale del Ministero della salute la cifra: «31,54» è sostituita dalla seguente: «28,54»;

            nel totale generale delle autorizzazioni di spesa la cifra: «1.632,68» è sostituita dalla seguente: «1.494,63», e nel totale generale delle riduzioni di spesa la cifra: «4.262,87» è sostituita dalla seguente: «4.124,82».


 

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Decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 122/L alla
Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 2004.

Testo del decreto-legge

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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione
Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi correttivi dell'andamento della finanza pubblica, al fine di conseguire un immediato contenimento delle spese, in attuazione dell'impegno assunto dal Governo in sede ECOFIN, nonché di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004 in materia edilizia;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2004;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dell'economia e delle finanze;

emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Interventi correttivi di finanza pubblica).
Articolo 1.
(Interventi correttivi di finanza pubblica).

        1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2004. A tale fine sono ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate con delibera CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell' 8 luglio 2003, al finanziamento degli interventi per l'attribuzione di un ulteriore contributo per le assunzioni effettuate negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

        1. Identico.


        2. Gli importi disponibili derivanti dalle revoche degli incentivi alle imprese, nonché dei finanziamenti relativi agli strumenti della programmazione negoziata, già disposte e da disporre per gli anni 2003 e 2004, sono utilizzati per il finanziamento delle iniziative in corso e per quelle derivanti dai nuovi bandi da effettuarsi con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,
        2. Identico.

Pag. 20-21
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché per quelle relative agli strumenti della programmazione negoziata. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa destinata al finanziamento degli incentivi, di cui al citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, è ridotta di 750 milioni di euro per l'anno 2004 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziata dalla tabella D della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per la parte relativa agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente ai contratti d'area e ai contratti di programma, è ridotta di 250 milioni di euro per l'anno 2004. Le predette somme sono prelevate dalla contabilità speciale n. 1726 intestata al Fondo innovazione tecnologica per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato. Per l'anno 2004 le erogazioni alle imprese per contributi a fondo perduto relative all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla legge 1o marzo 1986, n. 64, e alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, non possono superare l'importo complessivo di euro 1.700 milioni; ai fini del relativo monitoraggio il Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i pagamenti effettuati.
        3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, come rideterminata ai sensi delle tabelle D ed F della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2004.        3. Identico.
        4. All'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:        4. Identico.

            a) nella rubrica sono soppresse le parole: «che abbiano rilevanza nazionale»;

            a) identica;

            b) al comma 1 sono soppresse le parole: «a rilevanza nazionale»;

            b) identica;

            c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

            c) identico:

        «3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.

        «3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al


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 presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a mille abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a cinquemila abitanti.
        3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3».        3-bis. Identico».

        5. Dopo l' articolo 198 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

        5. Identico.

        «Art. 198-bis. -(Comunicazione del referto). - 1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti».

        6. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sono disposte le riduzioni di autorizzazioni di spesa e di spese discrezionali di cui alla allegata Tabella n. 1, per gli importi ivi distintamente indicati. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, resta comunque ferma la possibilità di disporre variazioni compensative ai sensi della vigente normativa e, in particolare, dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche, dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modifiche, e dell'articolo 18, commi 10, 11 e 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 351.

        6. Identico.

        7. I residui di stanziamento delle spese in conto capitale del bilancio dello Stato, accertati alla data del 31 dicembre 2003, con esclusione delle spese relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'interno, alle aree sottoutilizzate, alla cooperazione allo sviluppo, alle calamità naturali, ad accordi internazionali, al federalismo amministrativo, all'informatica e al Fondo per l'occupazione, sono ridotti del 50 per cento.        7. Identico.
        8. Per l'anno 2004 gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai princìpi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria in misura non inferiore al 30 per cento rispetto alle previsioni iniziali. Gli importi derivanti da tali riduzioni sono resi indisponibili previo         8. Identico.

