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PDL 5077

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5077



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PASETTO, COLUCCI, TOCCI, LANDI DI CHIAVENNA, CIMA, ADDUCE, ANGIONI, GIOVANNI BIANCHI, BENVENUTO, CAMO, CARBONELLA, CASTAGNETTI, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, FANFANI, FIORONI, GASPERONI, LOIERO, LUCIDI, MONACO, NESI, REALACCI, REDUZZI, ROCCHI, SQUEGLIA, TRUPIA, VIGNI, VILLARI, VOLPINI

Modifica all'articolo 142 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, in materia di limiti di velocità

Presentata il 22 giugno 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si vuole correggere una norma, che appare ingiustificata, introdotta durante l'ultima modifica al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, operata dal decreto legislativo n. 9 del 2002, che concede agli enti proprietari o concessionari di autostrade la possibilità di elevare il limite di velocità a 150 km/h in alcuni particolari tratti (comma 1 dell'articolo 142 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992).
      L'elevazione a 150 km/h dei limiti di velocità, prevedendo una percentuale pari al 5 per cento di tolleranza sulla velocità misurata, consente infatti di viaggiare:

          a) sino a 157 km/h senza incorrere in alcuna sanzione;

          b) sino a 168 km/h pagando appena 33,60 euro, senza alcuna decurtazione di punti dalla patente;

          c) sino a 200 km/h pagando 137,55 euro e con decurtazione di 2 punti dalla patente;

          d) oltre 200 km/h pagando 343,35 euro e con decurtazione di 10 punti dalla

 

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patente, prevedendo il ritiro della patente stessa solo se la vettura è fermata immediatamente.
      Con la presente proposta di legge si vuole pertanto intervenire su una norma che ha avuto un impatto negativo sugli automobilisti, anche dal punto di vista psicologico, dal momento che invita a «correre di più», nonché modificare un provvedimento che vanifica il positivo messaggio offerto agli automobilisti dalle ultime modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992, che, coerentemente alla legge delega 22 marzo 2001, n. 85, hanno introdotto nel nostro ordinamento lo strumento della patente a punti. Strumento che in pochi mesi ha evidenziato la propria efficacia nel contribuire alla riduzione degli incidenti e dei morti sulle strade.
      Consentire ai veicoli di viaggiare nel nostro Paese a 150 km/h lancia un'ombra di grande preoccupazione tra chi persegue l'obiettivo di una maggiore sicurezza stradale e mette in discussione l'ambizioso impegno preso in ambito comunitario, di ridurre il numero dei morti del 50 per cento entro l'anno 2010, nonché di tendere a una armonizzazione della normativa in vigore tra i Paesi membri. Con il limite a 150 km/h saremo infatti il Paese europeo (con la sola eccezione della Germania dove non esistono limiti) dove si potrà correre di più sulle autostrade.
      Questo nostro primato non è neanche accompagnato da una dotazione infrastrutturale e da flussi di traffico migliori rispetto alla media europea. Ricordiamo infatti che l'Italia è uno dei Paesi industrializzati con i più elevati indici di incidentalità e di mortalità, in netto peggioramento dal 1995 in poi e in controtendenza rispetto agli altri Paesi europei.
      Per concludere, è necessario evidenziare che la presente proposta di legge interviene su un ambito di particolare rilevanza per la società, visto che secondo l'Istituto nazionale di statistica ogni anno, a causa dell'eccesso di velocità, in Italia si verificano oltre 25.000 incidenti che provocano 1.300 vittime e più di 36.000 feriti.
      La proposta di legge è costituita da un unico articolo che reca una modifica all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, riportando i limiti di velocità in tutte le autostrade a 130 km/h e non permettendo a soggetti di natura privatistica di intervenire su norme di carattere generale di particolare importanza per la società.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali».


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