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PDL 5133

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5133



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DEODATO, GASTALDI, MAZZOCCHI

Modifiche alla legge 3 maggio 1985, n. 204, in materia di iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio

Presentata l'8 luglio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge modifica gli articoli 5 e 9 della legge 3 maggio 1985, n. 204, recante «Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio». La modifica all'articolo 5, secondo comma, numero 3), della citata legge n. 204 del 1985 discende dall'esigenza, più volte prospettata dalle associazioni di categoria, di consentire l'accesso diretto all'iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio anche a detentori di titoli di studio attualmente non considerati e di eliminare così l'esclusività di quelli ad indirizzo commerciale.
      Ci si riferisce in particolare ad alcuni diplomi conseguiti a seguito di corsi di studio di durata non inferiore a cinque anni che, pur non rientrando fra quelli esplicitamente ad indirizzo commerciale, assicurano comunque una preparazione sufficiente per espletare la professione in argomento senza la necessità della frequenza dell'apposito corso professionale o del periodo di pratica.
      La presente proposta di legge, inoltre, aggiunge un comma all'articolo 5 della citata legge n. 204 del 1985, con il quale si stabilisce la non obbligatorietà dell'iscrizione al ruolo per i cittadini comunitari che vogliono esercitare l'attività di agente e rappresentante di commercio in libera prestazione di servizi; ciò discende dalla necessità di recepire, anche per quanto riguarda questa categoria di ausiliari del commercio, il dettato della sentenza emessa l'8 giugno 2000 dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C264/99 riguardante la professione di spedizioniere.
 

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      A seguito di tale sentenza, infatti, è stato necessario procedere alla modifica della disciplina relativa a detta professione, per quanto attiene al suo svolgimento sul territorio nazionale da parte di cittadini comunitari in regime di prestazione di servizi. Ciò, in particolare, è stato attuato modificando l'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, al fine di ribadire la non obbligatorietà per gli stessi dell'iscrizione all'elenco presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Anche per quanto riguarda gli agenti e rappresentanti, di commercio, si è ritenuto pertanto opportuno introdurre tale chiarimento.
      Con la modifica introdotta all'articolo 9, primo comma, della medesima legge n. 204 del 1985, si stabilisce che sono comunque validi i contratti, anche se stipulati da agenti non iscritti al ruolo. Tale integrazione al testo di legge discende dall'esigenza di recepire, nel nostro ordinamento, il dettato della sentenza emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 30 aprile 1998 nel procedimento C-215/97.
      Infatti, la Corte, richiamandosi alla direttiva comunitaria 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, aveva ritenuto che quest'ultima non consentisse ad una normativa nazionale di subordinare la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito ruolo.
      Infine, con la modifica introdotta all'articolo 9, terzo comma, si è provveduto ad esprimere in euro gli importi delle sanzioni amministrative, nonché ad aggiornarne l'ammontare tenuto conto del lungo lasso di tempo intercorso dall'entrata in vigore della norma (1985) ad oggi. Peraltro è da fare presente che gli importi relativi a tali sanzioni sono incamerati dall'Erario.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, numero 3), le parole: «di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale» sono sostituite dalle seguenti: «di istituto tecnico commerciale o industriale o per geometri»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «All'obbligo di iscrizione nel ruolo non sono tenuti i cittadini comunitari che esercitano nel territorio della Repubblica l'attività di agente e rappresentante di commercio in regime di prestazione di servizi».

      2. All'articolo 9 della legge 3 maggio 1985, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È comunque valido il contratto stipulato con chi non è iscritto al ruolo»;

          b) al terzo comma, le parole da: «compresa» fino a: «4.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «compresa tra euro cinquemila ed euro diecimila».


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