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accantonamento in apposito fondo, fino a diversa determinazione da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La riduzione non si applica, comunque, alle spese dipendenti dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente.
        9. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escluse le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio 2001 e 2002, ridotta del 15 per cento. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso va preventivamente comunicato agli organi di controllo ed agli organi di revisione di ciascun ente. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle società di capitali a totale partecipazione pubblica, adottano le opportune direttive per conformarsi ai principi di cui al presente comma. Le predette direttive sono comunicate in via preventiva alla Corte dei conti. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli organismi collegiali previsti per legge o per regolamento, ovvero dichiarati comunque indispensabili ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.        9. Identico.
        10. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per missioni all'estero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 15 per cento. Gli atti e i contratti posti in essere, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Gli organi di controllo e gli organi di revisione di ciascun ente vigilano sulla corretta applicazione del presente comma. Il limite di spesa stabilito dal presente articolo può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente.        10. Identico.
        11. In coerenza con le riduzioni di spesa per consumi intermedi previste dal presente articolo, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza         11. In coerenza con le riduzioni di spesa per l'acquisto di beni e servizi previste dal presente articolo, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza

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pubblica per il triennio 2004-2006 assicurando che la spesa per consumi intermedi, esclusa quella dipendente dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente, sostenuta nell'anno 2004 non sia superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 10 per cento. Tale riduzione si applica anche alla spesa per missioni all'estero e per il funzionamento di uffici all'estero, nonché alle spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni ed alla spesa per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, inclusi quelli ad alto contenuto di professionalità conferiti ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo del comma 9, nonché il secondo, il terzo ed il quarto periodo del comma 10. pubblica per il triennio 2004-2006 assicurando che la spesa per consumi intermedi, esclusa quella dipendente dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente, sostenuta nell'anno 2004 non sia superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 10 per cento. Tale riduzione si applica anche alla spesa per missioni all'estero e per il funzionamento di uffici all'estero, nonché alle spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni ed alla spesa per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, inclusi quelli ad alto contenuto di professionalità conferiti ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo del comma 9, nonché il secondo, il terzo ed il quarto periodo del comma 10. Per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato, nell'anno 2003 e fino al 30 giugno 2004, gli obiettivi previsti relativamente al Patto di stabilità interno, la riduzione del 10 per cento non si applica con riferimento alle spese che siano già state impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
        12. Al fine di potenziare l'attività di formazione dei pubblici dipendenti, razionalizzandone i relativi costi, la Scuola superiore della pubblica amministrazione e le altre Scuole superiori pubbliche di formazione svolgono prioritariamente la loro attività a favore dei predetti dipendenti. Le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni e degli enti locali, per l'espletamento dell'attività di formazione utilizzano prioritariamente le predette Scuole ed il Formez; soltanto nel caso di documentata impossibilità di fare ricorso alle stesse, possono affidare all'esterno, in tutto o in parte, l'organizzazione e lo svolgimento di tale attività, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti di servizi e, comunque, previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica ed a condizione che il prezzo dell'affidamento sia inferiore a quello praticato dalle Scuole anzidette. Resta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di formazione del personale della scuola.        12. Al fine di potenziare l'attività di formazione dei pubblici dipendenti, razionalizzandone i relativi costi, la Scuola superiore della pubblica amministrazione e le altre Scuole superiori pubbliche di formazione svolgono prioritariamente la loro attività a favore dei predetti dipendenti. Le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni e degli enti locali, per l'espletamento dell'attività di formazione utilizzano prioritariamente le predette Scuole ed il Formez; soltanto nel caso di documentata impossibilità di fare ricorso alle stesse, possono affidare all'esterno, in tutto o in parte, l'organizzazione e lo svolgimento di tale attività, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti di servizi e, comunque, previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica ed a condizione che il prezzo dell'affidamento sia inferiore a quello praticato dalle Scuole anzidette. Resta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di formazione del personale della scuola. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la tempestiva attivazione delle procedure di razionalizzazione della spesa pubblica connessi allo svolgimento dell'attività di formazione di cui al presente comma, ai fini dell'inquadramento economico dei docenti del ruolo previsto dall'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, nominati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga all'articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 301 del 2000, non si tiene conto degli emolumenti accessori in godimento per incarichi o attività svolte al momento dell'inquadramento per opzione.
        13. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «sono da intendere», sono inserite le seguenti: «come contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero».         13. Identico.

