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PDL 5125

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5125



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SERENA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del sistema pensionistico in Italia e sulle eventuali responsabilità relative all'attuale situazione di dissesto previdenziale

Presentata il 7 luglio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Di fronte all'attuale situazione di pesante dissesto del sistema previdenziale, si rende quantomai necessaria l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del sistema pensionistico e dei fondi della previdenza pubblica e privata.
      Compito prioritario di tale Commissione dovrà essere quello di valutare la consistenza di evidenti fenomeni di confusione nell'utilizzo dei fondi che hanno visto imputare alla previdenza capitoli (ad esempio la cassa integrazione guadagni) di natura prettamente assistenziale.
      Una situazione di confusione che, oltre a giustificare illegittimi tagli alle pensioni, potrebbe costringere intere categorie di lavoratori in regola con il versamento dei contributi, ad accollarsi costi di assistenza che dovrebbero gravare non sui soli pensionati, ma su tutti i cittadini.
      Altri accertamenti dovrà poi promuovere l'istituenda Commissione al fine di chiarire il corretto utilizzo dei fondi costituiti con i contributi previdenziali, portando a conoscenza di tutti quanto renda o abbia effettivamente reso il patrimonio immobiliare acquisito dagli enti previdenziali con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori e quantificando altresì l'evasione dello Stato relativamente ai contributi non versati per i propri dipendenti.
      Altro punto da chiarire definitivamente è quello relativo alle cosiddette «pensioni
 

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d'annata», una delle più vistose anomalie del nostro sistema sociale.
      Alla vigilia dell'approvazione di leggi che rischiano di rivelarsi punitive nei confronti di una categoria, quella dei pensionati, già fin troppo vessata e bistrattata, c'è bisogno di fare chiarezza su troppi errori e mancanze che hanno fatto maturare la comune convinzione che se i contributi dei lavoratori fossero stati gestiti secondo criteri assicurativi privati, non solo non ci troveremmo a dovere affrontare assillanti problemi di deficit previdenziale, ma quasi certamente i livelli dei trattamenti pensionistici sarebbero oggi più dignitosi di quelli in vigore attualmente.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione).

      1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del sistema pensionistico e sull'utilizzo e la gestione dei fondi della previdenza pubblica e privata, di seguito denominata «Commissione», che ha il compito di analizzare le cause e le eventuali responsabilità dell'attuale situazione di dissesto del sistema previdenziale italiano. In particolare, la Commissione deve accertare:

          a) in quale misura fondi di natura previdenziale siano stati utilizzati per finalità di carattere assistenziale;

          b) in quale misura settori dell'amministrazione dello Stato abbiano omesso di versare contributi previdenziali relativi ai propri dipendenti;

          c) quale sarebbe oggi il livello dei trattamenti pensionistici se i contributi dei lavoratori fossero stati gestiti secondo logiche assicurative privatistiche;

          d) se e dove siano da ricercare eventuali responsabilità in merito all'attuale situazione di dissesto previdenziale;

          e) quali siano i provvedimenti da adottare per mettere fine definitivamente alla grave anomalia delle cosiddette «pensioni d'annata».

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta da quattordici senatori e da quattordici deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati,

 

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in modo da rappresentare in proporzione tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento.
      2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.
(Attività di indagine).

      1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria potendo acquisire copia di atti relativi ad indagini svolte da altra autorità amministrativa o giudiziaria.
      2. Per quanto concerne l'opponibilità del segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario, si applica la normativa vigente in materia.

Art. 4.
(Relazione).

      1. Entro otto mesi dalla data della sua costituzione, la Commissione presenta alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione sul lavoro svolto.

Art. 5.
(Durata).

      1. La Commissione rimane in carica per la durata della XIV legislatura.

Art. 6.
(Oneri di funzionamento).

      1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico dei bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e ripartite in parti uguali tra i due rami del Parlamento.

 

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Art. 7.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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