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Articolo 2.
(Disposizioni in materia fiscale).
Articolo 2.
(Disposizioni in materia fiscale).
        1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:         1. Identico.
            a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; a decorrere dall'anno 2007, se l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno è inferiore all'imposta versata ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma 2-bis per il quinto anno precedente, la differenza può essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»;

            a) identica;

            b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2004, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,30 per cento; per il medesimo periodo d'imposta il versamento è effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2004, in misura pari allo 0,25 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 12 luglio 2004 e l'eccedenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi».

            b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2004, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,30 per cento; per il medesimo periodo d'imposta il versamento è effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2004, in misura pari allo 0,30 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 12 luglio 2004».

        2. All'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

        2. Identico.

            a) al comma 1, le lettere e) ed n) sono abrogate;

            b) al comma 2, le parole: «i proventi di cui alle lettere e) e n), d) e i) e b) del comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «i proventi di cui alle lettere d) e i) e b) del comma 1».

        3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; per il medesimo periodo d'imposta l'acconto dovuto è calcolato applicando le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificate dal comma 2. Se il termine per il versamento del primo ovvero del secondo acconto è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, il conguaglio è effettuato in occasione, rispettivamente, del versamento della seconda rata ovvero del saldo.

        3. Identico.

Pag. 30-31
        4. All'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:        4. Identico.

            a) il comma 2 è abrogato;

            b) al comma 5 le parole: «La disciplina prevista dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «La disciplina prevista dal comma 1».

        5. Le disposizioni del comma 4 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, determinano l'acconto dell'IRES dovuto per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto applicando l'aliquota del 25 per cento. Se il termine per il versamento del primo ovvero del secondo acconto è scaduto alla data predetta, il conguaglio è effettuato in occasione, rispettivamente, del versamento della seconda rata ovvero del saldo.

        5. Identico.
        6. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, è sostituito dal seguente:        6. Identico.

        «Per le sigarette le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni sei mesi, secondo i dati rilevati al 1o gennaio e al 1o luglio di ogni anno».

        7. Per l'anno 2004 le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette sono rideterminate con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta in base ai dati rilevati al 1o luglio.

        7. Identico.
        8. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, sono soppresse le parole: «al 31 dicembre 2004 e del novantotto per cento successivamente».        8. Identico.
Articolo 3.
(Disposizioni in materia di finanza regionale).
Articolo 3.
(Disposizioni in materia di finanza regionale).

        1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 21, sono inseriti i seguenti:

        Identico.

        «21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati entro i seguenti limiti:

            a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni


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giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all'indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004;

            b) impegni assunti nel corso dell'anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata successivamente.

        21-ter. L'istituto finanziatore può concedere i finanziamenti destinati ai contributi agli investimenti a privati soltanto se compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis; a tale fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale».

        2. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2004 le predette aliquote e compartecipazioni

sono rideterminate, entro l'11 agosto 2004, sulla base dei dati consuntivi del penultimo anno precedente; per l'anno 2003 restano determinate nelle misure definite alla predetta data»;

            b) all'articolo 5, il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Alla determinazione delle aliquote e compartecipazione per l'anno 2005 si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2004 sulla base dei dati consuntivi dell'anno 2003. Entro il 31 luglio 2005 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l'anno 2004, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere»;

            c) all'articolo 6, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Nella determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 per l'anno 2005 si tiene conto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 destinate ad assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario»;

            d) all'articolo 13, commi 3 e 4, le parole: «triennio 2001-2003» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2001-2004».

        3. Le operazioni di conferimento del patrimonio disponibile delle regioni e delle province autonome a favore di enti o società possedute,


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anche indirettamente, dalle regioni e province autonome medesime per almeno il 51 per cento sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.
Articolo 4.
(Misure per agevolare la costituzione di fondi d'investimento immobiliare con apporto di beni pubblici).
Articolo 4.
(Misure per agevolare la costituzione di fondi d'investimento immobiliare con apporto di beni pubblici).

        1. All'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

        Identico.

            a) al comma 1, dopo la parola: «conferendo», sono inserite le seguenti: «o trasferendo»;

            b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

        «2-bis. I crediti per finanziamenti o rifinanziamenti concessi ai fondi di cui al comma 1 godono di privilegio speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al fondo e sono preferiti ad ogni altro credito anche ipotecario acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni e gli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili conferiti o trasferiti al fondo siano destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti e rifinanziamenti e siano indisponibili fino al completo soddisfacimento degli stessi.

        2-ter. Gli immobili in uso governativo, conferiti o trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato. I contratti di locazione possono prevedere la rinuncia al diritto di cui all'ultimo comma dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il fondo previsto dal comma 1, quinto periodo, dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può essere incrementato anche con quota parte delle entrate derivanti dal presente articolo.
        2-quater. Si applicano il comma 1, quinto e nono periodo, ed il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
        2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1, nonché quelle relative a strumenti finanziari derivati, e tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità inerenti ai predetti apporti, trasferimenti e finanziamenti, alla loro esecuzione,

Pag. 36-37
modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi incluse le cessioni di credito stipulate in relazione a tali operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti e dei contratti ad esse relativi, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto».

        2. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nel secondo periodo, dopo la parola : «adibiti» sono inserite le seguenti: «o comunque destinati»;

            b) nel quinto periodo sono soppresse le parole: «da ripartire»;

            c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli immobili ceduti ai sensi del presente comma si applicano l'ultimo periodo dell'articolo

2, comma 6, e l'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410».
Articolo 5.
(Esecuzione di sentenza della Corte Costituzionale in materia di definizione di illeciti edilizi).
Articolo 5.
(Esecuzione di sentenza della Corte Costituzionale in materia di definizione di illeciti edilizi).

        1. In esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004, la legge regionale prevista dal comma 26 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, e successive modificazioni, può essere emanata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Conseguentemente, al medesimo articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:

        1. In esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004, la legge regionale prevista dal comma 26 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, e successive modificazioni, può essere emanata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il termine indicato nel primo periodo si applica anche alle leggi regionali di cui al comma 33 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Decorso tale termine la normativa applicabile è quella contenuta nel citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Conseguentemente, al medesimo articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 15:

            a) identico;

                1) al primo periodo, le parole: «entro il 31 luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 10 dicembre 2004»;

                1) al primo periodo, le parole: «entro il 31 luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004»;


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                2) al secondo periodo, le parole: «30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2005»;                2) identico;

            b) al comma 16, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2005»;

            b) identica;

            c) al comma 32 le parole: «entro il 31 luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 10 dicembre 2004»;

            c) al comma 32 le parole: «entro il 31 luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004»;

            d) al comma 37, primo periodo, le parole: «entro il 30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2005».

            d) identica.

        2. Nell' Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «30 settembre 2004» e «30 novembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004»; le parole: «30 settembre 2004», indicate dopo le parole : «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti:«30 giugno 2005».

         2-bis. Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate fino alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2004 restano salve a tutti gli effetti, salva diversa statuizione delle leggi regionali di cui al comma 26 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Restano, comunque, salvi gli effetti penali.
         2-ter. Per le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano salvi i soli effetti penali, salva diversa statuizione, più favorevole, delle predette leggi regionali.
         2-quater. Le somme versate dai richiedenti la definizione di illeciti edilizi a titolo di terza rata dell'oblazione devono essere riversate in tesoreria dagli intermediari della riscossione entro il 31 dicembre 2004.
         2-quinquies. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, e all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni, è differito al 30 ottobre 2004.

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Articolo 6.
(Entrata in vigore).
        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 12 luglio 2004.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.

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Pag. 42-43


Tabella n. 1
(prevista dall'art. 1, comma 6)

RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA
E DI SPESE DISCREZIONALI

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2004
(milioni di euro)
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2004
(milioni di euro)
1.  MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE   1.  MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
1.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA   1.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA  
Legge n.195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura (3.1.5.19 - Consiglio Superiore della Magistratura - cap.  2195) TAB C 1,09 Identica.  
Legge n. 17 del 1973: Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (3.1.5.18 - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - cap. 2192) TAB C 0,15 Identica.  
Decreto-legge n. 95 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560) TAB C 1,11 Identica.  
Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (12.1.2.15 - Scuola superiore della pubblica amministrazione - cap. 5217) TAB C 0,40 Identica.  
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:
- Art. 9, comma 1-ter: Fondo di riserva Tabella C (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003)
180,00 Identica.  

 

Pag. 44-45

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):
- Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680) TAB C
5,97 Identica.  
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (3.2.4.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - cap. 7415) 10,00Identica.  
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):
-  Art. 18, commi 8 e 9: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005)
12,91 Identica.  
Legge n. 183 del 1989:
- Art. 12: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003)
79,11 Identica.  
Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:
- Art. 4: Istituzione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707) TAB C
0,47 Identica.  
Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti:
- Art. 4: Autonomia finanziaria Corte dei conti (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160) TAB C
8,95 Identica.  
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici:
- Art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702) TAB C
0,75 Identica.  

 

Pag. 46-47

Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane:
- Art. 2, comma 1: (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003)
30,74 Identica.  
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1613) TAB C
0,09 Identica.  
Legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1984:
- Art. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005)
90,99 Identica.  
Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del Garante per la tutela della privacy - cap. 1733) TAB C 0,40 Identica.  
Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato:
- Art. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1321) TAB C
0,41 Identica.  
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575) TAB C 0,91 Identica.  

 

Pag. 48-49

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:
-  Art. 12, comma 2: (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005)
12,91 Identica.  
Legge n. 449 del 1997: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica:
-  Art. 53, comma 13: Ente Poste Italiane, personale comandato (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3030)
1,25 Identica.  
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea:
- Art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 1723) TAB C
0,18 Identica.  
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525) TAB C 10,02 Identica.  
Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e finanze - cap. 3935) TAB C 0,71 Identica.  
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
- Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - cap. 3890) TAB C
80,62 Identica.  
- Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - cap. 3901) TAB C 4,68    
- Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.10 - Agenzia del territorio - cap. 3911) TAB C 13,94    
- Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane - cap. 3920) TAB C 11,30    

 

Pag. 50-51

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115) TAB C 12,62 Identica.  
Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa:
- Art. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali - cap. 2170) TAB C
6,27 Identica.  
Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (4.1.2.14 - Interventi diversi - cap. 2820) TAB C 0,41 Identica.  
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):
- Art. 121, comma 2: (3.2.3.12 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7100)
4,53 Identica.  
- Art. 145, comma 10: Fondo monitoraggio investimenti pubblici (5.1.2.2 - Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici - cap. 3415) 10,33    
Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:
- Art. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 5223) TAB C
0,16 Identica.  
Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - cap. 7561) 0,50 Soppressa.  
Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - cap. 7562) 2,50 Soppressa.  

 

Pag. 52-53

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):
- Art. 4, comma 215: Fondo nautica da diporto (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1599)
0,50 Identica.  
- Art. 4, comma 242: Piccole e medie imprese commerciali (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - cap. 7559) 5,00    
- Art. 4, comma 242: Fondo di solidarietà nazionale (3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411) 50,00    
- Art. 4, comma 240: Fondi speciali - Tabelle A e B (4.1.5.9 - Fondo speciale - cap 6856; 4.2.10.1 - Fondo speciale - cap. 9001) 239,42    

 

Pag. 54-55

TABELLA A 96,44 TABELLA A  
Ministero dell'economia e delle finanze - Identica.  
Ministero delle attività produttive 0,35    
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 0,55    
Ministero della giustizia 16,52    
Ministero degli affari esteri 31,05    
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 0,50    
Ministero dell'interno 8,73    
Ministero dell'ambiente -    
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 0,20    
Ministero delle comunicazioni 2,00    
Ministero della difesa -    
Ministero delle politiche agricole e forestali -    
Ministero per i beni e le attività culturali 0,30    
Ministero della salute 36,24    
TABELLA B 142,98 TABELLA B  
Ministero dell'economia e delle finanze 126,49 Identica.  
Ministero delle attività produttive 5,00    
Ministero del lavoro e delle politiche sociali -    
Ministero della giustizia -    
Ministero degli affari esteri -    
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca -    
Ministero dell'interno -    
Ministero dell'ambiente -    
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4,81    
Ministero delle comunicazioni -    
Ministero della difesa -    

 

Pag. 56-57

Ministero delle politiche agricole e forestali         
Ministero per i beni e le attività culturali 6,68    
Ministero della salute -    
TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 892,30 TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 889,30

 

Pag. 58-59

1.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA 312,69 1.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA  
- CONSUMI INTERMEDI (1) 126,52 Identico.  
- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 36,17    
- TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - Accordi di programma:      
- 3.1.2.4. - Poste Italiane - cap. 1502 75,00    
- 3.1.2.28. - Ferrovie dello Stato - cap. 1541 75,00    
TOTALE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 1.205,00 TOTALE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 1.202,00

        (1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
        (2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

 

Pag. 60-61

2. MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE   2. MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
2.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA   Identico.  
Legge n. 292 del 1990: ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo ( 3.1.2.2 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 2270) TAB C 1,01    
Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280) TAB C
1,40    
Legge n. 135 del 2001: Riforma della legislazione nazionale del turismo:
- Art. 12, comma 1: (3.2.3.5 - Strutture turistiche e ricettive - cap. 7359)
37,50    
TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 39,91    
2.2  STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA 6,53    
- CONSUMI INTERMEDI (1) 4,57    
- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 1,96    
TOTALE MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 46,44    

        (1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
        (2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

 

Pag. 62-63

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI   MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
3.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA   Identico.  
Legge n. 335 del 1995: riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:
- Art. 13: vigilanza sui fondi pensione (3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 1990) TAB C
0,09    
Legge n. 448 del 1998: misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:      
- Art. 80, comma 4: formazione professionale (2.1.2.5 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1395) TAB C 0,09    
TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 0,18    
3.2  STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA 13,58    
- CONSUMI INTERMEDI (1) 8,64    
- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 4,94    
TOTALE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 13,76    

        (1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
        (2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

 

Pag. 64-65

4. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   4. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
4.2  STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA 155,06 Identico.  
- CONSUMI INTERMEDI (1)

126,17

   
- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2)

28,89

   
TOTALE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

155,06

   

        (1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
        (2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

 

Pag. 66-67

5. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI   5. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
5.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA   Identico.  
Legge n. 794 del 1966: ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano, firmata a Roma il 1o giugno. 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4131) TAB C 0,10    
Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967: associazioni ed enti che operano per l'assistenza delle collettività italiane all'estero (11.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3105) TAB C 0,11    
Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
-Art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1163) TAB C
0,29    
Legge n. 286 del 2003: Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero:
- Art. 3 (11.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3103)
1,14    
- Art. 6, comma 4: Comitato dei presidenti (11.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3106) 0,11    
TOTALI AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1,75    
5.2  STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA 47,29    
- CONSUMI INTERMEDI (1) 43,59    
- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 3,71    
TOTALE MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 49,05    

        (1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
        (2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

 

Pag. 68-69

6.  MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA   6.  MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
6.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA      
Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca:
(25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8971)
0,93 Soppressa.  
Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche:
(25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8968)
2,50 Soppressa.  
TOTALI AUTORIZZAZIONI DI SPESA 3,43    
6.2  STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA 30,58 6.2  STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA  
- CONSUMI INTERMEDI (1) 29,86 Identico.  
- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 0,73    
TOTALE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 34,01 TOTALE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 30,58

        (1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
        (2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

 

Pag. 70-71

7. MINISTERO DELL'INTERNO   7. MINISTERO DELL'INTERNO  
7.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA      
Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca:
(2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - cap. 7254)
2,28 Soppressa.  
TOTALI AUTORIZZAZIONI DI SPESA 2,28    
7.2  STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA 50,82 7.2  STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA  
- CONSUMI INTERMEDI (1) 37,95 Identico.  
- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 12,88    
TOTALE MINISTERO DELL'INTERNO 53,10 TOTALE MINISTERO DELL'INTERNO 50,82

        1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
        (2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

 

Pag. 72-73

8.  MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO   8.  MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
8.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA   8.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA  
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare:
(2.1.2.5 - Difesa del mare - capp. 1644, 1646 ) TAB C
1,91 Identica.  
Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1551) TAB C
2,35 Identica.  
Decreto legislativo n. 112 del 1998: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali:
- Art. 10: Regioni a statuto speciale (1.2.3.1 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082)
25,80 Identica.  
- Art. 10: Regioni a statuto speciale (6.2.3.2 - Difesa del suolo - cap. 8531) 13,74    
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59:
- Art. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (7.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 3621; 7.2.3.2 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 8831) TAB C
3,73 Identica.  
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):
- Art. 46: Fondo investimenti (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti tutela del suolo e difesa ambientale - cap. 7090)
192,98 Identica.  

 

Pag. 74-75

Legge n. 120 del 2002: Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici:
- Art. 2, comma 3: Programmi pilota (4.2.3.15 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7923)
12,50 Identica.  
Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche:
(2.2.3.10 - Parchi nazionali e aree protette - cap. 7227; 2.2.3.13 - Mezzi navali ed aerei - cap. 7351; 3.2.3.5 - Interventi per Venezia - capp. 7675, 7676; 6.2.3.2 - Difesa del suolo - cap. 8531)
21,24 Soppressa.  
TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 274,23 TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 252,99
8.2  STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA 14,85 8.2  STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA  
- CONSUMI INTERMEDI (1) 13,91 Identico.  
- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 0,94    
TOTALE MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 289,07 TOTALE MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 267,84

        (1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
        (2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

 

Pag. 76-77

9.  MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI   9.  MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
9.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA   9.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA  
Legge n. 267 del 1991: attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia dl credito peschereccio, nonché di riconversione delle unita' adibite alla pesca con reti da posta derivante:
- Art. 1, comma 1: attuazione del piano nazionale della pesca marittima (6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2719) TAB C
0,60 Identica.  
Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2032) TAB C
0,02 Identica.  
Decreto legislativo n. 250 del 1997: istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC):
- Art. 7: (4.1.2.13 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 2161) TAB C
2,54 Identica.  
Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche:
(2.2.3.5 - Opere varie - cap. 7162; 3.2.3.9 - Opere varie - cap. 7512; 4.2.3.15 - Opere varie - cap. 7980; 5.2.3.14 - Opere varie - cap. 8220)
88,05 Soppressa.  
TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 91,20 TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 3,15
9.2  STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA 144,28 9.2  STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA  
- CONSUMI INTERMEDI (1) 23,94 Identico.  
- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 120,34    
TOTALE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 235,48 TOTALE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 147,43

        (1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
        (2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

 

Pag. 78-79

10. MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI   10. MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI  
10.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA   10.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA  
Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000):
- Art. 27, comma 10 e successive modificazioni ed integrazioni: (4.1.2.5 - Radiodiffusione televisiva locale - cap. 3121)
37,17 Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000):
- Art. 27, comma 10 e successive modificazioni ed integrazioni: (4.1.2.5 - Radiodiffusione televisiva locale - cap. 3121)
18,59
TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 37,17 TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 18,59
10.2  STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA 8,40 10.2  STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA  
- CONSUMI INTERMEDI (1) 4,62 Identico.  
- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 3,78    
TOTALE MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 45,57 TOTALE MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 26,99

        (1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
        (2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

 

Pag. 80-81

11. MINISTERO DELLA DIFESA   11. MINISTERO DELLA DIFESA  
11.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA   Identico.  
Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- articolo 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1352) TAB C
0,04    
TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 0,04    
11.2  STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA 1.811,82    
- CONSUMI INTERMEDI (1) 1.145,75    
- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 666,07    
TOTALE MINISTERO DELLA DIFESA 1.811,85    

        (1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
        (2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 25 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

 

Pag. 82-83

12.  MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI   12.  MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  
12.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA   Identico.  
Legge n. 267 del 1991: attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
- Art. 1, comma 1: attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1173, 1413/p, 1414, 1415; 2.1.2.1.- Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - cap. 1467; 2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, 1477, 1482) TAB C
1,21    
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale:
- Art. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439)
50,00    
Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2200) TAB C
0,23    
Decreto legislativo n. 454 del 1999: riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 199, n. 59 (3.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - cap. 2083) TAB C 0,50    
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):
- Art. 46, comma 4: Fondo investimenti (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura, foreste e pesca - cap. 7003/p)
103,55    
TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 155,49    

 

Pag. 84-85

12.2  STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA 2,90    
- CONSUMI INTERMEDI (1) 2,72    
- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 0,18    
TOTALE MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 158,38    

        (1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
        (2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

 

Pag. 86-87

13.  MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI   13.  MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI  
13.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA   13.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA  
    Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 8642) 18,59
Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei ( 3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2052) TAB C 0,13 Identica.  
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2100) TAB C
1,43 Identica.  
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):
- Art. 145, comma 87: contributi alle fondazioni lirico-sinfoniche (7.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3237)
6,46 Identica.  
Legge n. 29 del 2001: Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali:
- Art. 5, comma 5: Spese di vigilanza e sicurezza in occasione di pubblici spettacoli (7.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3234)
2,58 Identica.  
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):
- Art. 46: Fondo investimenti (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - cap. 7370)
80,90 Identica.  

 

Pag. 88-89

Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca:
(2.2.3.2 - Impianti sportivi - cap. 7155; 2.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale - cap. 7300; 3.2.3.3 - Patrimonio librario statale - cap. 7466; 3.2.3.7 - Patrimonio librario non statale - cap. 7595; 4.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale - cap. 7832; 5.2.3.2 - Informatica di servizio - cap. 8082; 6.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale - capp. 8319, 8326, 8327, 8328, 8329; 6.2.3.4 - Patrimonio culturale statale - cap. 8339; 8.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8668; 9.2.3.2 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8786; 10.2.3.6 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8960)
17,08 Soppressa.  
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):
- Art. 4, comma 162: Contributi straordinari al Teatro dell'Opera di Genova (7.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3231)
2,50 Identica.  
TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 111,07 TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 112,58

 

Pag. 90-91

13.2  STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA 23,50 13.2  STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA  
- CONSUMI INTERMEDI (1) 23,00 Identico.  
- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 0,50    
TOTALE MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 134,57 TOTALE MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 136,08

        (1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
        (2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

 

Pag. 92-93

14. MINISTERO DELLA SALUTE   14. MINISTERO DELLA SALUTE  
14.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA   14.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA  
Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3412) TAB C
0,26 Identica.  
Legge n. 449 del 1997: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica:
- Art. 36, comma 14 (3.1.2.13 - Informazione e prevenzione - capp. 3430, 3431)
19,91 Identica.  
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2 comma 4) (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - cap. 3457) TAB C 0,23 Identica.  
Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca:
(3.2.3.2 - Ricerca scientifica - cap. 7214)
0,25 Identica.  
Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche:
4.2.3.4 - Prevenzione del randagismo - cap. 7330)
3,00 Soppressa.  
TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 23,65 TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 20,65

 

Pag. 94-95

14.2  STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA 7,90 14.2  STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA  
- CONSUMI INTERMEDI (1) 7,13 Identico.  
- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 0,77    
TOTALE MINISTERO DELLA SALUTE 31,54 TOTALE MINISTERO DELLA SALUTE 28,54

        (1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
        (2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.

 

Pag. 96-97

TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1.632,68 TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1.494,63
TOTALE STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA 2.480,19 TOTALE STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA 2.480,19
- TOTALE CONSUMI INTERMEDI 1.598,35 - TOTALE CONSUMI INTERMEDI 1.598,35
- TOTALE INVESTIMENTI FISSI LORDI 881,85 - TOTALE INVESTIMENTI FISSI LORDI 881,85
- TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 150,00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 150,00
TOTALE RIDUZIONI DI SPESA 4.262,87 TOTALE RIDUZIONI DI SPESA 4.124,82


Frontespizio Pareri Disegno di Conversione Modificazioni al decreto legge Decreto Legge Allegato
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